Non è raro che, accingendosi alla locazione di un immobile, ci si veda costretti – vuoi per necessità, vuoi per reciproca opportunità o altro – a sottoscrivere dei contratti di affitti tracciabili con indicato un importo, ai fini della registrazione, che poi in maniera arbitraria (ma pattuita con tolleranza) viene ritoccato in eccesso ai fini del pagamento del canone mensile.
Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: AFFITTI TRACCIABILI? COME NON DETTO: SI TORNA AI CONTANTI.
Questa “prassi”, piuttosto consolidata, credo non sia passata inosservata già da tempo ma, a meno di non essere denunciata, verificarla diventava una pratica fumosa. Tra l’altro, tale riserva era più facile imporla e disporla nei confronti del locatario che non aveva interesse a dimostrare l’esatto importo del canone di locazione; un po’ meno agevolmente si poteva avanzare nei confronti di esercizi commerciali e/o di professionisti che, diversamente, avevano e hanno tutto l’interesse a dimostrare le spese sostenute per l’eventuale affitto del locale ove viene esercitata l’attività e/o la professione in quanto costo detraibile dall’attività d’impresa.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, tra i vari controlli a cui siamo e saremo sottoposti è stato previsto anche quello della corresponsione dei canoni di locazione che non sarà più possibile liquidare in contanti al locatore bensì con pagamento tracciabile, dunque mediante bonifico, assegno non trasferibile o altro metodo di pagamento individuabile e soggettivo.
A pensarci è stato l’art. 1 comma 49 e 50 della legge n. 147 del 27.12.2013 (cosiddetta di stabilità – in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27.12.2013 – Supplemento Ordinario n. 87) che così recita:
“49. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
50. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».”
Pertanto, dallo scorso 1° gennaio i pagamenti degli affitti (tranne per box non di pertinenza dell’abitazione, cantine e posti auto – a meno di non rettificare un passaggio della legge come sotto evidenziato) dovranno essere tracciabili. Eventuali inadempimenti potrebbero intanto determinare delle sanzioni e, per chi fruisce della detrazione per l’affitto (anche per i figli studenti fuori sede), se non è in grado di dimostrare il pagamento nei termini ora stabiliti dalla legge, potrebbe perdere il beneficio in questione.
A dire il vero, come spesso accade, ci troviamo – a mio parere – di fronte a diverse forme interpretative, quelle che, appunto, servono da scappatoie ed escamotage vari e che rimpinguano le casse delle Stato con le spese giudiziarie necessarie per intentare ricorsi e altro per vedersi riconoscere un proprio diritto che, se sancito da una legge chiara ed inequivocabile, darebbe senz’altro quella tutela legale che di solito si auspica ma che, altrettanto abitualmente, si disattende.
Intanto è evidente che la legge riferisce di unità abitative e non immobiliari e, se tanto mi dà tanto, questa locuzione non dovrebbe contemplare quelle ad uso commerciale. Una svista, la solita incompetenza o volutamente per queste ultime non è previsto?
Altra incongruenza riguarda, a mio parere, l’eccezione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questa scelta non si capisce bene se è stata fatta perché l’inquilino in questione sia stato considerato debole sotto l’aspetto economico a tal punto da non potersi permettere un conto corrente, che invece è richiesto per l’accredito a suo favore di qualsiasi somma che superi i 1000 euro (potenzialmente anche la pensione erogata nel mese di dicembre comprensiva della tredicesima mensilità), o se è stato evitato perché si presuppone che nelle amministrazioni pubbliche la norma antievasione fosse ultronea e superflua!
