ISEE. Nella morsa dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate

L’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dalla sua apparizione nel panorama quotidiano ha assunto un valore di “tessera del pane”: di vitale importanza.

Significativa mi pare la similitudine con quella che fu la cosiddetta carta annonaria. La sintomatologia si può riassumere, ora come allora, in: crisi economica, perdita di lavoro, aumento dei prezzi, restrizione dei consumi e, nel più recente scenario, un’imposizione fiscale proibitiva, un depauperamento della società nella sua estensione civile, uno scempio dei diritti e un continuo richiamo ai doveri, una gigantesca forbice sociale che separa i benestanti e i non agiati, i vergognosi compensi erogati senza un briciolo di buonsenso in spregio a chi non ha nemmeno idea di cosa voglia dire poter spendere poco più di qualche euro al giorno per sfamarsi e alimentare la famiglia. Tutti sintomi questi che caratterizzano un’epoca della nostra vita … a dir poco da dimenticare e, prima ancora, da superare.

Così come quella tessera nominativa dava diritto ad accedere a determinati servizi o all’acquisto delle cose più basilari per la propria esistenza, così la dichiarazione sostitutiva Isee ha permesso e permette ancora, ma con alcune novità che affronterò più avanti, di poter accedere a prestazioni sociali agevolate.

Il problema sta nella veridicità dei requisiti necessari per avere o meno diritto di poter disporre di determinati servizi, stante che non sempre il beneficiario lo è di diritto, ma lo diventa di fatto “aggiustando” o “omettendo” qualche informazione di qua e di là. Così facendo, però, si instaura sempre lo stesso giro di ruota: la guerra dei poveri. Si toglie un diritto a chi sta peggio di noi.

Tutto questo finora, a meno di non essere tra i “fortunati” oggetto di verifica “mirata”, è quasi passato inosservato, consentendo a chiunque fosse o sia avvezzo a dare informazioni “parziali” o poco veritiere, di mantenere una condotta discutibile, sempre e comunque in danno di altri cittadini che arrancano anch’essi; di certo tutto ciò non ha mai toccato, e ancora oggi non può interessare, chi percepisce (a torto o a ragione) una retribuzione, meglio detti compensi, che quotidianamente raggiungono l’importo di uno stipendio medio mensile.

Può mai comprendere quali siano le difficoltà per sopravvivere (e non per vivere) una persona che percepisce simili somme? E ancora più incomprensibile, ma per noi stavolta, è la consapevolezza che a legiferare su certi “privilegi” (tanti ormai, esagerati), sono proprio quelli che il bisogno non lo conoscono nemmeno; viceversa, chi lo subisce e patisce ogni giorno, quello stato di necessità lo fa diventare una fucina di “idee”, purtroppo non sempre lecite!

Ebbene, visto che i tempi stringono, che abbiamo osato – noi cittadini comuni – fare i conti in tasca a chi sperpera e a chi introita senza ritegno, che vogliamo conto della spesa pubblica, che pretendiamo il rispetto civile e morale ormai calpestato da tempo, che reclamiamo i servizi che paghiamo ma non abbiamo, che abbiamo alzato la testa per guardare oltre il nostro naso, ORA è giunto il momento di riportarci in riga e costringerci alla catena corta dove siamo sempre stati, almeno dal punto di vista di chi ci governa.

La stretta più incisiva quale potrebbe essere per il cittadino/consumatore/contribuente? Quella fiscale! L’oppressione tributaria. Prova ne sono i numerosi ed inarrestabili suicidi di gente che non ha più il coraggio di tornare a casa e guardare gli occhi spenti del proprio coniuge e quelli pieni di lacrime dei propri figli.

La pacchia termina non solo per coloro che hanno lucrato ingiustamente, ai quali però è stato consentito di imbrogliare, ma si mette in pericolo anche l’esistenza in vita per coloro che hanno veramente bisogno.

