Lavoro, lavoro, lavoro: sembra questa la parola d’ordine ricorrente. Se ne parla ma è diventata una di quelle pratiche che, se non cambia qualcosa nel più breve tempo possibile, potrà essere annoverata tra le utopie.
Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) 2015: NUOVI LIMITI RETRIBUTIVI.
Dai nostri nonni prima e dai nostri genitori dopo ci siamo sempre sentiti spronare alla ricerca dell’indipendenza economica. Libertà che un tempo si concretizzava solo con un lavoro. Anche oggi si realizzerebbe con il lavoro, ma questo è diventato appannaggio di pochi e ancora meno di coloro che, dopo grandi sacrifici, vorrebbero sfruttare il proprio percorso di studi e di competenze. Diciamo pure che chiunque avverta la necessità di sentirsi dignitosamente parte attiva di questa comunità chiamata Italia, ambisce ad un lavoro, condizione indispensabile per farci sentire ed essere uomini liberi.
Non voglio entrare nel merito dell’argomento, sarebbe riduttivo ricondurlo a poche righe e reputo queste pagine e la mia preparazione poco adatte ad affrontare un problema così grande e articolato; in quanto tale, implica un maggiore coinvolgimento, stante anche l’aspetto (dis)umano che sta assumendo negli ultimi tempi, con i fatti tristi e sconvolgenti che siamo chiamati letteralmente a conteggiare ma rimaniamo incapaci di far cessare e/o affrontare e ancor più risolvere. Sarei forse al momento solo capace di una critica rigorosa che non produrrebbe nulla di nuovo né potrebbe porre fine a questo scempio.
Però, nel mio piccolo, posso fornire, per chi ha ancora a cuore la tutela e la dignità dell’essere umano e del lavoro di quest’ultimo in quanto funzione sociale, alcune informazioni utili perché delle prestazioni di lavoro di natura occasionale e accessoria non alimentino il solito sottobosco di illegalità, di vessazioni e di ricatti, ma implementino una limpida attività lavorativa garantita e tutelata sia per il lavoratore che potrà essere così regolarizzato, sia per il datore di lavoro che può così “acquistare” delle ore di lavoro in conformità alla legge.
Sto parlando dei buoni lavoro o voucher: innovativi sistemi di pagamento, introdotti nel 2003 dalla legge Biagi, previsti per dei lavori cosiddetti occasionali e accessori. È importante rammentare pure che non sono sostitutivi o camuffativi di un rapporto di lavoro tipico (part-time o full-time che sia), ma servono solo per piccole prestazioni e in forma saltuaria.
Sono stati istituiti in via sperimentale nel campo dell’agricoltura, dove ancora oggi si possono ritenere validi strumenti di reperimento di forza lavoro (ma solo per pensionati e studenti), mentre ora sono estesi a tutti i settori produttivi, compresi i committenti del pubblico impiego: i cosiddetti Enti locali (Comuni, Province, Regioni), come vedremo in seguito. Sono molto pratici e snelliscono parecchio le incombenze amministrative che, tipicamente, caratterizzano la regolarizzazione di un rapporto di lavoro che, comunque, se non in forma occasionale, va sempre gestito in modo consueto, ovverosia sottoscrivendo un contratto tradizionale e procedendo ad un’assunzione che segue determinate e più severe regole.
Può accadere di trovarsi nelle condizioni in cui si ha necessità di fare delle pulizie straordinarie in casa e/o in giardino, di dover vendemmiare o raccogliere frutta e agrumi in un piccolo podere di famiglia, di far avere un ciclo di lezioni private ai nostri figli, di avere bisogno di una baby sitter, di avere l’esigenza di pubblicizzare un prodotto mediante il volantinaggio, di avere un’attività turistica e/o di ristorazione e di necessitare di qualche cameriere in più nei fine settimana o in occasioni particolari e tante altre attività per le quali, trattandosi di prestazioni occasionali e accessorie, non si pensa certo di procedere ad un’assunzione, ma si fa ricorso ad una prestazione “in nero” reclutando per quello specifico compito la manodopera di lavoratori disoccupati, cassintegrati, di giovani alle loro prime esperienze lavorative, lavoratori disponibili alla seconda attività, pensionati, ecc..
In questi casi però il rischio per entrambi è notevole, e ciò in quanto si arreca, seppure inconsapevolmente, un danno sia al lavoratore – che per quell’attività lavorativa non ha alcuna garanzia previdenziale (Inps) e assistenziale (Inail) – e sia al datore di lavoro che si avvale di una prestazione senza provvedere ad assicurare il lavoratore.
Che si riconosca il compenso (definiamolo impropriamente stipendio) non esime dalle altre responsabilità connesse alle prestazioni d’opera né risolve il problema del lavoro sommerso che invece va debellato.
Per sanare questa inadempienza sono intervenuti i voucher che coprono sia la retribuzione netta che la contribuzione previdenziale (utile a maturare, si spera insieme ad altri periodi di contribuzione, la propria pensione) e l’assicurazione infortunistica.
Entrando nel merito dico subito che, dopo la recente riforma del lavoro, per i voucher è previsto un periodo transitorio che regolamenta in maniera differente i buoni lavoro distinguendo tra quelli che sono stati richiesti prima del 17 luglio 2012 (e che sono utilizzabili fino al 31 maggio 2013) e quelli correnti o comunque acquistati dopo il 17 luglio 2012.
Nei voucher precedenti alla riforma Fornero (Legge n. 92 del 28 giugno 2012 che ha riorganizzato il mercato del lavoro) c’erano delle limitazioni, tra queste il compenso complessivo annuo che non doveva superare certi importi; la platea dei committenti era limitata così come anche quella dei prestatori di lavoro accessorio e saltuario che dovevano essere rigorosamente disoccupati. Ora le cose sono cambiate e si presentano nel modo che segue.
Tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo quadro normativo in merito al lavoro occasione di tipo accessorio, sulle tipologie dei prestatori e le attività che si possono svolgere, sui committenti, sui limiti economici e anche sulla fase transitoria, è stato chiarito dall’Inps nella sua Circolare n. 49 del 29/03/2013 all’oggetto: «Articolo 1, commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n.92 – Riforma del mercato del lavoro – di modifica degli articoli 70 e 72 D.Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 “Lavoro occasionale accessorio”: prime indicazioni».
In sintesi:
- i committenti (chi richiede una prestazione occasionale) che possono ora fare ricorso ai voucher o buoni lavoro, sono tutti, tra questi anche gli Enti locali;
- l’attività lavorativa con i voucher (sempre occasionale e accessoria) può essere svolta da chiunque (pensionati, cassaintegrati, studenti, disoccupati, casalinghi, ecc.); i pensionati e gli studenti di età compresa tra i 16 e 25 anni sono le uniche due categorie di soggetti che possono essere impiegati per le attività agricole stagionali a meno che l’azienda agricola non abbia un volume di affari inferiore a 7000 euro: in tal caso può chiedere la manodopera di chiunque. Ai giovani studenti è consentito effettuare prestazioni di lavoro occasionale accessorio solo durante la chiusura delle scuole o vacanze estive (dal 1° giugno al 30 settembre), nel corso delle vacanze natalizie e pasquali o nel fine settimana;
- il limite economico per questo tipo di lavoro è fissato complessivamente in 5000 euro NETTI l’anno (pari a € 6.666 lordi), tranne per i percettori di ammortizzatori sociali (sussidio di disoccupazione o ASpI, Cassa integrazione, indennità di mobilità, ecc.) che, pur potendo svolgere tale attività occasionale, non devono superare i 3000 euro NETTI all’anno (pari a € 4.000 lordi). Se il lavoro viene reso per un libero professionista o un imprenditore commerciale (inteso quest’ultimo come soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa), il limite complessivo di 5000 euro netti per l’anno solare rimane, ma le singole prestazioni rese per queste categorie specifiche di datori di lavoro non devono superare i 2000 euro NETTI (pari a € 2.666 lordi).
Il limite reddituale per il lavoratore è dettato dal fatto che il reddito da lavoro occasionale è fiscalmente esente e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Visto che il principio ricorrente è che al cittadino non va mai concesso nulla che possa essere vantaggioso e non sudato (a differenza di certe norme a tutela dei pochi e sempre degli stessi a cui basta occupare qualche poltrona anche per brevi periodi), non poteva essere consentito che un “simile” e “spropositato” guadagno, tra l’altro a fronte di più prestazioni lavorative (e non sulla base di ingiustificati ed ingiustificabili privilegi privi di ogni forma di attività e di risultato) fosse di arricchimento!
Altro aspetto da evidenziare in ordine al limite di reddito è quello che riguarda i lavoratori stranieri per i quali, al punto 2.3 della Circolare Inps n. 49 del 29/03/2013 (sopra linkata), è specificato che i compensi ricevuti per il lavoro occasionale, solo e se integranti altri redditi da lavoro dipendente, possono concorrere al raggiungimento del reddito consentito per il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno (per il 2013 fissato in euro 5.749,90 annui). Resta inteso che la concessione del permesso di soggiorno non è accordata se lo straniero può disporre solo del reddito da lavoro occasionale.
Altra novità importante introdotta dalla riforma sul lavoro, e dunque anche per i voucher, è la durata e l’importo dei buoni lavoro di cui stiamo parlando. Infatti, d’ora innanzi i carnet dei voucher saranno datati, numerati e orari, avranno una durata di 30 giorni dall’acquisto oltre i quali non saranno più validi e, se usati, la prestazione sarà considerata non in regola, dunque “in nero” con tutte le conseguenze del caso. La necessità di apporre tanti elementi di controllo è stata determinata dall’uso poco corretto negli anni passati di questo strumento di pagamento che, il più delle volte, non veniva impiegato per le esatte ore lavorate ma solo per qualcuna di queste, lasciando “in nero” e sottopagate le altre.
Al riguardo, è intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’Attività Ispettiva – con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, all’Oggetto: “L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) – modifiche all’artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 – lavoro accessorio – indicazioni operative per il personale ispettivo”, con la quale ha stabilito gli aspetti relativi ai controlli degli ispettori del lavoro e alle possibili sanzioni per gli utilizzi non conformi alla legge.
I voucher vanno acquistati preventivamente dal datore di lavoro, detto anche committente che, munendosi di tali buoni, paga anticipatamente sia l’importo della prestazione che quello dei contributi previdenziali e dell’assicurazione per gli infortuni. Il valore nominale dei buoni – dice la nuova norma – sarà aggiornato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Al momento però, e fino a nuove disposizioni, è fissato in € 10 lordi di cui € 7,50 corrispondono alla paga netta, i rimanenti € 2,50 sono a copertura dei contributi e degli importi dovuti all’Inps e all’Inail. Sono disponibili anche i buoni “multipli” del valore di € 50 (netto € 37,50) equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da € 20 (netto € 15) equivalente a due buoni non separabili.
I buoni lavoro sono facilmente reperibili. Si possono trovare sia in forma cartacea che telematica e, in base ai canali utilizzati per l’acquisto, cambiano le modalità di riscossione da parte del lavoratore che ha prestato l’attività lavorativa accessoria che, in ogni caso, potrà disporre della somma solo a fine prestazione e non prima del secondo giorno successivo all’attività svolta.
Se sono in forma cartacea, vanno richiesti dal datore di lavoro presso le sedi Inps presentando il bollettino di versamento dell’importo di cui si chiede il corrispondente in voucher, preventivamente eseguito sul conto corrente postale n. 89778229 intestato a Inps DG Lavoro Occasionale Acc.. Se il committente non dovesse usarli entro la scadenza, può chiederne il rimborso sempre all’Istituto che predisporrà la restituzione. Il lavoratore potrà riscuoterlo entro due anni dalla data di emissione in qualsiasi Ufficio Postale.
