Sulle fonti energetiche rinnovabili e sul loro utilizzo ci sarebbe molto da dire e la rete, così come anche le aziende produttrici, gli installatori e i professionisti del settore, possono assolvere in maniera egregia ad ogni tipo di informazione al riguardo.
Pertanto, non essendo mia intenzione sminuire o sintetizzare un argomento di tale importanza, preferisco qui affrontare solo ed esclusivamente l’aspetto di ritorno socio-economico dell’impiego delle stesse e, più esattamente, la percentuale di detraibilità dalle tasse della quale il contribuente può fruire, nello specifico, per l’installazione del fotovoltaico per uso residenziale – Decreto Ministeriale 15 febbraio 1992, art. 1, comma 1, lettera e).
La possibilità di beneficiare degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni è sancita dal Decreto Legge sviluppo e crescita n. 83 del 22 giugno 2012 (entrato in vigore il successivo 26 giugno, successivamente convertito nella Legge n. 134/2012), che ha innalzato le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – comprese le modifiche energetiche (impianto fotovoltaico) e le migliorie – dal 36% (su un limite di spesa di 48.000 euro, che tornerà ad essere riconosciuto dal primo luglio 2013) al 50% fino al 30 giugno 2013 (su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare), con detrazione spalmata in eguale misura in 10 anni e calcolata sull’importo dei lavori, al netto dell’Iva, speso per l’impianto fotovoltaico con relativi lavori di manodopera. L’Iva per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, quando si tratta di immobili a uso abitativo, va pagata al 10% e non al 21% con un notevole ulteriore beneficio.
Ovviamente, per il periodo di imposta 2012, il criterio per stabilire quale percentuale di detrazione applicare si basa sul periodo in cui sono state effettuate le spese di ristrutturazione che, se riferite precedentemente al 25 giugno 2012, sono detraibili al 36% e fino a 48.000 euro; se successivi a tale data e fino al 30 giugno 2013, saranno invece detraibili al 50% e fino a 96.000 euro. Stessa procedura varrà per il periodo di imposta 2013, tenendo conto dei periodi dei lavori.
Questo impone una maggiore attenzione al periodo in cui si effettueranno le spese da portare in detrazione che, se slitteranno a oltre il 30 giugno 2013, non potranno essere ammesse se non fino a 48.000 euro e alla percentuale vigente a quella data.
La scelta di accedere a questo tipo di sgravio è però alternativa agli altri incentivi previsti per la stessa materia, tanto che, così decidendo, si dovrà rinunciare alla detrazione d’imposta del 55% riservata agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici privati, anche questa prorogata al 30 giugno 2013, e alle tariffe del V Conto energia (previsto dal decreto Ministeriale 5 luglio 2012 quale bonus di incentivazione erogato se l’impianto fotovoltaico installato era composto da almeno l’80% di materiale europeo), tra l’altro pure in esaurimento e con poche speranze che il
governo possa prevedere nuovi sostegni a tal fine.
Dal 1° luglio 2013 l’agevolazione fiscale del 55% per il risparmio energetico sarà sostituita con la detrazione del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
È comunque auspicabile verificare, prima di decidere per quale agevolazione propendere, quale risulta più conveniente intraprendere, stante che tutto dipende anche dal costo dell’impianto fotovoltaico che si vuole installare. Inoltre è importante sapere che, oltre al valore acquisito per i lavori eseguiti, l’immobile assume maggiore qualità anche in caso di vendita a persona fisica poiché il residuo periodo di agevolazione fiscale per l’installazione dell’impianto fotovoltaico viene trasferito al nuovo proprietario.
Stante che alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate, rifacendosi sia all’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi 917/1986, così come all’art. 11 del Decreto Legge 83/2012 (che non contemplano espressamente gli impianti fotovoltaici), hanno più volte pronunciato pareri negativi sulla possibilità di accedere alle detrazioni anche per il fotovoltaico – diversamente da altre che invece hanno accolto le domande di sgravio, rendendo l’interpretazione da adottare soggettiva -, si è reso necessario un chiarimento formale da parte di quest’ultima per fugare ogni dubbio sulle differenze tra sgravi Irpef per ristrutturazioni edilizie e interventi di riqualificazione energetica.
La precisazione in questione è il parere dell’Agenzia Centrale delle Entrare protocollo n. 137364/2012 che, in merito alla suddetta possibilità fiscale, ha chiarito che le detrazioni Irpef concesse per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, previsti dal Decreto Sviluppo e in vigore fino a giugno 2013, si potranno applicare anche agli impianti fotovoltaici, e ciò in quanto questi ultimi sono in grado di garantire pure il risparmio energetico.
In merito ai soggetti che possono chiedere la detrazione fiscale per recuperare il 50% delle spese sostenute per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, così come le procedure da seguire, ritengo più qualificato e pertinente quanto riportato sulle guide fiscali messe a disposizione online da parte dell’Agenzia delle Entrate: quella per le ristrutturazioni edilizie e quella sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, entrambe aggiornate ad agosto 2012. Altrettanto competente penso possa essere un proprio consulente per farci assistere fiscalmente e nella preparazione dei documenti necessari. Eviteremo così eventuali rilievi indesiderati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Commenti
Una risposta a “Fotovoltaico: fino al 30 giugno 2013 detrazione al 50%, dopo … solo il 36%”
Gli incentivi e le detrazioni fiscali hanno permesso al fotovoltaico di svilupparsi.