Quante volte ci siamo ritrovati a dover affrontare un problema legale e, considerando di non avere la disponibilità economica, abbiamo deciso a malincuore di soprassedere o peggio soccombere? Il problema sorge quando la difesa diventa non più una scelta ma un obbligo, pena ritrovarsi destinatari di provvedimenti emessi “in contumacia”, che possono compromettere inesorabilmente la nostra esistenza e quella della nostra famiglia.
Ci viene incontro un istituto giuridico: il gratuito patrocinio, più modernamente indicato come patrocinio a spese dello Stato, ovvero il diritto, per i soggetti economicamente deboli o meno abbienti, all’assistenza di un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali che, di conseguenza, saranno pagate dallo Stato. Il più delle volte però, essendo ai più sconosciuto, poiché scarso di istruzioni minime e anche poco illustrato da chi deontologicamente di dovere, si sottovaluta e non si fruisce.
Il motivo per il quale non viene chiarito e proposto il gratuito patrocinio agli aventi diritto potrebbe essere legato, a mio parere, ai tempi e modi di rimborso agli avvocati che vi aderiscono che, ovviamente, decidono liberamente di seguirlo. Sarebbe comunque importante proporlo all’ignaro cliente che, in ogni caso, se solo lo sapesse, avrebbe la possibilità di nominare, scegliendolo nell’ambito di un elenco specifico che si trova presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territoriale, il proprio difensore che risulti iscritto tra gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Vorrei, per questo, cercare di descrivere i vantaggi di tale norma disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. È chiaro che per accedere al gratuito patrocinio bisogna averne diritto: i requisiti essenziali sono legati al reddito e al tipo di difesa che dev’essere processuale e non extragiudiziale (quel tipo di attività che va intrapresa prima del giudizio) e può essere avanzato nella materia civile, penale, amministrativa e tributaria, così come segue.
In merito al reddito, adeguato (rimodulato) ogni due anni in relazione alla variazione ISTAT, per il biennio 01/07/2012 – 30/06/2014 il limite di reddito era stato fissato in € 11.369,24. Proprio da poco, nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015, è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015 dal titolo “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato” sull’aggiornamento del limite imponibile – ai fini dell’imposta personale sul reddito – per poter beneficiare delle spese di difesa e le altre spese processuali, che ammonta a € 11.528,41 annui. Per una difesa in un processo penale – e se il soggetto richiedente l’assistenza legale convive con il coniuge o con altri familiari – il tetto reddituale di € 11.528,41 viene elevato di € 1.032,91 per ciascuno dei detti familiari conviventi.
Nel reddito di cui sopra sono compresi gli introiti di ogni tipo, quindi anche dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, ad esempio l’assegno sociale, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti, agli invalidi civili, eccetera. Sono anche compresi i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare convivente con chi intende chiedere l’ammissione al patrocinio gratuito.
È invece considerato il solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti di carattere soggettivo in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Dopo aver verificato il requisito del reddito (che dovrà persistere anche in corso di giudizio), l’interessato, preferibilmente prima di iniziare il giudizio e fare qualsiasi spesa relativa (che gli verrebbe riconosciuta solo dalla presentazione della domanda e non prima), per accedere al suddetto beneficio dovrà inoltrare personalmente, tramite il suo avvocato o per raccomandata con ricevuta di ritorno, una domanda scritta e mai verbale. L’istanza va sottofirmata con firma autenticata o dall’avvocato di fiducia o da chi è addetto al ritiro della domanda stessa e va decisa, sia per le cause civili che penali, di solito entro 10 giorni dalla presentazione; per quelle penali, invece, se presentata nel corso dell’udienza, va definita subito.
Per la domanda, consiglio di farsi assistere da quello che dovrebbe essere l’avvocato di fiducia, dopo che questo avrà già accettato o meno di difenderci avvalendosi del patrocinio a spese dello Stato, in quanto il documento, pena l’inammissibilità e, in caso di dichiarazioni mendaci, anche gravi responsabilità penali, dovrà seguire determinati criteri di compilazione e, trattandosi anche di autocertificazione, si dovrà prestare attenzione alla rispondenza e alla veridicità di ciò che si dichiara.
Per ulteriori approfondimenti, sul sito del Ministero della Giustizia si trovano delle schede pratiche relative al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi e patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali.
Certo: leggere della previsione di dimezzare i compensi per il patrocinio a spese dello Stato non è confortante. Non lo è neanche il valore, quantificato in € 20, riconosciuto all’avvocato ad ogni udienza, ma ancora più disarmante è l’incombente minaccia alla tutela di un proprio diritto di giustizia, come al solito sancito e poi disatteso.
Commenti
2 risposte a “Gratuito Patrocinio: un Diritto alla Difesa (Aggiornato al 2015)”
Io convivo con il mio ragazzo, considerato che ho un reddito di soli 7mila euro purtroppo, ho diritto al gratuito patrocinio?
grazie in anticipo
Ri-ciao Valentina, dal reddito indicato, unico elemento che fornisci, potresti avere diritto al gratuito patrocinio, ma ti suggerisco di leggere attentamente il post e, soprattutto, di chiedere preventivamente allo studio legale a cui ti rivolgerai, se o meno aderisce a tale pratica poiché non tutti lo fanno e potresti iniziare con l’avvocato “sbagliato”.
Ancora una buona giornata. A presto.