I contratti di locazione per l’abitazione principale possono essere stipulati e/o rinnovati a canone libero (ex legge 431 del 9.12.1998) oppure a canone convenzionale o concordato (ex art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della medesima legge); questi ultimi sono quelli conclusi sulla base di accordi tra le associazioni locali dei proprietari e quelle degli inquilini. Quando però non risulta che nel Comune di residenza siano stati definiti accordi, se i contratti rispettano le condizioni fissate dalla legge sopra menzionata, l’agevolazione spetta ugualmente tranne i casi in cui i contratti sono conclusi tra privati ed enti pubblici come gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ai cui inquilini, pertanto, non spetta alcuna detrazione.
Quando sussistono delle particolari condizioni per poter beneficiare di alcune agevolazioni, il contribuente, a maggior ragione se con basso reddito, può recuperare, detraendola dalle tasse, una parte di quanto spende e, nel caso del canone di affitto, le tipologie di detrazioni previste sono cinque e sono concesse in base al proprio reddito; inoltre, visto che alcuni sgravi non si possono cumulare neppure con i contributi integrativi dei canoni di locazione del fondo (di cui all’art. 11, comma 1, della Legge 431 del 1998), erogati in favore di determinate categorie di conduttori, prima di domandare l’uno o l’altro beneficio si deve tenere presente quale delle ipotesi disciplinate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi più conviene. Scelta, questa, che dovrebbe essere fatta non certo tirando la monetina testa o croce, ma previo consulto col proprio consulente o con il Caaf a cui affidiamo la nostra posizione fiscale.
Vediamo intanto come cambiano le detrazioni in base ai requisiti:
- se il contratto di affitto è libero, si ha diritto ad una detrazione di 300 euro se i propri redditi sono pari o inferiori a 15.493,71 euro; se invece è superiore a quest’ultimo ma non va oltre i 30.987,41 euro la detrazione è di 150 euro;
- se la locazione è invece del tipo convenzionale o concordata, fermi restando i limiti di reddito sopra menzionati, le detrazioni riconosciute saranno maggiori e rispettivamente di 495,80 euro nel primo caso e di 247,90 euro nel secondo caso;
- nel caso in cui i contratti di affitto siano stipulati con giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni (che abitano in un immobile diverso da quello in cui hanno la residenza i genitori) e il loro reddito non supera sempre i 15.493,71 euro, l’agevolazione è di 991,60 euro e sarà riconosciuta per tre anni;
- per quei lavoratori che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro nel Comune dove ricade la sede lavorativa o al massimo in uno limitrofo, che deve distare almeno 100 chilometri dall’originaria abitazione, oltre alla possibilità di detrarre 991,60 euro se con reddito inferiore ai 15.493,71, vi è anche l’opportunità di poter sgravare la metà, ovvero 495,80 euro, se con reddito compreso tra i 15.493,71 e i 30.987,41 euro. Altra condizione per poter fruire di tale agevolazione è che la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione valida per il medesimo periodo di tre anni;
- se invece il contratto di locazione riguarda uno studente universitario costretto a frequentare un Ateneo (anche dell’Unione Europea) distante dalla sua residenza almeno cento chilometri o in altra provincia, dunque fuori sede, la detrazione sarà del 19% e da calcolare su un importo massimo di spesa di canoni di 2.633 euro. L’intestazione del contratto di affitto, nel caso di studenti universitari, può essere anche a nome di un genitore che comunque, anche se dovesse avere più figli studenti fuori sede, può ottenere la detrazione del 19% sempre sul tetto massimo di 2.633 euro.
Tutto quanto sopra è possibile solo se i contratti di locazione sono scritti e registrati, condizioni necessarie sia per sconfiggere l’evasione fiscale e il mercato nero delle locazioni, sia per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste.
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