C.I.E. Carta d’Identità Elettronica

È da diverso tempo che per spostarsi, per pagare, per entrare in certe strutture, per accedere ad alcuni servizi previdenziali e fiscali, per timbrare sul posto di lavoro, per guidare e per tanto altro ancora, è sufficiente un numero adeguato di dispositivi di plastica sottili sottili in sostituzione di ingombranti documenti cartacei.

Cosa dire dell’identificazione di un individuo? Ebbene, anche questa, che prima era demandata alla “rosea” carta d’identità, viene sostituita da una carta elettronica.

Qual è l’utilità e la finalità di questa crescente digitalizzazione? Non certo quella di tenere in linea il nostro portafogli o portamonete che sia (a quella ci ha già pensato e continua a farlo con grande solerzia il nostro caro – in tutti i sensi – ed esigente Stato)! Se vogliamo fare dell’ironia o della metafora, potrei dire che mi viene in mente la famosa fiaba di Cappuccetto Rosso e le domande che quest’ultima poneva al lupo credendolo la nonna; d’altronde, tutto viene ideato per guardaci meglio, per ascoltarci più adeguatamente e per depredarci con migliori risultati. Siamo dispensati dal fungere da pasto poiché serviamo vivi e vegeti, per il costante sostentamento (mantenimento) di chi ci governa.

La carta d’identità digitale, in diverse città italiane, è già in uso da parecchio tempo, così come la correlata tessera sanitaria, nata per contenere la storia clinica del suo titolare ma rimasta in uso con prevalente – se non unicamente – funzione di codice fiscale. Tra l’altro, anche la finalità della nuova CIE (Carta Identità Elettronica), dov’è già stata emessa, non mi pare sia stata compiuta pienamente, poiché sembra che i tanti servizi accessibili mediante la sua autenticazione non siano stati preventivamente ben predisposti.

Vediamo adesso nel dettaglio cosa cambia e se questa trasformazione, oltre alla coniazione di un nuovo ennesimo acronimo, apporterà migliorie sia in termini di emissione che in termini di economicità degli stessi.

Il 23 dicembre 2015 è stato emanato dal Ministero dell’Interno il Decreto sulle “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015. Lo stesso Ministero ne dà comunicazione nel suo comunicato stampa del 31 dicembre 2015 titolato “Definite le procedure per l’emissione della Carta d’identità elettronica”.

Al pari della prima, anche in questa, il cui aspetto sarà simile ad una carta di credito o ad una tessera sanitaria con inserito un chip, sono riportati i consueti dati anagrafici e la foto digitalizzata (elemento biometrico primario). In più, sono previsti i cosiddetti elementi biometrici secondari, ovverosia le impronte digitali (tranne per i bambini, dei quali però non mi pare sia indicato il limite di età) e l’apposizione facoltativa della volontà di donare o meno organi e tessuti. È anche previsto il rilascio della CIE priva delle impronte digitali se queste non possono essere acquisite per una malattia o altro impedimento non superabile, purché questi ultimi siano certificati nei modi di legge (come specificato al punto 4.4.1.2. dell’allegato B del Decreto sopracitato).

carte-elettronicheChi è già in possesso di una carta d’identità in formato cartaceo, che mantiene comunque la propria validità fino alla scadenza, non potrà cambiarla, a meno che non si tratti di primo rilascio o sua naturale scadenza, oppure che il documento, ancora in corso di validità, sia stato smarrito o rubato – presentando, come avviene già adesso, la relativa denuncia – oppure si possa dimostrare che la carta in proprio possesso sia irrimediabilmente sciupata.

L’istanza per il rilascio va presentata o presso l’ufficio anagrafe del proprio Comune o, se si è residenti all’estero, presso il Consolato di riferimento. Ci sarebbe anche l’opzione online ma, dovendo prima disporre i Comuni di un portale web di accesso e finalizzato a tale servizio, non credo sia al momento la soluzione migliore, a meno di non risiedere dove già rilasciano da tempo questo tipo di documento in forma digitale.