Ed ancora, mi sorge un altro dubbio: in merito al controllo sulla regolarità degli affitti, che dovrebbe essere demandato ai Comuni, sembra che questi ultimi si possano avvalere, riferendosi appunto a quanto previsto dall’art. 1130, primo comma numero 6 del codice civile, del controllo e dell’eventuale estrazione di copie dei nuovi registri dell’anagrafe condominiale – il cui obbligo di tenuta è stato riconosciuto in capo agli amministratori di Condominio con la riforma di cui alla legge 220/2012. Ebbene, questa verifica dei cosiddetti affitti in nero potrà valere per i Condomini, ma per le singole abitazioni? Se dovesse ritenersi utile fare riferimento alle utenze presso questo o quell’immobile, ho la sensazione che si possa fare l’ennesimo buco nell’acqua. Quante volte capita di trovare in affitto un immobile con le utenze domestiche già intestate al proprietario che, se già intenzionato a non registrare l’affitto (come anche per quelli stagionali), non trasferirà mai le utenze all’affittuario che sarà costretto – per tacito accordo – a corrisponderne gli importi al diretto intestatario che magari paga pure di più perché considerata come utenza con uso domestico non residente!
Un ultimo aspetto: quale sarà la garanzia che il contratto di affitto registrato e dunque l’importo bonificato o corrisposto in modo tracciabile, sia quello realmente pattuito? È così distante dalla realtà che una parte, anche minima, sia pagata sempre e comunque in contanti?
Le leggi, a mio avviso, non dovrebbero avere il sapore persecutorio né, come avviene, dovrebbero schiacciare: questo può solo condurre a trovare soluzioni non sempre condivisibili ma, se vessati, a volte giustificabili. C’è un antico e sempre attuale detto che la dice lunga su certe decisioni: “Fatta la legge, trovato l’inganno” e noi, purtroppo, di esempi operativi e manifesti ne abbiamo tanti.
Forse, se gli affitti fossero deducibili dalle tasse, avremmo un motivo in più per pretendere che tutto si svolga nella più totale legittimità, mentre così come stanno le cose, nella perenne guerra tra poveri in cui i nostri governi ci stanno costringendo, sarà sempre gradito e condiviso l’abbuono da mutuo soccorso.
A proposito di provvidenze … considerato che di tutto questo non beneficeranno coloro i quali un conto corrente – ora anche per questa finalità obbligatorio – non l’hanno mai avuto (anche per timore di vederselo pignorare interamente da un momento all’altro) ma piuttosto, roteandoci intorno, ad ottenere i soliti vantaggi saranno gli istituti di credito, è tanto difficile e complicato estendere un obbligo anche alle banche: applicare le spese di tenuta conto meno proibitive?
Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: AFFITTI TRACCIABILI? COME NON DETTO: SI TORNA AI CONTANTI.
Commenti
25 risposte a “Affitti Tracciabili: Vietato il Pagamento in Contanti”
Buongiorno, mi chiamo Tiziana. Sono in affitto, che pago mensilmente con un assegno. Vorrei sapere se ogni mese devo mettere la marca da bollo? Siccome ho anche sentito un ingegnere, quest’ultimo mi ha detto che non è obbligatoria dato che il pagamento è tracciabile e che basta che sia scritta la CAUSALE (cioè il mese di affitto, con relativa firma della padrona di casa). Grazie per la Sua risposta. Cordiali saluti. Tiziana
Ciao Tiziana, è vero che il pagamento del canone di locazione assolto con assegno è tracciabile, ma è pur vero che nel momento in cui si richiede una ricevuta ad attestare il pagamento (tanto che tu parli di causale scritta che non può certo essere inserita su un assegno, diversamente invece del bonifico), su questa va apposta la marca da bollo di 2 euro.
L’articolo che regola intanto la ricevuta del pagamento dell’affitto è il n. 1199 del codice civile che, inequivocabilmente, così recita:
E’ evidente che a richiesta e a spese dell’affittuario il locatore deve rilasciare ricevuta per iscritto indicando oltre al pagamento riscosso anche la causale per cui la corresponsione è effettuata altrimenti può insorgere il dubbio sull’imputazione.
Questo per quanto attiene l’obbligo o meno della ricevuta mentre, per quanto riguarda l’apposizione della marca da bollo di 2 euro, questa è stabilita dal DPR 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni e, così come appena detto, l’obbligo di applicazione è del locatore che la emette, il costo di due euro invece è in capo all’inquilino anche se allo Stato non interessa chi o meno paga quell’imposta tanto, laddove dovesse sollevare un eventuale inadempimento, si rifarebbe sull’obbligazione solidale.
