I diritti disattesi …

È di qualche giorno fa la notizia apparsa su alcuni siti online di una sentenza emessa da un Giudice di Pace contro Trenitalia per aver multato un viaggiatore sprovvisto di biglietto, del quale non si è potuto munire perché impedito da circostanze non certo dipendenti dalla sua volontà, bensì, da quanto si legge, da una carenza del servizio di approvvigionamento presso i canali di vendita predisposti.

Avendo già affrontato il tema “trasporto ferroviario” nel contesto di un mio precedente post dal titolo “Ai miei tempi …!”, mi sembra opportuno tornarci cogliendo l’occasione di questa sentenza che, a dire il vero, seppure soddisfacente per il passeggero in questione, a mio avviso risulta ancora insufficiente poiché, come spesso accade, rimane soggetta ad interpretazione, costringendo così altri viaggiatori in simili contesti a snervanti e onerose azioni legali per vedersi riconoscere un diritto che è già ammesso sulle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia.

Invero, chi viaggia in treno sa di doversi munire di biglietto di viaggio preventivamente e di solito, quando la partenza è programmata, per evitare discussioni sul convoglio, ci si appresta ad acquistarlo per tempo nei canali di vendita indicati dalla stessa Società di trasporti, ovverosia: biglietteria di stazione, agenzia di viaggio, self-service, punti vendita a terra e, per alcune tipologie di biglietti, anche on line.

Questo è quanto si legge, chiaramente, al punto 3 delle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia, dove continua con l’inequivocabile avviso:

È ammesso, senza applicazione delle previste soprattasse e penalità, l’acquisto a bordo del treno, limitatamente al percorso effettuato dal treno stesso, di alcune tipologie di biglietto e l’effettuazione di limitate operazioni (es. Concessione speciale III e VIII), esclusivamente per i viaggiatori che partono da stazioni durante il periodo in cui la biglietteria sia chiusa, a condizione che: a) non ci siano self-service o non siano funzionanti; b) non siano presenti punti vendita alternativi (Agenzia di Viaggio e Punti Vendita a Terra) previo avviso al personale di bordo, come riportato nell’allegato 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.

Questo dovrebbe bastare a fugare ogni dubbio sulla questione, ma non è così e prova ne è quanto accaduto ad un ragazzo, mio amico, che non potendosi munire di biglietto presso un punto vendita che non fosse la biglietteria in stazione, stante che era di mattina presto, trovando non funzionante la biglietteria automatica ha provato a spiegare al personale di bordo, prima ancora di salire sul treno, che doveva provvedere all’acquisto direttamente sul mezzo. Ebbene, il controllore gli ha impedito di salire su quel treno … pena il pagamento di una multa che per chiunque, ma maggiormente per un ragazzo ancora studente a totale carico della famiglia, è stato un monito più che sufficiente per non salire su quel treno e aspettare che aprissero i punti vendita alternativi. Potrebbe sembrare normale se tutte le tratte ferroviarie fossero ben servite, ma non era il caso di questo ragazzo che per poter prendere il prossimo treno per la sua città ha dovuto aspettare ben oltre mezza giornata.

A questo punto, ritengo doveroso suggerire la lettura di questa pagina, peccato che la bellezza grafica e lo slogan in bella vista “Il nostro impegno con te” strida con l’inosservanza di quanto si legge all’interno di una Carta Servizi Passeggeri che sembra essere puntualmente disattesa. Mi domando: da chi? Perché?

A pag. 13 di questa Carta Servizi è riportato testualmente:

Dove acquistare i biglietti. Il cliente può scegliere tra i numerosi canali disponibili: la biglietteria di stazione, l’agenzia di viaggio, le biglietterie automatiche, il call center, alcuni servizi m-commerce ed il sito www.trenitalia.com (accessibile 24 ore su 24). L’acquisto a bordo del treno del biglietto di norma non è consentito. Tale possibilità è prevista, limitatamente al percorso servito dal treno, previo avviso al personale di bordo, esclusivamente per i viaggiatori, che siano partiti da stazioni, in cui la biglietteria non era aperta nell’orario di partenza del treno, a condizione che le stazioni di partenza non siano dotate di self service funzionanti, che rilascino la tipologia di titolo di viaggio spettante al viaggiatore. Tale possibilità è limitata a determinate tipologie di biglietti.

Godere di un proprio diritto, che non dovrebbe mai essere subordinato ad interpretazioni soggettive, non deve rappresentare una conquista se questo è dovuto per legge.

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