Ovviamente, gli Enti preposti al rilascio del cartellino digitale d’identità, dopo l’acquisizione dei dati facenti parte del documento, emetteranno una ricevuta attestante il protocollo dell’avvenuta richiesta e una prima parte del codice PIN/PUK associati alla CIE. Si legge all’art. 6 del Decreto in questione che, tranne per gli italiani residenti all’estero, “La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati ad essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso l’indirizzo indicato all’atto dell’acquisizione dei dati del richiedente”.

Non volendo fare il processo alle intenzioni, ma forte dell’esperienza in ordine alla tempistica “statale”, sento di poter dubitare fortemente di questa indicazione di sei giorni. Spererei, piacevolmente, di dovermi ricredere!

Particolare attenzione sento di doverla porre, per mia scelta etica, all’art. 16 di detto Decreto sulla “Donazione di organi e tessuti”, sulla quale ho anche scritto in un mio precedente post del 24 ottobre 2012. È un argomento che comprendo possa anche risultare difficile nella sua trattazione, ma essendo fermamente convinta che le informazioni vanno comunque date e presentate nel migliore dei modi, riporto qui di seguito il contenuto dell’articolo:

“1. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di rilascio della CIE, ha facoltà di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
2. L’indicazione di cui al comma 1 è trasmessa dal comune al Sistema Informativo Trapianti con le modalità indicate nell’allegato B.
3. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT [Sistema Informativo dei  Trapianti], si deve recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o – limitatamente al momento di rinnovo della CIE – anche presso il Comune”.

cappuccetto-rossoAvrò visto molti film polizieschi, ma l’idea che le mie impronte digitali, laddove dovesse essere sottratta la mia carta d’identità, potrebbero essere usate (dopo essere state riprodotte) per qualsiasi fatto criminale e non, non mi fa stare molto tranquilla. D’altronde, esiste già da tempo il cosiddetto Furto di identità, che non mi pare sia affrontato in maniera profonda, stante che basta poco perché una banca dati, indipendentemente dalla nostra accertata responsabilità, ci scriva in una Lista nera dalla quale, per essere cancellati, nessuno – che non sia con grande dispendio economico e di tempo – ci tutela e, anche quando questo avviene, i tempi “tecnici” di cancellazione sono comunque tardivi rispetto alla necessità di un debitore incolpevole di accedere ad un credito, rischiando di andare a finire sotto i ponti perché considerato un Cattivo pagatore.

Concludo con un’amara riflessione: sembra che il cittadino sia stato messo (e si continui a farlo con questi provvedimenti pseudo-futuristici) nelle condizioni di autogestirsi la qualunque cosa; che possa accedere e fruire di ogni tipo di servizio; che basta dargli una card in mano, un Pin, un Puk e un collegamento internet per diventare inarrestabile. Non è così purtroppo. Nessuno intanto parla di costi: quanto verrà a costare al cittadino il rilascio di una Carta d’Identità Elettronica nei termini che abbiamo letto?

Penso che il cittadino sia confermato ogni giorno come il miglior fornitore di alimenti per questi lupi insaziabili che ci governano. Sembra ci diano degli strumenti in mano atti a renderci autonomi, ma non sono altro che fonti di guadagno per i cosiddetti poteri forti: abbiamo bisogno di collegamenti internet per ogni cosa, per ogni tipo di servizio accessibile con carte elettroniche, ma nessuno si prodiga perché questo collegamento abbia costi ragionevoli; ci costringono a pagare con moneta elettronica ma nessuno chiede alle Banche conto e ragione delle spese a cui vanno incontro i commercianti e gli esercenti per la detenzione di un POS che, di contro, si ripercuotono sul consumatore; le inefficienze e carenze dello Stato vanno comprese, mentre un errore umano va condannato sempre e comunque: non c’è giustificazione che tenga.

Le buone intenzioni non bastano più: sono le risposte concrete che rendono uno Stato degno di essere definito tale e meritevole di avere confermata la nostra fiducia.


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