Pertanto, se devi accedere ad agevolazioni fiscali (locazioni a canone concordato, deduzioni Irpef, ecc.) è sempre meglio poter dimostrare documentalmente con prove chiare, inequivoche ed idonee la prova di tale pagamento, viceversa, visto che comunque una sorta di tracciabilità è rappresentata dall’assegno – che immagino sia intestato e non trasferibile – potresti anche non richiedere la ricevuta, tanto, se dovesse servirti, potrai sempre chiederla successivamente.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
per cortesia l’inquilino che paga con bonifico deve avere anche la ricevuta di fitto con relativa marca?grazie
Ciao Ciro, no, “l’inquilino che paga con bonifico” non deve avere alcuna ricevuta, tra l’altro gravata pure di marca da bollo, poiché il pagamento con bonifico (tanto per attenerci alla tua domanda, ma vale anche qualsiasi altra forma di pagamento tracciabile), è già una prova della corresponsione da parte dell’inquilino e della riscossione da parte del locatore avendo cura di indicare sempre la causale così che anche una eventuale attestazione al fine richiesta agli istituti di credito (banca o posta che sia) possa valere a dimostrazione di quanto appena detto.
Ti auguro una buona serata.
Mi scuso se torno su un argomento già discusso, ma nel mio caso i miei inquilini sono cinesi, non parlano italiano, non possiedono un conto corrente e quindi purtroppo per me è tutto molto più complicato.
La soluzione più veloce, per ricevere i bonifici dell’affitto ormai obbligatori, sarebbe quella di farmeli versare da qualcun altro di mia conoscenza. Potrei, ad esempio, farmi versare l’affitto in bonifico da un amico con la causale “affitto mese di febbraio 2014 da – nome conduttore -“, sarebbe fiscalmente valido?
Per esempio alcune persone che conosco si fanno versare i bonifici dai genitori delle studentesse che affittano la loro casa, anche se il contratto è registrato col nome di queste ultime.
Credo che il vaglia postale sia un metodo di pagamento non accettabile, mentre magari una ricarica sulla mia prepagata Paypal o Postepay con il codice fiscale del mio inquilino, conservando la ricevuta, forse sì.
Gentili saluti e grazie per la eventuali risposta.
Ciao Alessandro, inizio subito col dirti che in merito alla difficoltà di comunicazione con degli inquilini stranieri, il problema potrebbe essere facilmente superabile affidandosi ad un mediatore linguistico che, ormai, sul territorio è facilmente reperibile anche presso associazioni di volontariato che si occupano di immigrazione e similari. Male che vada, potrai sempre rivolgerti a coloro che vi hanno permesso di poter stipulare il contratto di affitto che, immagino, sia stato spiegato e concordato tra le parti (questo è quello che ti sentiresti rispondere da un “avvocato del diavolo”!).
Riguardo ad alcune soluzioni che tu prospetti, non escludo che maturato un po’ di tempo dopo l’entrata in vigore della norma si possano ricevere ulteriori direttive e correzioni, stante che ancora è troppo presto per poter fare un bilancio dei problemi nati e nascenti da questa disposizione. Al momento, che io sappia, il pagamento deve trovare tracciabilità per entrambe le parti, tanto che l’eventuale sanzione per il mancato rispetto della legge sarebbe applicata ad ambedue i contraenti che sono gli unici soggetti interessati da questa forma di pagamento.
Sappiamo che alcuni contratti potrebbero essere cointestati e, a questo punto, sempre in base a com’è stipulato il contratto, se entrambi gli affittuari fruiscono di detrazioni sull’affitto, il pagamento può e/o dev’essere effettuato separatamente, l’importante è raggiungere il corrispettivo totale.
L’esempio degli studenti fuori sede, sempre in dipendenza di com’è stipulato il contratto, è tutt’altra cosa. E’ plausibile che il pagamento lo effettui la famiglia degli stessi, stante che uno studente, a meno che non abbia un proprio reddito (che dev’essere superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibilie), è comunque a carico della famiglia anche fiscalmente e che vi provveda questa è una procedura valida. Ritengo invece piuttosto farraginosa e non percorribile la possibilità che un “benefattore” paghi per conto di altri soggetti con i quali nulla ha a che vedere e che non sia un cointestatario del contratto di locazione, dovrebbe poter e dover dimostrare tutti i passaggi (altrettanto tracciabili) di questo iter monetario.
