Siamo ancora nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, che dovrebbe concludersi nella prima decade di giugno (in base al calendario scolastico fissato da ogni Regione) e già si torna a parlare di scuola.
Argomento questo forse più caro ai genitori che agli studenti.
Più caro in tutti i sensi, stante che l’argomento trattato riguarda proprio le tasse scolastiche e, nello specifico, i limiti di reddito per gli esoneri, quando ne ricorrono i presupposti.
Anche quest’anno, sempre sulla base del tasso di inflazione, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha aggiornato (in aumento, pari allo 0,9%) i limiti di reddito per poter essere esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.
È appena il caso di evidenziare che il tasso di inflazione,
trattandosi di un indicatore statistico è naturale che esso non corrisponda alla realtà osservata dai singoli, in quanto ogni singolo individuo ha un proprio paniere e “territorio” (che varia di giorno in giorno). Corrisponde invece ad un ipotetico individuo “medio”, vale a dire che una parte degli individui osserverà un proprio tasso d’inflazione maggiore e l’altra parte inferiore a quello “ufficiale” (Wikipedia).
In poche parole, col passare del tempo, a causa dell’inflazione (più comunemente detta rialzo dei prezzi), i nostri soldi è come se perdessero valore, impedendoci di poter acquistare quello che con lo stesso importo avremmo acquistato prima, sia che si tratti di beni e/o di servizi.
Questo processo, però, non è sempre applicato, come ad esempio quando viene bloccata l’indicizzazione (ovvero l’aumento) delle retribuzioni e di alcune pensioni, venendo così a mancare la garanzia del potere di acquisto.
E mentre lo Stato può temporeggiare, approvando norme assurde su un diritto come quello appena accennato, di contro mostra la sua tempestività nell’adeguare quei limiti di reddito che, a volte, come in questo caso, per uno 0,9% di adattamento, impedisce ad una famiglia di poter “beneficiare” di un’esenzione.
Faccio un esempio.
Chi per l’anno scolastico 2016/2017, con un nucleo familiare di 2 persone e con un reddito riferito all’anno di imposta 2015 di € 8.848,00 poteva usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche, per l’anno 2017/2018, trovandosi aumentato (in virtù dell’adeguamento Istat) il reddito riferito all’anno di imposta 2016 a € 8.928,00, per soli 80 euro non potrà più avvalersi dell’esonero, e così per le restanti fasce riportate nella circolare MIUR prot. n. 1987 del 23.02.2017.
Nota, quest’ultima, che, oltre a riepilogare l’importo delle tasse dovute, rammenta che:
Le tasse scolastiche di cui all’art. 200, co.1, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 [Art. 200 – Tasse scolastiche e casi di dispensa] come noto, sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Chiunque si trovi nelle condizioni previste e rese note nella suddetta circolare, più esplicitamente indicate nella sottostante tabella, può da solo stabilire di avere o meno diritto all’esenzione del pagamento delle tasse scolastiche e dunque presentare la richiesta di esonero all’istituto di riferimento.
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