Un esempio per tutti potrebbe essere quello del ticket sanitario per i disoccupati (codice di esenzione E02). Per la legge in questione il disoccupato è colui che è registrato presso il Centro per l’Impiego, considerando invece “occupati” anche quei lavoratori che per reddito risultano addirittura a carico fiscalmente della famiglia poiché non superano € 2.840,51 l’anno, proventi magari di lavori par time e per poche ore settimanali, ma essendo di fatto “collocati” non possono dirsi disoccupati e dunque pagano il ticket!

Le forme vessatorie statali: questi sono gli strumenti coercitivi, questi sono i moniti silenti (e non troppo) per dire che se non continuiamo a starcene in un cantuccio a subire e vedere ingiustizie quotidiane, ci stritoleranno in morse civili che non ci consentiranno di rimanere lucidi a lungo per controllare e denunciare chi ci depreda. Avremo altro da fare: leccarci le ferite e cercare di sopravvivere.

Non vuole essere il mio un incoraggiamento all’illegalità, ma solo un riconoscimento allo spirito di sopravvivenza al quale ci hanno costretto, ancora oggi, a fare ricorso. Chi deve sopravvivere deve industriarsi, chi deve bivaccare deve solo sdraiarsi e aspettare che il tempo passi.

Fatta questa lunga premessa, passo alla notizia che invece è preoccupante. Mi sembra giusto che il cittadino sia messo a conoscenza dell’ulteriore danno che potrebbe cagionare una dichiarazione difforme dalla realtà quando si richiede una certificazione Isee.

Trattandosi di autocertificazione, è ovvio che l’eventuale reato di falso è da ascrivere al dichiarante e non certo a chi lo rilascia, dunque, prima di fissare la propria attenzione sulla soglia di reddito che potrebbe consentirci o meno una determinata agevolazione, è il caso di considerare pienamente la propria dichiarazione in merito a ciò che si riscuote retributivamente parlando e a ciò che si possiede in termini di patrimonio, anche se può sembrare esiguo e privo di importanza, ma è bene che lo si faccia presente al compilatore del documento che, ribadisco, è una nostra autocertificazione e della veridicità della quale rispondiamo personalmente.

Ora, la correttezza e la veridicità delle nostre dichiarazioni Isee – quelle che ci permettono di chiedere assegni di maternità, asili nido, mense e prestazioni scolastiche, agevolazioni tasse universitarie, servizi socio sanitari domiciliari, agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas), ecc. – saranno controllate in modo incrociato sia dall’Inps che dall’Agenzia delle Entrate e questo, in poche parole, significa solo una cosa: alla prima discrepanza tra i dati certificati e quelli accertati, non solo si procederà al recupero delle somme che si sarebbero percepite per questo o quel beneficio indebitamente fruito, ma si incorrerà pure nel reato penale di falso, con tutte le conseguenze del caso.

Questa possibilità di controllo è resa più agevole dall’operatività della nuova banca dati costituita presso l’Inps che, ad ogni prestazione a sostegno del reddito che sarà richiesta, avrà modo di mettere a confronto le risultanze di quanto dichiarato in Isee con i dati di cui dispone l’amministrazione finanziaria che potrà immediatamente confutare o confermare le affermazioni rese dal contribuente/cittadino.

Il via libera all’istituzione di questa nuova banca dati delle prestazioni sociali agevolate, è stato dato dal parere doc. web n. 2300596 Registro dei provvedimenti n. 14 del 17 gennaio 2013 che il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Suggerisco particolare attenzione ai punti 1 e 2 del suddetto parere. Da soli, esprimono al meglio l’intento dell’Inps, dell’Agenzia delle Entrate e non ultimo della Guardia di Finanza, di rafforzare il sistema dei controlli dell’Isee comparando i dati sui benefici sociali concessi.

Solo per dare un’idea riporto integralmente il punto 2 della stessa:

Integrazioni al sistema informativo ISEE.

Lo schema di decreto disciplina anche le eventuali integrazioni del sistema informativo ISEE.