Comunque, per il pagamento esistono altresì le cosiddette carte prepagate con codice Iban (non mi pare che la postepay e paypal abbiano l’Iban, ma potrei sbagliarmi) che permettono anche di effettuare bonifici. In poche parole, il problema per un pagamento tracciabile è dettato solo dalla circostanza che il tipo di operazione viene gravata di spese e che i cambiamenti, certi cambiamenti, sono un po’ difficili da cogliere e accettare. I vaglia, al pari di altri titoli simili, dovendo riportare la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, sono più che tracciabili e lo puoi verificare tu stesso a questo link.
Ti auguro una buona giornata.
Grazie.
Il risultato è che questa norma “antievasione” spingerà la gente all’evasione, visto che se non registri il contratto non devi più preoccuparti del controllo incrociato tra contratto di affitto e pagamento del canone in banca. Anche se i controlli saranno difficili, visto che il registro dell’anagrafe condominiale è un altra norma difficile da applicare perchè difficilissima da tenere aggiornata
Ciao Giancarlo, non credo sia semplice non registrare il contratto di affitto e passare inosservato; ormai ogni unità immobiliare è censita e catastalmente “visibile”: se vi è consumo di energia e fornitura di acqua con relativo uso è ovvio che o ci va il proprietario (supponendo che le utenze siano mantenute a suo nome) sistematicamente o ci abita qualche altro che, tra l’altro, non credo abbia interesse a corrispondere canoni di locazione che non possono dimostrarsi e pagare le utenze calcolate (a nome del proprietario) come uso domestico non residente! Se l’interesse dovesse rimanere in capo al proprietario dell’immobile, lo sarebbe di meno per l’affittuario.
Inoltre, seppure vero che mancando la prova concreta della locazione (mediante registrazione del contratto) sarebbe vanificato ogni controllo tra il pagamento del canone ed eventuali passaggi bancari, non sfuggirebbero al redditometro o allo spesometro le incongruenze dovute ad una gestione della propria posizione economica che ormai viene elaborata su dati forniti direttamente da banche, gestori telefonici, di energia elettrica, gas, ecc..
In merito invece ai tuoi dubbi – verosimili e legittimi – sul registro dell’anagrafe condominiale, diciamo che, così come ho riportato nel mio post, il riferimento al monitoraggio attribuito ai Comuni, non è una condizione unica ed insostituibile che questi ultimi si rifacciano ai registri di cui trattasi, infatti è previsto che si avvalgano ANCHE di quanto appena detto, tanto che si legge “… Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
Comunque, come non condividere la tua diffidenza in questo strano Paese! Ti auguro un buon proseguimento di serata.
I miei dubbi sono ancora tanti. Intanto bisogna ricordare che su un contratto di affitto registrato si pagano le tasse per forza, paradossalmente anche se l’affitto non viene riscosso, (salvo dimostrarlo in maniera inconfutabile con uno sfratto per morosità) quindi non si capisce perchè accanirsi contro chi paga già le tasse.
Se il proprietario non è nel mirino per quanto sopra, si presuppone che lo sia l’inquilino, quindi come dici tu appare assurdo che venga esclusa l’edilizia pubblica. Anche la pratica di registrare meno di quanto venga effettivamente pagato non si combatte certo così, si aggira troppo facilmente pagando con assegno il registrato e il resto in contanti.
L’anagrafe condominiale è una idiozia, è difficilissimo tenerla aggiornata e un proprietario che vuole affittare al nero semplicemente non comunicherà la presenza dell’inquilino.
Ci sono altri mezzi per individuare il nero come dici tu, questo è vero, ma allora questa legge a che serve? Di sicuro sono meno immediati che fare il riscontro tra contratto registrato (dove ricordo le tasse si pagano già) e pagamento in banca, quindi per me questa legge spingerà all’evasione, perchè crea problemi solo a chi vuole fare le cose onestamente. Se un inquilino fa fatica a mettere insieme i soldi per l’affitto con questa legge ha un bastone fra le ruote in più dovendo passare per una banca, e il proprietario è costretto a fare da poliziotto contro l’inquilino rifiutando il contante.