Se l’acquisto avviene telematicamente, il committente, munito di codice Pin, dovrà seguire la procedura indicata sul portale dell’Inps, andare su Servizi al Cittadino e dopo su Lavoro Occasionale Accessorio. Il lavoratore potrà incassarlo o tramite bonifico, o con accredito del compenso sulla carta InpsCard (detta anche “Postepay virtual” la cui attivazione si può avere presso qualunque ufficio postale con un “caricamento” minimo di € 5) o presso tutti gli uffici postali.
Se si intende acquistare i buoni lavoro presso gli Istituti Postali, gli sportelli bancari abilitati o le tabaccherie autorizzate, il servizio è a pagamento (secondo tariffe stabilite dagli uffici interessati). Per poterli ottenere è sufficiente il proprio codice fiscale e/o tessera sanitaria e il proprio documento di riconoscimento. Il lavoratore potrà incassare il buono entro due anni dalla sua emissione e presso tutti gli uffici postali se il voucher è stato acquistato presso le Poste; potrà incassarlo entro un anno se è stato acquistato presso uno sportello bancario abilitato e soltanto presso una filiale della medesima banca; se è stato comprato in una tabaccheria autorizzata, la riscossione da parte del lavoratore potrà essere effettuata entro un anno e presso gli stessi tabaccai.
Chi fosse interessato a maggiori e più specifici dettagli, considerato che l’argomento è molto articolato e particolareggiato, suggerisco di leggere attentamente i contenuti della circolare Inps n. 49 del 29/03/2013 e, prima ancora, di verificare la pagina Inps “Utilizzare i buoni lavoro”, anche in ordine alla comunicazione di inizio prestazione che il committente (datore di lavoro) deve effettuare.
Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) 2015: NUOVI LIMITI RETRIBUTIVI.
Commenti
110 risposte a “Lavoro occasionale accessorio. Voucher 2013, Buoni lavoro Inps”
Salve, vorrei chiederle in quanto cassa integrato se nella mia posizione posso aprire un’azienda agricola e se mi potrebbe creare problemi con la cassa. La cassa integrazione è al 50% (una settimana lavoro, una no)
grazie in anticipo
saluti
Ciao Marco, trattandosi di un argomento che non tratto personalmente ho chiesto ad una collega del settore che mi ha riferito, sulla scorta degli elementi che fornisci, che avendo già una posizione assicurativa fornita dalla cassa integrazione al 50%, sembra tu non possa aprire un’azienda agricola. Diversamente sarebbe stato se la cassa integrazione fosse stata a zero ore.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
ciao carissima Pina vorrei porti delle domende dubbiose :sono stato assunto come farmacista collaboratore e in una settimana ho percepito dei buoni di 300 euro per un totale di 48 ore settimanali ,è regolare fare 48 ore settimanali per 300 euro settimanali .ti ringrazio anticipatamente della tua professionale risposta ai mie dubbi .grazie .
Ciao Giuseppe, come più volte detto, questo strumento di pagamento esula dalle tipiche contrattazioni di lavoro, intendo dire che non si possono prendere a riferimento paghe sindacali né contratti di categoria. La prestazione segue una trattativa tra il committente e il prestatore, questa verterà sia sulle ore di lavoro che sull’importo della prestazione che, giova ribadire (tranne che nel settore agricolo che segue altri criteri) non può essere inferiore a € 10,00 per ora di lavoro.
In merito ai 10 euro di cui sopra, corrispondenti al valore nominale di un voucher lavoro, è bene ricordare che vi è compresa la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio. Pertanto, il valore netto a favore del prestatore è di 7,50 euro.
Io non so i termini del vostro accordo, né ho capito bene se i 300 euro sono il valore nominale dei buoni o quanto hai percepito come valore netto degli stessi. Considerato però che la matematica non è un’opinione e che ogni ora di lavoro accessorio non può essere pagata meno di € 10,00 lordi (€ 7,50 netti per il lavoratore), lascio a te la conclusione.
Se non dovessi risolvere il problema bonariamente, potrai sempre rivolgerti ad un sindacato di categoria che, tra l’altro, ho già evidenziato in precedenti mie risposte.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Grazie mille della risposta, almeno ora so che avevo ragione.Grazie mille ancora..
Buonasera Pina, io ho lavorato dal 15 al 21 dicembre presso una profumeria. Ho firmato un contratto occasionale di tipo accessorio sul quale vi e’ scritto che “per le prestazioni di natura occasionale di cui al presente contratto, il committente riconosce al collaboratore un compenso giornaliero netto di euro 33,00 commisurato alle ore effettivamente lavorate che sara’ percepito dal collaboratore presso il concessionario autorizzato, tramite la consegna di appositi buoni(voucher) di cui all’art. 72 del D.lgs 276/2003 ricevuti dal committente.” Ora, io ho lavorato 7 giorni, 3 ore e mezza o quattro ore mezza al giorno, totalizzando 30 ore; Oggi, 15 Febbraio mi hanno consegnato 4 voucher da 37,50€ e uno di 15,00€ per un totale di 165€.Al momento della consegna mi hanno fatto firmare un foglio su cui vi era scritto il mio compenso e i voucher consegnati in base alle 30 ore, pagate 5,50€ netti all’ora. ( i voucher non sono datati comunque, ma ho dovuto mettere io su ogni voucher il periodo in cui ho lavorato, dunque dal 15 al 21 dicembre 2013).la domanda e’: possono pagarmi 5,50€ all’ora o avreberp dovuto pagarmi ogni ora 7,5€?grazie della risposta
Ciao Katia, partiamo dal presupposto che i voucher lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio. Il valore netto a favore del prestatore è di 7,50 euro.
Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo e non mi pare sia il tuo caso. Quel minimo sta ad indicare che nulla vieta che si possa pagare un’ora di lavoro più dei 10 euro lordi, ma certamente è vietato che si possa corrispondere meno dei 10 euro lordi per la stessa ora.
Per 30 ore di lavoro che hai effettuato, avresti dovuto percepire al netto € 225,00 (€ 7,50 x 30 ore), il cui costo equivalente in voucher per il committente sarebbe stato di € 300,00 (€ 10,00 x 30 ore). L’unica cosa che non capisco sono i termini che avresti firmato prima della prestazione stante che non è necessaria alcuna forma scritta.
