Ennesimo “pacco sorpresa”. L’RCA per l’auto va pagata entro la scadenza

Frutto, anche questa disposizione di legge, della distrazione del cittadino che, per essere tutelato, delega il politico di turno, ufficialmente suo rappresentante che, nelle cosiddette sedi opportune, dovrebbe battersi per un diritto e non per un esproprio né, come in questo caso, per una strangolata.

Inizio subito con gli estremi, quei numeri e quelle date che si solito segnano la nostra esistenza già dalla loro predisposizione e concretizzano l’effetto nella loro applicazione: articolo 22 del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, che ha previsto l’inserimento di un articolo 170-bis al Decreto Legislativo n. 209/2005, meglio conosciuto come Codice delle Assicurazioni Private.

Sembra inoffensivo, invece, tradotto nel linguaggio comune – quello che poi alla fine tocca le nostre risorse economiche, già notoriamente messe a dura prova – si spiega così: mentre finora, quando avevamo la polizza auto in scadenza, con la clausola del suo tacito rinnovo poliennale, potevamo contare, grazie all’art. 1901 del codice civile, su una tolleranza di 15 giorni per la copertura e dunque, cosa non di poca importanza, anche per posticipare di qualche giorno il pagamento del premio, ora, per tutti i contratti stipulati prima e dopo il 20 ottobre 2012, alla scadenza e comunque a partire dal 1° gennaio 2013 non potremo più beneficiarne.

Pertanto, dal 1° gennaio 2013, ad un controllo della copertura assicurativa da parte delle Forze dell’Ordine, non risponderemo più solo di una eventuale mancata esposizione del tagliando in corso di validità ma, addirittura, della mancanza di assicurazione che comporterà non solo una rilevante sanzione pecuniaria, ma l’immediato sequestro del veicolo.

La cosa che ritengo grottesca è che lo spirito della legge, che si presenta come “Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”, sembra sia stato quello di intervenire a tutela del consumatore (appunto), impedendo alle assicurazioni il rinnovo tacito delle polizze che, pertanto, potranno avere una durata massima di un anno. Le eventuali diverse clausole saranno nulle.

Diversamente, io ho avuto la sensazione che questa norma assecondi i soliti poteri forti a discapito del debole la cui salvaguardia non è certo configurata nell’osteggiare una favorevole e libera possibilità di dilazionare un pagamento, soprattutto per chi ha delle gravi difficoltà.

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