Insomma io ci vedo solo una profonda incompetenza e superficialità da parte del legislatore
Carissimo Giancarlo, il malcontento che esprimi con la veemenza di chi ritiene di essere tra quelli vessati ovvero tra le vittime del sistema e non di chi sta al di là di alcune barricate strutturali e strutturate per garantirsi e garantire impunità anche a chi fa parte di certe cerchie (le caste), credo si possa ricondurre a tantissimi altri cittadini che, appunto come anche tu fai rilevare, le tasse le paghiamo, volenti o nolenti; quando non lo facciamo con regolarità siamo tra quelli che rateizzano e, con gravami importanti a titolo di interessi e varie sanzioni, le paghiamo a suon di sacrifici personali e a carico dei nostri familiari.
Tutto questo, però, converrai con me, non può essere compreso da chi non vive la condizione del cittadino comune che deve contare solo sul proprio lavoro (quando e se ce l’ha), di chi ormai non vive più giorno dopo giorno, bensì ora dopo ora; i nostri legislatori, come ben sostieni tu, oltre che incompetenti e superficiali, sono assolutamente avulsi da queste problematiche, non ne conoscono gli effetti, ancor meno quelli che gravano sulla dignità umana, quella che viene messa in discussione, se non alla gogna, ogni giorno che per sopravvivere si è costretti a navigare a vista.
Penso che chi evade, chi trama, chi ordisce, saranno o potrebbero essere gli stessi di sempre; chi è onesto non riuscirebbe a farlo nemmeno se in assoluto stato di povertà. D’altronde, a pagare siamo sempre gli stessi, magari quelli che non abbiamo credenziali, che non siamo accreditati e che non facciamo parte di certe cerchie. I controlli, seppure evidenziati da elaborati e asettici sistemi informatici, alla fine devono essere materialmente eseguiti da “uomini” e, a fronte di migliaia di “uomini” che i controlli li eseguono regolarmente e correttamente, espletando nella più assoluta conformità il loro lavoro, ve ne sono altri (purtroppo ancora oggi) che i controlli li “insabbiano” favorendo i soliti pochi intimi; quando vengono scoperti, dopo un iniziale polverone mediatico, rimangono impuniti e tornano a ricoprire le stesse cariche di prima, si sa, negligenza e imperizia fanno parte dell’essere umano!
Che dire, ci siamo sfogati entrambi e abbiamo anche condiviso la nostra indignazione per tutto ciò che non funziona: tanto ancora! Cordiali saluti.
sì ma infatti non è per essere taccagni solo che (sono una studentessa fuori sede), i miei genitori pagano per caricarmi i soldi sulla postepay, io pago per ritirarli alla posta, pago per pagare in banca… un delirio 😉 in questo modo già che sono in posta, faccio il vaglia lì. Prima pagavo in contanti ma con ricevuta (quindi prima 1,80e di marca da bollo poi 2euro) quindi il problema ORA è solo perdere tempo per fare tutto 😉 semplicemente.
Lungi da me l’intento di sminuire un problema che, purtroppo, è ormai generalizzato. Non vorrei essere stata offensiva nel farti quell’appunto, era solo un modo simpatico di introdurre il mio malcontento per le vessazioni alle quali andiamo incontro quotidianamente.
Un abbraccio.
gentilissima! sì, so che sono 3,50euro…meglio di 5 però 🙁
Cara Emy, se vogliamo essere fiscali … il sito delle Poste indica € 3,00! A parte la puntualizzazione, comprendo che una simile iniziativa alla fine creerà problemi solo ed unicamente a chi, in un modo o nell’altro, ha sempre pagato e non ha motivo di “riciclare” alcunchè!