Altra incongruenza è il ritardo nella consegna dei voucher di cui trattasi che il committente dovrebbe avere già da prima che abbia inizio la prestazione stante che è obbligato, prima dell’inizio della prestazione di lavoro a comunicare, tra le altre cose, i propri dati anagrafici e quelli del lavoratore, il luogo di lavoro e l’arco temporale in cui questo dovrebbe svolgersi, dunque mi sfugge qualcosa così come non comprendo il motivo per il quale avresti tu compilato il periodo di lavoro e non il committente.
Mantenendomi sulla genericità dell’argomento e su ciò che indichi, in questa fase posso solo dirti che sicuramente non hai avuto l’importo che ti spettava in base alle ore di lavoro, pertanto, ritenendo che il tuo caso abbia elementi da approfondire, ti suggerisco di far vedere i documenti che avresti firmato e gli stessi voucher che ti hanno consegnato ad un Sindacato dei Lavoratori Atipici della tua citta, per quanto mi riguarda ti posso linkare questa pagina (NIdiL-Cgil) dove troverai anche i vari contatti.
Ti auguro una buona domenica.
Buona sera, sono disoccupata, sono stata contattata dal titolare di un negozio di alimentari per lavorare nel suo negozio per un giorno alla settimana, pagandomi con i voucher, poso accettare se non supera € 5000,00 netti all’anno?
Ciao Cinzia, assolutamente sì, puoi accettare senz’altro la prestazione lavorativa che ti viene richiesta poiché il lavoro accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e, nel tuo caso, anche da soggetto disoccupato.
In merito al limite economico però, per non ripetere l’analogo contenuto, ti suggerisco di leggere la mia risposta del 24 gennaio scorso a Francesco, con particolare riferimento al tipo di committente che, se rientra nella categoria “imprenditori commerciali o professionisti [e di questo dovresti parlarne con il tuo committente che conosce bene la propria categoria di appartenenza], le attività lavorative … possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente …”. Questo vorrebbe dire che tu (prestatore) non potresti avere da quel committente oltre 2000 euro netti l’anno, ferma restando la tua facoltà di raggiungere il tetto massimo dei 5000 euro l’anno con altri committenti che non siano lo stesso.
Ti auguro una buona giornata.
Gent.ma Pina
Le porto a conoscenza una situazione lavorativa che mi è accaduta
Dopo un avviso pubblico per sostituzioni brevi presso Azienda ASPER(sono la prima in graduatoria) vengo chiamata per circa 15 gg per sostituzione firmando un regolare contratto a tempo determinato e mi ritrovo i contributi versati .
Da Settembre 2013 al 20 dicembre 2013 lavoro per la medesima ASPER in modo coordinato e continuativo. Per tutto questo periodo mi hanno fatto firmare un foglio dove si parla di prestazione occasionale e mi hanno fatto un versamento con bonifico bancario (non so se il corrispettivo sia stato giusto perchè non ho avuto busta paga dettagliata) Dopo tale periodo ho lavorato solo per altri tre gg perchè ,pur essendo sotto organico, non hanno ritenuto opportuno avvalersi delle sostituzioni) Per questo periodo (da Settembre a Dicembre non mi sono stati riconosciuti contributi INPS e INAIL)
Ora mi chiedo : si può ritenere prestazione occasionale un lavoro subordinato, coordinato e continuativo reso allo stesso committente che ha una durata di molto superiore ai 30 gg?
Grazie mille aspetto una sua risposta
Ciao Anna Rita, mi spiace molto non poterti essere d’aiuto, ma non mi occupo della tipologia di lavoro che indichi. Penso sia più utile che la tua domanda tu la ponga ad un sindacato dei lavoratori atipici (per esempio il NIdiL- Cgil) perché ti dia tutte le spiegazioni che desideri. Il link ti permetterà, se vorrai, di contattare la sede a te più vicina.
Rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione e, con l’occasione, ti auguro una buona giornata.
Gentilissimi,attualmente sono in cassa integrale straordinaria,posso prestare lavoro accessorio presso una ditta s.a.s.,riscuotendo in voucher.Potreste dirmi fino a che somma annuale posso ricevere.
Ciao Francesco, dal 18 luglio 2012 il lavoro accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto, non ultimo il percettore di prestazioni a sostegno del reddito. Vi sono però da rispettare dei limiti economici che, per non ripetermi, potrai tu stesso leggere, tra le altre, anche nella mia risposta del 9 gennaio 2014 a Michela.
Rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito. Ti auguro una buona serata.
Buonasera,
ho letto 5 giorni or sono sul giornale che nel 2014 coloro che usufruiscone degli ammortizzatori sociali non potranno più aggiungervi altro lavoro occasionale sia tramite vaucher o altro nemmeno nei limiti economici proposti precedentemente nel 2013, ovvero si può lavorare ma automaticamente si ferma la cassa integrazione per cui i giorni che tu lavori magari appunto con vaucher non tiverranno retribuiti dalla cassa integrazione.
Vero o non vero?
E nel caso fosse vero come dobbiamo comportarci noi cassaintegrati praticamente alla fame?
Ciao Michela, avevi letto bene, c’era stata una discussione sull’argomento, ma è stata superata. Pertanto anche per il 2014 rimane tutto come già previsto dal Decreto Legge 83/2013 successivo alla Legge Fornero n. 92/2012.
Che io sappia la conversione del cosiddetto “Decreto Mille Proroghe 2014” è stata approvata anche in Senato, pertanto, a meno di non assistere alle solite notizie “toccata e fuga”, l’informazione sopra detta dovrebbe essere valida.
Circa poi i limiti economici riferiti alla tua posizione rimangono fermi i contenuti della mia precedente risposta del 9 gennaio scorso.
Ti auguro una buona domenica.
GRAZIE
BUONASERA,
vivo in un condominio dove le opere di manutenzione delle parti comuni vengono eseguite da tre condomini: 1 con occupazione e 2 pensionati.
