È da ieri, 4 maggio 2017, che, se in possesso di determinati specifici presupposti, si ha la possibilità di ottenere il beneficio di € 800 definito “bonus mamma domani” e/o “premio alla nascita”.
Sembrava essere l’ennesimo “pagherò” propinato dal Governo, invece, seppure a rilento, questa proposta si è finalmente concretizzata.
Entrando nel dettaglio, vediamo di cosa si tratta e come procedere per poterlo ottenere.
Introdotto dall’ultima legge di bilancio n. 232 del 11 dicembre 2016 (GU Serie Generale n. 297 del 21/12/2016 – Suppl. Ordinario n. 57 – art. 1 comma 353), il “bonus mamma domani” è «[…] un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo […] è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione».
Questo premio viene riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, per la sua concessione, l’Istituto Previdenziale ha disposto – ed è già operativa – la procedura online e relative istruzioni. L’istanza può essere presentata anche telefonando al Contact center dell’Inps, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o rivolgendosi ai Patronati presenti sul territorio.
Per chi è munito di codice Pin rilasciato dall’Inps per l’accesso ai servizi online, la domanda può anche essere presentata personalmente seguendo le istruzioni sul sito Web dell’Istituto Previdenziale.
Questo “premio”, che dovrebbe incoraggiare le nascite, fa parte di un pacchetto famiglia previsto dal Governo a sostegno di quelle donne coraggiose che, pur consapevoli che gli 800 euro serviranno solo per qualche visita specialistica che si è costretti a fare privatamente per evitare lungaggini e attese, decidono – a prescindere da simili prestazioni – di mettere al mondo dei figli.
Detto questo, sono deputate a chiedere la prestazione sopra detta (considerata anche per parto plurimo) le donne in gravidanza o già madri che si trovano in una delle condizioni che seguono:
- devono aver compiuto il settimo mese di gravidanza, dichiarazione che dev’essere dimostrata da certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che attesti la data presunta del parto;
- dopo la nascita del bambino, anche se si verifica prima dell’ottavo mese;
- alla sua adozione o al suo affido sia nazionale che internazionale.
Al momento della domanda, da presentare entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento), dev’essere specificata l’esatta circostanza (tra quelle appena elencate) per la quale si richiede il bonus.
Circa questo termine perentorio di un anno dall’evento per formulare domanda, l’Inps ha spiegato che «per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda online decorre dal 4 maggio».
Nella sfortunata ipotesi di interruzione di gravidanza oltre il settimo mese, se la gestante ha maturato questo periodo al 1° gennaio 2017, può lo stesso presentare domanda che dev’essere accompagnata da adeguata documentazione che ne attesti l’avvenimento.
Chi ne fa richiesta deve, inoltre, essere residente in Italia, cittadina italiana o comunitaria o anche extracomunitaria, munita in questo caso di regolare permesso di soggiorno UE per lunghi periodi, o che si trovi nello status di rifugiata politica.
Prima di passare alle modalità di riscossione del bonus di cui stiamo parlando, particolare attenzione va posta alla documentazione a corredo della pratica e, al riguardo, l’Inps – preposto alla sua erogazione – ha dedicato una sezione che, per opportunità, riassumo:
- certificazione dello stato di gravidanza da presentare in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo di raccomandata;
- numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;
- indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
- permesso di soggiorno;
- se il parto è già avvenuto, bisogna autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio;
- adozione/affidamento nazionale;
- adozione/affidamento internazionale;
- data di ingresso in famiglia;
- adozione pronunciata nello stato estero.
Nella sezione dei documenti a corredo della domanda, che si trovano a questo link, vi sono indicati altri importanti dettagli da consultare in base alle proprie esigenze.
Le modalità di pagamento degli 800 euro sono previste nelle varie forme di legge (accreditamento, bonifico, carta prepagata), ma necessariamente con codice IBAN. Il codice Iban non è richiesto solo se si sceglie il bonifico domiciliato presso l’Ufficio Postale. L’Inps chiarisce che «in caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online attraverso il servizio dedicato».
Come tante piccole iniziative di carattere sociale, questa non risolve di certo i gravi problemi economici e le difficoltà in generale, ma i sostegni funzionali sono sempre bene accetti e vanno divulgati e condivisi perché gli aventi diritto, sempre e solo su presentazione di domanda, ne possano fruire.
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