Cordiali saluti.
per evitare di spendere 5euro per un bonifico o aprire un conto per farlo gratuitamente, un vaglia circolare va bene lo stesso? Non leggo niente in merito 🙁 grazie
Ciao Emy, va bene tutto ciò che rende il pagamento tracciabile e, come ben sai, qualsiasi titolo emesso nominativamente è tracciabile, dunque anche il vaglia; qualsiasi sia l’importo è sempre bene farlo emettere “non trasferibile”, questo ti assicura che sarà il destinatario a riscuoterlo. Potrai, come tu stessa leggerai, inserire anche la causale del pagamento che, in questo caso (affitti tracciabili), ritengo sia utile e necessaria.
Purtroppo, però, anche questo metodo di pagamento non mi pare sia gratuito, vi sono delle commissioni che vanno pagate e, non essendo del mestiere, ho ritenuto opportuno linkarti la pagina dove sono indicate le caratteristiche del vaglia e anche le spese di commissione (se non si è titolari di conto corrente postale).
Ti auguro una buona giornata.
Io mi trovo ad affrontare due problemi cui non trovo una soluzione, non essendo molto esperto in materia:
1. Ho pagato il mio affitto di Gennaio in contanti, non essendo al corrente del cambiamento, e ho una normale ricevuta con marca da bollo per il mese di gennaio. Devo preoccuparmi o sarà comunque valida per quest’anno?
2. Per il pagamento via bonifico, il proprietario dell’appartamento vorrebbe che si pagasse solo l’affitto, e non anche le spese condominiali, che gli dovremmo dare in contanti; questo perchè dice che altrimenti non è regolare. E’ vera questa cosa?
Ciao Andrea, per quanto riguarda il canone di locazione che hai pagato in contanti per il mese di gennaio c.a., al momento qualsiasi rassicurazione o notizia allarmante in merito sarebbe fuori luogo: di preciso non si sa nulla, la norma è entrata in vigore da così poco tempo che il classico periodo transitorio ritengo sia applicabile e auspicabile, compreso anche il vaglio di alcuni inevitabili errori ed omissioni. Si sono adoperati per formulare ogni genere di minaccia, compresa quella che potrebbe riguardare la perdita di benefici fiscali se l’affittuario gode di detrazioni dei canoni, ecc. ecc..
Poi, come spesso accade e come tu stesso stai facendo notare, nel momento in cui si presentano i fatti concreti, come il pagamento degli oneri condominiali direttamente al locatore piuttosto che all’amministratore del Condominio presso il quale si risiede, ecco che ci si accorge che questa possibilità non è stata nemmeno contemplata. A questo punto o si diventa pionieri di una giurisprudenza elaborata sulla propria pelle, o si aspetta che vengano apportate le correzioni del caso, o si spulcia bene ogni parola del testo della legge e, quando in questa nulla è detto su questo o quell’argomento, si arriva alla conclusione (logica ma pur sempre personale) che per pagamenti che non siano strettamente connessi al canone di locazione è lecito pagare in contanti.
Questo è quello che viene spontaneo pensare, poi però, sempre sotto minaccia di azioni e ritorsioni nei nostri confronti, ecco che prevale il cosiddetto buonsenso e si cerca di saperne di più. In questo caso, ancora, non mi sembra vi sia nulla di chiarito.
Cosa potrei suggerire: considerato che il proprietario dell’immobile (il locatore) ha a sua volta l’obbligo di versare le quote condominiale sul conto corrente obbligatorio per il Condominio (legge 220/2012, art. 9 che riforma l’art. 1129 c.c. “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio …”.) in cui si trova l’immobile da te locato, io verserei già a lui le spese condominiali a te richieste (che spero tu sappia quali sono e come sono contabilizzate) in modo tracciabile, anche contestualmente al canone di locazione specificando nella causale l’analitica delle voci di spesa.
Il locatore non ha alcun motivo di pretendere il pagamento (in contanti o tracciabile che sia) da parte tua di somme a titolo di oneri condominiali che non siano, tra l’altro, ben specificate nelle voci che ti riguardano, né può addurre come motivazione che quegli importi sarebbero per lui considerati come guadagni poiché, nel versarli all’amministratore, diventano anche per lui una spesa (quando questa è veramente tale!). Ovviamente questo attiene ad un’altra sfera, quella dei rapporti personali e, ahimè, di necessità: quanto vuoi e puoi veramente insistere in un rapporto più … ufficiale ed ufficializzato col tuo locatore? A questa domanda puoi rispondere solo tu.