Dopo almeno cinque anni di lavoro nero da parte di queste persone (votate dall’assemblea),richiedo nel 2013 l’utilizzo dei buoni di lavoro e vengono accettati.
vorrei sapere ,visto che si considerano buoni di lavoro occasionali,nel 2014 queste tre persone possono continuare a svolgere tali prestazioni??Si possono ritenere ancora prestazioni occasionali,visto che si tratta anche di opere di giardinaggio??
La persona che ha gia’ un’ occupazione puo’ utilizzare voucher??
GRAZIE
Ciao Francesco, quello che fino alla riforma Fornero era considerato lavoro occasionale accessorio, dopo il riordino di detta norma, intervenuto con Decreto Legge n. 76 del 2013, il termine “di natura meramente occasionale” è stato cancellato mantenendo la seguente definizione:
Questo indica che è possibile attivare sempre e comunque il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico, con alcune eccezioni. I limiti economici sono i seguenti:
A differenza di ciò che era previsto nella precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, in atto il lavoro di tipo accessorio non è soggetto ad alcuna esclusione (tranne per studenti e pensionati e per le attività agricole), può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente con i limiti del compenso economico previsto.
Spero di aver chiarito i tuoi dubbi. Ti auguro una buona giornata.
Buonasera,
Ho iniziato una collaborazione saltuaria con società il cui pagamento verrà regolarizzato con relativa ritenuta d’acconto.
Ho in previsione un’altra collaborazione,con altra azienda,il cui compenso questa volta verrà elargito con voucher lavoro.
Quello che vorrei sapere,il limite dei 5000 eur netti annuali dei voucher potrà fare cumulo con i 5000 netti della ritenuta d’acconto,quindi per un totale circa di 10000 eur netti annuali?
Sapendo che non dovrò dichiarare i voucher su 730,potrò fare lo stesso con la ritenuta,oppure dovrò dichiararla?
Grazie
Ciao Rino, come ho già avuto modo di (non) rispondere, che io sappia il lavoro autonomo occasionale non va confuso con il lavoro occasionale accessorio. Entrambi corrispondono ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, con conseguente diverso regime fiscale e previdenziale.
Seppure del trattamento fiscale del compenso derivante dal lavoro accessorio si legge che è esente da imposizione fiscale, in quanto tale non fa cumulo con altri redditi; non trattando però la materia “lavoro autonomo occasionale”, non vorrei darti delle indicazioni errate, pertanto, credo sia opportuno che il tuo quesito tu lo ponga ad un tuo commercialista di fiducia o direttamente al Contact Center dell’Inps così da essere certo di non sbagliare.
Ti auguro una buona serata.
Grazie della risposta,buona serata anche a te.
Buonasera,
ho lavorato come commessa per il periodo delle feste presso un negozio. Loro mi hanno detto che ero una collaboratrice occasionale/accessorio. Non mi hanno rilasciato coppia del contratto, e avevamo stabilito un compenso di 200€ a fine settimana. Ora mi ritrovo ad avere 750e che tra l’altro, non mi veranno dati in voucher ma su un postepay nuovo. Come funziona questa cosa? L’inps mi può obbligare a fare un nuovo postepay obbligandomi a buttare 5€?
Grazie mille
Ciao Ardesia, immagino che con il termine “postepay nuovo” tu ti stia riferendo all’Inps Card, uno strumento che il prestatore (lavoratore) può o meno attivare, non è obbligatorio. Se ti va di saperne di più in merito a questo argomento, così potrai renderti conto da sola se o meno potrebbe risultarti utile (visto che serve anche per altre funzioni), trovi tutta una serie di informazioni sia a questo link che a quest’altro.
Il totale del compenso di cui parli è al netto o al lordo? Penso tu sappia già che il valore nominale è decurtato del 25% a titolo di contributi, assicurazione Inail e spese di servizio. Ma ritengo e spero che i 750 euro siano il netto di 1000 euro, dico bene?
Ti ricordi se hai mai effettuato una registrazione allo sportello o telefonando al Contact Center o tramite il sito Web dell’Inps? Che il committente non abbia chiesto dei buoni elettronici! Ma in questo caso entrambi (committente e prestatore) devono procedere alla loro registrazione come ti ho scritto sopra e come tu stessa puoi verificare qui. In questo caso la riscossione dei voucher PUO’ (e non DEVE) avvenire tramite Inps Card ma solo se attivate anche da te oppure può avvenire tramite bonifico domiciliato che potrai riscuotere presso gli uffici postali.
In realtà, il prestatore può riscuotere i voucher in diversi modi, dipende da come li ha acquistati il committente. Sarebbe opportuno, prima di fare congetture, avere le idee chiare sulla modalità di acquisto da parte del datore di lavoro.
Se ritieni opportuno fammi sapere, rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito. Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Buonasera,
L’INPS ha detto che è obbligatorio attivare l’INPSCard, non facoltà per via di una recente modifica. Il mio compenso era di 1000€ netti, il datore ha cercato di fare il furbo dandomi di meno. Nell’annuncio infatti era specificato che il compenso era netto.
Può l’INPS comunque rifiutarsi di dirmi a che punto è la pratica per pagarmi? Ho smesso di lavorare da quasi 2 mesi e ancora non ho nulla. Il mio datore è in vacanza nella sua tera natia e mi dice di arrangiarmi, che se ne occuperà al suo ritorno, tra un mese ancora. La pratica l’ha fatta tutta il datore, io non ho nulla. Il contac center dice che deve essere lui col suo pin a richiedere informazioni, che io non posso sapere nulla. Ho bisogno di quei soldi, non è che posso campare d’aria.
Ciao Ardesia, nella tua precedente domanda del gennaio 2014, in merito ai voucher che ti avrebbe dato il committente (datore di lavoro) avevi scritto che “Ora mi ritrovo ad avere 750e che tra l’altro, non mi verranno dati in voucher ma su un postepay nuovo”. Ti avevo fatto qualche domanda in merito al tipo di voucher, perché, come ti ho già scritto in precedenza, la loro riscossione dipende anche dalle modalità di acquisto da parte del committente (se cartacei, telematici, ecc.).
