Quante volte sarà capitato di avere la necessità di accedere ad un prestito per esigenze personali o di chiedere un finanziamento per l’acquisto di un bene di consumo o altro e, ormai dimentichi di qualche difficoltà che negli anni passati aveva fatto posticipare qualche pagamento, ci accingiamo a procedere alla nuova apertura del credito!
Ed è proprio in queste circostanze che può succedere di vedersi respingere la richiesta, con una non ben chiara e definita motivazione, che ha tuttavia il sapore di chi non si fida di noi, ritenendoci inaffidabili, perché considerati e registrati come cattivi pagatori in delle banche dati di centrali rischi, alle quali, di solito, si rivolgono preventivamente gli Istituti di Credito e le Finanziarie per conoscere la nostra attendibilità creditizia quando abbiamo bisogno di un mutuo, di un prestito o di un finanziamento.
A quel punto, magari riflettendoci un po’ su, potrebbe anche tornarci alla mente quell’insignificante (per noi, ma decisivo per l’Ente erogante) tardivo pagamento di qualche rata che in passato, per vari motivi, si è dovuto determinare, ma da qui ad immaginare che quell’intoppo ormai archiviato possa riemergere in tutta la sua gravità, impedendoci di fatto di poter far fronte ad un problema reale e attuale, ce ne vuole!
In che cosa consiste il problema? Nella lungaggine o farraginosità o inconcludenza di queste banche dati a darci intanto le più basilari informazioni su una condizione che ci riguarda personalmente e ancora, ove non bastasse, pure nella tardiva cancellazione da tali liste, cancellazione che possa consentirci un regolare prosieguo della nostra vita senza arrecarci ulteriore nocumento e senza condizionare, di fatto, la nostra credibilità finanziaria.
Finalmente, però, un’importante sentenza della Prima sezione civile della Cassazione, la n. 349/2013, depositata il 9 gennaio, impone ai gestori privati di banche dati l’obbligo di informare (e, se richiesto dall’interessato, anche di dare copia degli atti attestanti la presunta morosità) se, a carico del consumatore e in ordine alla sua affidabilità finanziaria, esistono delle segnalazioni negative, il tutto entro e non oltre 15 giorni, e tale riscontro dev’essere integrato da tutte le informazioni che riguardano la segnalazione e non limitato alla semplice conferma positiva o negativa di una procedura nei suoi confronti.
Questo permetterà di risolvere eventuali contenziosi in tempi più rapidi, consentendo, a chi ha necessità di accedere ad un prestito, di poterlo fare con tranquillità e tempestività, a garanzia della massima trasparenza nei contratti di finanziamento personale, così da non rimanere ostaggio dell’inerzia di alcuni Enti.
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2 risposte a “Cattivo pagatore? Risposta entro 15 giorni”
[…] Cattivo pagatore? Risposta entro 15 giorni 17 gen 2013 […]
[…] Cattivo pagatore? Risposta entro 15 giorni 17 gen 2013 […]