Altra scelta è che le spese condominiali di tua pertinenza siano rendicontate e direttamente recapitate a te dall’amministratore del Condomino al quale, dovrai corrisponderle in modo tracciabile sul conto corrente predisposto per legge. Anche questa è una scelta che demando a te.
Spero di non averti confuso le idee. Se dovessi avere qualche dubbio, rimango a disposizione e, con l’occasione, ti auguro una buona giornata.
Anche se mi hai tolto un’illusione, confermo la mia simpatia. Prendo comunque atto di quanto da te precisato, permanendo ovviamente tutte le perplessità da te sollevate. Non ultimo il fatto che, trattandosi di una estensione delle norme antiriclaggio, mi pare che la violazione principale dovrebbe essere imputata a chi paga in contanti piuttosto che a chi viene costretto a ricevere! Se invece vogliamo considerare che la legislazione antiriclaggio, piuttosto che un mezzo di lotta alla criminalità, sia in realtà una norma mascherata di carattere meramente fiscale, allora è come dici tu. D’altronde ormai nella legislazione italiana non c’è più nulla che riesca a meravigliare: alla faccia degli obsoleti cultori del diritto!
Mi sono salvata! Ho apprezzato la tua osservazione e, per un attimo mi sono sentita “scoperta” in quella che è la mia vera natura: una fermamente convinta che le norme (una buona parte … la maggior parte) sono progettate all’insegna del retro pensiero. Mi fa piacere che altri siano ancora capaci di coglierne il senso! A volte penso che non ne siamo più capaci.
Una battuta passamela però: davvero si può pensare che un affittuario decida, insistendo, di pagare in contanti il canone di locazione perché mosso da intento “riciclatore”? Ecco perché nemmeno chi ha ideato la norma l’ha potuta concepire con questa finalità!
Grazie per la partecipazione al mio sito. Cordiali saluti.
Non ho ben capito una cosa. Se l’affittuario insiste per pagare in contanti, il locatore ha responsabilità, e quindi è o no sanzionabile? Penso al turista straniero che prende in affitto un’abitazione per 10/15 giorni. Il contratto non viene legittimamente registrato (inferiore a 30 giorni). Il turista non intende fare un bonifico dall’Italia utilizzando il suo conto all’estero e non ha con sè il libretto di assegni. Dovrebbe forse andare in banca e con il contante chiedere un assegno circolare per pagare con questo l’affitto? Siamo sicuri di essere un paese normale?!?!
Ciao Giancarlo, come spesso accade, quando viene concepita una norma, un regolamento o qualsiasi altra cosa che dovrebbe dare delle direttive attuative, inizialmente si presenta sempre con miriadi di lacune, di inconcludenze, di assurdità. Il problema è che mentre chi legifera è autorizzato a scrivere scempiaggini, il cittadino per riuscire a vedersi riconoscere un diritto o cercare di osservare, anche interpretando (perché è questo che alla fine capita) una norma, è costretto ad intentare giudizi e varie e, sulla propria pelle e a distanza di anni, fruire di una giurisprudenza in materia che (forse) farà chiarezza ora su questa e ora su quell’altra incongruenza.
Ebbene, ciò che la tua riflessione evidenzia è uno spaccato della suddetta mia premessa. Immagino un affittuario poco incline a bonifici e operazioni bancarie che mette sul tavolo, inorgoglito per la sua correttezza e puntualità nel pagamento del canone mensile di locazione (che non è di poco conto ai giorni d’oggi!), una o più banconote per la corresponsione dell’affitto e, il locatore che, non so a questo punto con quali strumenti, cerca di dissuadere l’inquilino dal porre in essere quel “reato” la cui responsabilità sarà a suo totale carico. Le solite farse!