Cerco di spiegarmi. Scrivi che la pratica l’avrebbe fatta tutta il datore di lavoro (committente) e che l’importo dovrebbe corrisponderlo sulla già accennata Inps Card. Questo mi lascia pensare che i voucher in questione non siano sicuramente cartacei ma telematici e che si sia registrato sul sito dell’Inps solo il committente.
Per controllare la tua posizione dovresti procedere alla tua registrazione presso l’Inps. Intanto dovresti munirti di codice Pin che potrai richiedere o dal sito dell’Inps (ma passa più tempo per averlo) o recandoti personalmente presso uno sportello dell’Istituto dove potrai anche discutere il tuo accreditamento per il lavoro accessorio; altra soluzione è quella di telefonare al Contact Center dell’Inps al numero gratuito 803164 (telefonando dal fisso) o accreditarti direttamente da questa pagina. Dopo la registrazione, trascorso un po’ di tempo, direttamente dalle Poste riceverai l’Inps Card che, ribadisco, non è obbligatorio attivare per riscuotere i voucher in questione, questi possono anche essere pagati con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale. Se esiste una diversa norma sarebbe opportuno sapere qual è!
Visti i tempi che indichi tra la tua prestazione e la data odierna, non vorrei che i termini di riscossione dell’eventuale bonifico (visto che non mi pare tu abbia attivato la carta) sia scaduto (andrebbe riscosso entro il mese successivo alla data di emissione) e, in questo caso dovresti chiedere all’Inps di riemetterlo. L’Inps è tenuta comunque a darti le informazioni che chiedi poiché tu dovresti risultare già registrata come prestatore quando il committente ha dovuto, necessariamente, fare la denuncia di inizio della prestazione.
Non so cos’altro aggiungere, la materia è piuttosto complessa e a distanza è veramente difficile focalizzare lo specifico problema. Se ritieni di doverne sapere di più o di farti seguire in loco, anche a te suggerisco di rivolgerti ad un Sindacato dei Lavoratori Atipici della tua città. Ti linko il sito del NIdiL-Cgil dove potrai tu stessa cercare la sede a te più vicina.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Salve, lavoro per un supermercato alimentare, tra pochi giorni la mia azienda mi metterà in cassa integrazione straordinaria, il mio datore mi ha chiesto di lavorare poi saltuariamente pagandomi con dei vaucher,quale è il limite netto e lordo che non debbo superare?
Grazie infinite per la vostra gentile risposta.
Ciao Michela, i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (condizione che a breve, purtroppo, dovrebbe riguardare anche te) possono svolgere prestazioni di lavoro accessorie; in questi casi il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro netti per anno solare (4.000 euro lordi).
Riferisci che il committente (il datore di lavoro) dovrebbe essere il supermercato alimentare; ebbene, in merito alle imprese commerciali (qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi, senza limitazioni dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni) o di studi professionali, le prestazioni non potranno eccedere il limite di 2.000 euro per ciascun committente (€ 2.666 lordi) – fatto salvo il limite complessivo di 5.000 euro (nel tuo caso di 3.000 euro).
Ovviamente, riguardo al proprio inquadramento (se impresa commerciale o piccolo commerciante – per il quale ultimo il limite è di 5.000 euro netti per singolo prestatore) così come ai limiti economici da non superare per prestatore, sarà il datore di lavoro a prendersene cura, per te invece, rimane fermo il limite di € 3.000 netti l’anno (€ 4.000 lordi) – ma solo perché sarai in cassa integrazione – però, se il datore di lavoro di cui stiamo parlando rientra nella categoria di imprenditori commerciali tu per lui potrai prestare attività per soli 2.000 euro netti. I restanti 1.000 euro hai la possibilità di guadagnarli con altro committente.
Gli importi sopra indicati si riferiscono al 2013, la nuova disciplina prevede che i compensi siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, pertanto per il 2014 potrebbero subire un’impercettibile variazione.
Spero di non averti confuso le idee. Rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione al fine e, con l’occasione, ti auguro un buon proseguimento di serata.
Salve,
Nel 2012 ho dato comunicazione per prestazione occasionale ad INPS , come da richiesta della mia amministratrice di condominio. La prestazione è continuata nel 2013 senza però aver dato di nuovo comunicazione all’ INPS , in quanto il datore di lavoro(l’amministratrice) non aveva detto nulla. Io pensavo fosse normale una sola prima comunicazione.ora , nel 2014, mi ha telefonato chiedendomi se ero in regola con l’iscrizione . Devo recarmi di nuovo all’ INPS ? Sono sanzionabile per l’anno 2013?
Ciao Simona, se non ho capito male, credo che la tua domanda si riferisca al lavoro autonomo occasionale e non al lavoro occasionale accessorio.
Così come ho risposto a Barbara il 30 dicembre scorso, non trattando la materia “lavoro autonomo occasionale”, non vorrei darti delle indicazioni errate, pertanto, credo sia opportuno che il tuo quesito tu lo ponga ad un tuo commercialista di fiducia o direttamente al Contact Center dell’Inps così da essere certa di non sbagliare.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
gentile dott.ssa,
avrei una domanda. mi trovo in una situazione un pò così.
Quest’estate (2013) ho lavorato come educatrice presso una colonia per 6 settimane, maturando un compenso di circa 1200 euro. La cooperativa che ci ha assunti ha detto che ci avrebbe pagato in voucher in pochissimo tempo, ma ad oggi non sono stata ancora pagata. Mi sento un pò presa in giro, la cooperativa continua a rispondere che loro fanno il sollecito all’inps e che comunque è stato richiesto all’INPS il rilascio di voucher a mio nome. Sono normali dei tempi di attesa così lunghi? non avrebbero dovuto fare la richiesta già il giorno prima che iniziassi a lavorare? mi può delucidare? grazie mille!
Ciao Patrizia, il tu nel mio sito è vicendevolmente d’obbligo!