In particolare si prevede che nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, sulla base dello scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’ISEE, anche di natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria, e quanto indicato nella DSU (dichiarazione sostitutiva unica), le informazioni contenute nel Sistema informativo ISEE sono arricchite dell’informazione sull’eventuale maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero delle informazioni sulle eventuali discordanze tra componenti dell’ISEE note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, nonché del nuovo valore ISEE calcolato sulla base del maggior reddito rilevato come esito della verifica, specificando se si tratti di maggior reddito accertato in via definitiva ovvero di discordanze con quanto presente negli archivi dell’anagrafe tributaria (art. 3).

In tali casi, il valore dell’ISEE ricalcolato è comunicato dall’INPS all’ente erogatore al fine di verificare l’eventualità che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l’INPS rende disponibili all’ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell’ISEE ai fini dell’immediata irrogazione della sanzione, di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza (art. 4, comma 3).

Alla luce di quanto esposto, penso sia il caso di non affidarsi più al fato o all’esito di una roulette russa: potrebbe non essere più una variabile il controllo delle proprie dichiarazioni, ma rappresentare invece una costante.

Pertanto, per quanto possa sembrare un’ingiustizia (e fondamentalmente lo è, soprattutto quando a pagare sono sempre gli stessi meno agiati), d’ora innanzi, quando si richiede una Certificazione Isee a un Commercialista o ad un Centro di Assistenza Fiscale, si dovranno comunicare (come fin’oggi), con più attenzione e pignoleria, non solo i propri redditi ma anche il proprio patrimonio immobiliare oltre che depositi bancari, postali e altri introiti a vario titolo. Questo consentirà anche ai compilatori (che di solito sono costretti ad attenersi alle nostre dichiarazioni), di non confinare il loro ruolo al rilascio di una mera autocertificazione (sulla quale però basta una nostra sottoscrizione per farci assumere una totale responsabilità, anche penale), ma di impedire, con la giusta assistenza, che uno “sconto” o una “esenzione” oggi non determini una pena con gli interessi domani.


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2 risposte a “ISEE. Nella morsa dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate”

  1. Avatar luigi
    luigi

    Buonasera Pina, ho fatto la dichiarazione per le detrazioni per coniuge a acarico da Febbraio 2013, a tal proposito le volevo chiedere cosa rientra nel reddito massimo di €2840,51 del coniuge.
    Infatti, mia moglie ha lavorato nel solo mese di Gennaio 2013 e la busta paga oltre al suo reddito mensile di €1400, comprendeva anche il TFR, LE FERIE PREGRESSE NON USUFRUITE, I ROL NON USUFRUIITI, LA 13a DELL’ANNO 2012, LA 14a DELL’ANNO 2012, ALZANDO COSI L’IMPONIBILE FINO A €3500.
    A tal proposito, Le chiedo quali di queste voci NON concorrono con il reddito del 2013?
    E se si supera la soglia dei €2840,51 lo si deve dichiarare sul 730?
    RINGRAZIANDOLA ANTICIPATAMENTE, LEPORGO CORDIALI SALUTI.

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao Luigi, in merito alla tua domanda (che tra l’altro ho spostato in altro argomento stante la mancata pertinenza con quello in cui l’avevi postato – spero non ti dispiaccia), non occupandomi della materia e ritenendo il tuo quesito specifico, non vorrei darti informazioni fuorvianti.

      Mantenendomi sul generico, so solo (a titolo meramente informativo) che sono considerati soggetti fiscalmente a carico coloro i quali hanno ricevuto nel 2012 redditi non superiori a 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, che io sappia, per stabilire se un familiare è a carico o meno non si deve tenere conto dei redditi assoggettati a tassazione separata elencati tassativamente nell’art. 17 e nell’art. 7 comma 3 del T.U.I.R..

      Ora, dando uno scorcio all’art. 17 del TUIR (Tassazione separata), potrai leggere tu stesso quali sono i redditi di cui si tratta; è palese il riferimento al trattamento di fine rapporto, alcuni tipi di emolumenti arretrati e altro. Per fare chiarezza sull’argomento credo sia opportuno che tu ti rivolga o al tuo commercialista o ad un Caaf.
      Ti auguro un buon proseguimento di serata.