Così come poco rassicurante, a mio parere, potrebbe diventare “l’assegno di conto corrente” emesso da uno straniero in vacanza in Italia che di lì a pochi giorni torna in Patria: e se l’assegno non dovesse risultare esigibile? Si dovrà pretendere il pagamento in anticipo per poter avere il tempo di verificare la copertura del titolo emesso? Mi sa che dopo questa considerazione possiamo anche scartare “d’ufficio” l’assegno di conto corrente privilegiando il bonifico o l’assegno circolare, almeno quest’ultimo la copertura ce l’ha precostituita. Non so se sei d’accordo!
Però, purtroppo, la legge dice questo: devono essere tracciabili anche gli affitti per i quali non c’è obbligo di registrazione, come quelli stagionali. Dovranno essere pagati anche questi con strumenti di pagamento tracciabili senza alcuna eccezione. La conseguenza? Chi trasgredirà a queste nuove regole sarà soggetto a sanzioni previste per l’antiriciclaggio, le cui violazioni possono portare a sanzioni dall’1 al 40% dell’importo trasferito, rischiando anche di essere esclusi per sempre dalla possibilità di poter usufruire delle detrazioni fiscali relative all’abitazione.
Se siamo in un paese normale? Non so se è normale, so che, purtroppo, non c’è più tanta gente disposta a lottare perché alle storture venga posto un limite che, a mio parere, ormai è stato strasuperato nell’indolenza di tutti noi che, sopraffatti da tantissimi altri problemi a cui pensare (ingenerati e favoriti da coloro che ci tengono alla catena), non riusciamo a focalizzare la fonte del nostro vero problema: la nostra incapacità di indignarci e di pretendere il rispetto della nostra dignità calpestata quotidianamente e impunemente con le perpetrate ingiustizie in nostro danno.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Dalla tua simpatica e sollecita risposta, traggo conferma che non siamo normali. Trovo peraltro un’affermazione che parzialmente mi rassicura: la responsabilità del pagamento effettuato con modalità non conformi alla suddetta vituperata normativa ricadrebbero esclusivamente sul soggetto pagatore e non su quello ricevente. Mi confermi che ho capito bene? Se le cose stanno così vorrà dire che le nostre “autorità” sguinzaglieranno l’Interpol alla caccia del turista straniero che non si è voluto assoggettare alle nostre astruse leggi!
Ops! Scusami Giancarlo, mi sa che la mia risposta precedente, seppure da te cortesemente ritenuta “simpatica”, in quel sottile passaggio che di sicuro non avrò correttamente articolato è stata fuorviante. Dimenticati la rassicurazione che credevi di aver colto nelle mie parole!
In merito alla responsabilità sulla trasgressione di cui si parla, quella che dovrebbe condurre alla sanzione prevista per l’antiriciclaggio, al momento – così come in premessa nella mia precedente risposta – non è chiarissima. In realtà, sulla presunzione che l’evasore “doc” dovrebbe essere il locatore (considerato la parte più forte), la responsabilità dovrebbe ricadere su quest’ultimo (il locatore); di contro, il mio esempio di affittuario che a tutti i costi vuole corrispondere il canone di affitto in contanti, evidenzia un altro aspetto da non sottovalutare: con quali strumenti puoi obbligare l’inquilino a pagare l’affitto con bonifico, assegno o altro che non sia il contante? O sei costretto a diffidarlo per iscritto con tutto quello che ne concerne (compresa la tensione nei rapporti futuri) oppure (e a mio parere sarebbe più che “tracciabile”, come al momento avviene per le quote condominiali pagate in contanti all’amministratore che dovrà versarli sul conto corrente condominiale obbligatorio con la causale specifica), il proprietario dell’immobile potrebbe versare in banca l’importo (ricevuto dall’inquilino) con la causale “Pagamento canone di affitto per il mese di … effettuato dal sig. … per locazione immobile sito in … via … ecc.”. Potrebbe bastare? Per ora non sappiamo come si procederà; per ora credo che si speri solo che con ogni mezzo (tracciabile o contante) si riescano a trovare i soldi per pagarli gli affitti!
Scusami ancora se ti ho dato delle false speranze! Spero di aver chiarito in questa sede. Ti auguro una buona giornata.