In merito alla tua domanda, devo dire che mi pare inquietante ciò che riferisci. Il tempo trascorso per il pagamento lo reputo a dir poco incomprensibile stante che il datore di lavoro (committente) dovrebbe preventivamente essere in possesso dei voucher da utilizzare per il servizio che conta di ricevere dal lavoratore (prestatore), pertanto non riesco a comprendere i motivi che ne farebbero tardare “l’emissione a tuo nome da parte dell’Inps”, tra l’altro pure (a loro dire) sollecitato per tale adempimento. Andiamo per gradi.
E’ pacifico che i committenti/datori di lavoro debbano acquistare i buoni presso le sedi Inps, presso le banche, le tabaccherie e anche gli uffici postali. È possibile acquistare i buoni anche per via telematica. I buoni devono essere numerati progressivamente e datati.
Questo tipo di lavoro non prevede alcun riferimento a contratti collettivi né alcuna sottoscrizione di contratti di lavoro tipici. Il committente non ha l’obbligo di effettuare le rituali comunicazioni per le assunzioni tipiche, l’unico suo obbligo è quello di effettuare la comunicazione preventiva all’Inps/Inail. A decorrere dal 15 gennaio 2014 cessa l’adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all’Inail. Pertanto, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni relative alle prestazioni compensate con voucher cartacei distribuiti dalle sedi INPS, dovranno essere comunicate direttamente all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica.
In ogni caso, qui ci sarebbe da verificare se ci troviamo difronte ad un committente che ha millantato un pagamento con voucher senza mai richiederli all’Inps o se li ha richiesti ma non li ha mai utilizzati.
Questo implica o una maxi sanzione o la trasformazione del rapporto di lavoro. Vediamo come e chi lo stabilisce. Se il committente ha acquistato i buoni ma non ha effettuato la comunicazione preventiva all’Inps/Inail, risultando il rapporto assolutamente sconosciuto agli Enti in questione, si tratta di lavoro nero. Se il committente ha pagato solo parzialmente l’intera prestazione, utilizzando qualche voucher ma non quelli necessari a coprire l’intero corrispettivo, allora si dovrà dimostrare, ricostruendolo, l’arco temporale della prestazione. Se, addirittura, il committente ha acquistato i voucher, ha fatto la comunicazione preventiva e poi non li ha corrisposti al prestatore, è ovvio che necessiterà anche in questo caso un’ispezione al fine. Ma, in quest’ultimo caso, non potendosi ritenere il lavoro prestato in nero, scatta per il datore di lavoro la trasformazione del rapporto subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
Sicuramente la tua situazione necessita di approfondimenti, pertanto, ti suggerisco di rivolgerti ad una struttura sindacale della tua città (io, stando in Cgil, posso suggerirti il NIdiL – Sindacato dei Lavoratori atipici), sono certa che ti seguirà concretamente in ciò che ti necessita sapere.
Inoltre, per tua maggiore contezza, ti linko qui di seguito la nota protocollo n. 12695/2013 del Ministero del Lavoro e, per una tua più ampia lettura, questo e-book sui voucher dopo la Riforma Fornero – bis.
Se ritieni opportuno, mi farebbe piacere conoscere il prosieguo di questa vicenda. Grazie. Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Gent.ma,
la parcella per prestazioni occasionali, che ha limite di euro 5.000,00 per anno solare fa cumulo con i voucher inps?
Attendo sue e la ringrazio anticipatamente
Barbra
Ciao Barbara, che io sappia, il lavoro autonomo occasionale non va confuso con il lavoro occasionale accessorio. Entrambi corrispondono ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, con conseguente diverso regime fiscale e previdenziale.
Non trattando però la materia “lavoro autonomo occasionale”, non vorrei darti delle indicazioni errate, pertanto, credo sia opportuno che il tuo quesito tu lo ponga ad un tuo commercialista di fiducia così da essere certa di non sbagliare.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
salve..volevo chiederti una informazione..io lavoro in una ditta di ceramica da quasi 7anni e ora in mio capo ci ha proposto di licentiarci o licentiarmi da sola e poi metermi in disocupazione e ricominceare a lavorare sempre da lui ma con gli vaucher…posso prendere anche disocupazione e prendere anche gli vaucher?c’e un limite?son tasabili?posso beneficiare ancora x il medico di famiglia?grazie mile
Ciao Iulia, credo sia noto anche a te che la disoccupazione è una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che, perdendo il lavoro, rimangono privi di retribuzione. I motivi per i quali viene concessa sono molteplici, tra questi il licenziamento e le dimissioni, ma per giusta causa (molestie, mancato pagamento dello stipendio, ecc.).Pertanto, prima di dimetterti volontariamente o che tu sia indotta a farlo “volontariamente”, ci penserei più di una volta, stante che da ciò che scrivi non mi pare vi siano i presupposti per delle dimissioni per giusta causa, si tratterebbe di dimissioni volontarie e questo ti farebbe perdere il diritto alla disoccupazione. E’ ovvio che se il datore di lavoro ha dei problemi in tal senso e se si trova costretto a dover ridurre il personale, è opportuno che sia lui a licenziarti e non tu a dimetterti spontaneamente.
Detto questo, passiamo alla prestazione lavorativa e al relativo pagamento con i voucher. Il lavoro di tipo accessorio può essere reso da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), in tutti i settori (tranne quello agricolo che segue altre norme) e i committenti possono essere tutti (privati, aziende, committenti pubblici, imprese familiari, enti senza fini di lucro).
E’ importante però il limite economico per i prestatori, fissato in 5.000 € nette complessive per anno solare (6.666 € lorde), per la totalità dei committenti. Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare 2.000 € nette (2666 € lorde) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.000 € per prestatore.
Non conosco la natura giuridica della ditta per cui lavori né la tua retribuzione annua, ma suppongo che rispetto al tipico contratto di lavoro tu possa non avere un trattamento migliore, né retributivamente parlando né in termini di prestazioni, stante che i lavori di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari, seppure il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Insomma, ci sono pro e contro e, rispetto ad un normale contratto di lavoro il voucher ha senz’altro dei contro.
