Sempre per rimanere in tema di imminenti pagamenti, vorrei ricordare che per coloro che svolgono lavoro in casa (casalinghe/i), anche più persone facenti parte dello stesso nucleo familiare, esiste un’assicurazione infortuni domestici, da marzo 2001 obbligatoria, iscrivendosi presso l’Inail.
Ma, come al solito, mentre si promulga il concetto dell’esborso, ampiamente documentato dallo stesso Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e dai messaggi mediatici, poco si dice e si sa di quello che prevede questa polizza ovvero dei possibili “benefici” (se così si possono definire) a seguito di infortunio casalingo.
Cercherò di sintetizzare, per giustizia di informazione, in cosa consiste l’assicurazione casalinghe/i, ma cercherò di soffermarmi sugli aspetti “omessi” o parzialmente evidenziati.
Sono obbligati ad iscriversi uomini e/o donne che si occupano della casa e dunque del loro nucleo familiare in modo abituale ed esclusivo, non devono avere rapporto di lavoro subordinato né in famiglia né con altro datore di lavoro in quanto, se così fosse, avrebbero già una copertura assicurativa garantita dalla dipendenza lavorativa, inoltre devono avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Vincolati a tale obbligo sono anche i pensionati sotto i 65 anni, giovani studenti, e non, dai 18 anni in su che si prendono cura dell’abitazione di residenza o di quella eventualmente occupata fuori sede, i lavoratori in cassaintegrazione, mobilità, stagionali e/o a tempo determinato (solo nei periodi in cui non svolgono attività lavorativa), gli stranieri che soggiornano in modo regolare in Italia.
In poche parole, versando al momento € 12,91 l’anno (entro il 31 gennaio o da quando si ritiene di essere nelle suddette evidenziate condizioni, tanto gli effetti decorreranno dal giorno dopo il pagamento), con bollettino predisposto, si “gode” di una copertura assicurativa nei termini che seguono: se a sèguito di incidente casalingo deriva un’invalidità permanente, valutata prima dal medico di base (sulla scorta di tabelle già predeterminate) ed eventualmente confermata dopo dall’Inail, pari o superiore al 27%, si avrà diritto per tutta la vita ad una rendita che oscilla da un minimo di circa € 150,00 ad un massimo di € 1.030,00 circa per inabilità al 100%; in caso di morte dell’assicurato/a avranno diritto alla rendita, che non potrà superare l’intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industriale, pari a circa € 1.030,00 mensili, i superstiti dichiarati idonei a percepirla, così come l’assegno funerario, una sorta di “una tantum” introdotto da gennaio 2007 il cui importo è di circa € 1.730,00.
E non è tutto: il premio assicurativo di € 12,91 è a totale carico dello Stato, previa richiesta al fine tramite un’autocertificazione se l’assicurato si trova in entrambe le seguenti (im)possibilità economiche:
- ha un reddito proprio complessivo lordo annuo fino a € 4.648,11;
- fa parte di un nucleo familiare con reddito complessivo lordo annuo non superiore a € 9.296,22.
Nel momento in cui però i suddetti requisiti, necessari per poter usufruire dell’esonero del pagamento del premio, dovessero venire meno, l’assicurato ha l’obbligo di darne adeguata comunicazione mediante lettera.
Resta inteso che quando si verifica un infortunio domestico, l’assicurato che si reca presso il proprio medico o in ospedale per ottenere le prime cure sanitarie, dovrà specificare che si tratta di un infortunio verificatosi durante il lavoro svolto in casa (infortunio domestico appunto), e solo dopo la completa guarigione, se il medico rileverà una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 27%, si dovrà inoltrare all’Inail domanda per l’eventuale liquidazione della rendita.
Ma quali sono le invalidità coperte e, soprattutto, quali sono gli ambienti coperti da simile garanzia? Intanto tutti i piccoli lavori di manutenzione ordinaria in casa (mentre si cucina, si lava, si spolvera, si stira, ecc.) e anche nelle cosiddette pertinenze (garage, box, cantine, soffitte, balconi, giardini) anche se non adiacenti alla residenza indicata nel modulo di iscrizione; le parti comuni condominiali (terrazze, scale, androni) e gli immobili dove si trascorrono le vacanze (anche se in affitto), purché si trovino sul territorio nazionale; potenziali incidenti legati alla cura degli animali domestici presenti in casa.
Stante la farraginosità della procedura, un augurio per tutti: occhi aperti e gambe salde!
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