Riguardo al medico di famiglia non ho compreso cosa intendi dire.
Rimango a disposizione per quant’altro e, con l’occasione, ti auguro un buon proseguimento di serata.
Gent.ma Pina
non si deve scusare per niente, invece io La ringrazio tantissimo per la Sua cortese risposta. Finalmente sono riuscito a sapere qualcosa di più su questi benedetti voucher lavoro, e farò presente a qualche titolare delle aziende con cui collaboro, l’utilità, in alcuni casi dei suddetti voucher. Ancora grazie, Le auguro una buona giornata, e con l’occasione Buone Feste, cordiali saluti, Nino Spadaro
buonasera,
la mia domanda è:se ho già un lavoro occasionale pagato con voucher,posso fare una prova presso un altra ditta pagata anche questa con voucher.
in attesa della vostra risposta ringrazio in anticipo.\
Ciao Cristina, il problema è il limite economico, non il numero dei committenti.
Mi spiego meglio. Se dovessimo sintetizzare, potremmo dire che, fatta eccezione per il settore agricolo, i limiti economici sono i seguenti:
Il limite di euro 5.000 va riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.
Stando così le cose, infatti, si suggerisce ai committenti di richiedere al lavoratore una dichiarazione sostitutiva che attesti il non superamento del tetto massimo di cui sopra, il tutto per evitare di incorrere (il committente) in conseguenze di carattere sanzionatorio.
Pertanto, nulla vieta che tu possa intrattenere più rapporti pagati con voucher, l’importante è non superare il limite economico fissato.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Solo un deficente poteva partorire un simile sistema di retribuzione! Io sono un imprenditore e se fossi più intelligente ne approfitterei subito!con questo sistema posso sottopagare un mio collaboratore (7,50 euro netti sono un sogno diventatato realtà) inoltre per complicare le cose mi diverto ad acquistare i voucher in tabaccheria a Siracusa e pago i miei lavoratori a milano che così dovranno andare a Siracusa se vogliono incassare i soldi! Però è utile per chi vuole speculare per far avere un permesso di soggiorno ad un extra comunitario. Con questo sistema gli viene garantiito e posso quindi utilizzare questa persona per atti criminali facendogli avere il permesso di soggiorno.
BRAVI , chi ha partorito una cosa completamente illegale facendola diventare legale? Se fossi al governo lo licenzierei subito e gli chiederei i danni! Un politico o un legislatore dovrebbe lavorare a progetto….fai il progetto, lo si mette in pratica e se funziona viene pagato altrimenti via! Questa è l’Italia che vorrei!
Ciao Giorgio, rispondo con grave ritardo e ti chiedo scusa.
Ho letto il tuo commento, dal mio punto di vista, in parte condivisibile, ma per evitare di ingenerare dubbi mi permetto solo di puntualizzare alcuni aspetti che ritengo meritino una maggiore precisazione.
Comprendo il tuo disappunto nella qualità di imprenditore, ma è innegabile che qualche “committente” (privato, azienda, o altro) troppo spesso si sia avvalso di personale, qualche volta al suo secondo lavoro – anche perché costretto a dover far fronte all’ormai consueto dissanguamento economico – andando incontro a rischi, oltre che di natura contrattuale, anche infortunistici. Si è dato così spazio a questa modalità di pagamento e copertura assicurativa e contributiva che, nel corso degli anni, ha subito diverse trasformazioni, più o meno discutibili.
L’importo a cui ti riferisci, i 7,50 euro netti, non è correlato alla retribuzione prevista dal regolare contratto di lavoro subordinato, ma corrispondono ad un’ora di lavoro, dunque è la natura oraria l’elemento che garantisce la durata della prestazione stessa, in modo da evitare che con un solo voucher da 10,00 euro lordi, si possano pagare più ore di prestazione. Questo è possibile grazie al fatto che i voucher sono orari, numerati e progressivamente datati. Nulla vieta, ovviamente, di poter riconoscere importi superiori per ogni ora di lavoro pagando quell’ora con più di un voucher da 10,00 cadauno o con multipli dello stesso.
Altra inesattezza è sulla riscossione dei voucher. La stessa Inps, sul suo vademecum, in merito così scrive:
Riguardo al permesso di soggiorno, i compensi legati a prestazioni di lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Perché uno straniero in Italia ottenga il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, dev’essere in possesso di determinati requisiti (tanti) e, tra questi, quello reddituale che, non dev’essere inferiore all’importo dell’assegno sociale che per l’anno 2013 è stato ritoccato dall’INPS a 442,30 €, pari a 5.749,90 € l’anno. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato al possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione e alla sussistenza di un impiego formalmente riconosciuto e comunicato ritualmente dal datore di lavoro all’Inps. Inoltre, anche la durata dei permessi di soggiorno varia in dipendenza dei contratti: 2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato; 1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato. Questo, detto molto genericamente, poiché la materia è ben più complessa. Desideravo solo rendere l’idea e smentire che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno solo sulla base di un compenso da prestazione lavorativa accessoria che, invece, ribadisco, è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il suo rilascio e/o rinnovo.
D’accordissimo con te su una generale “pulizia” di chi non fa bene il proprio lavoro: l’intero nostro Governo!
Spero di non averti tediato con le mie precisazioni, penso che una giusta informazione possa rendere giustizia dove è giusto che vi sia e disappunto dove occorre.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Buongiorno, sono impiegata file time a tempo indeterminato presso un’azienda privata, per superare un momento di grave crisi economica svolgerei lavori di segreteria nel mio tempo libero per un libero professionista che mi ha proposto il pagamento con voucher INPS. Posso farlo? Per che limite annuo?
Attendo vostre e vi ringrazio anticipatamente.
Barbara
Ciao Barbara, anche a te, scusa per il ritardo con cui rispondo.
In merito alla tua domanda e allo specifico riferimento: “Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, il limite economico diventa di 2000 euro nette (pari a 2666 € lorde) fermo restando il limite complessivo di 5000 € nette.”
E’ possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.
Ti auguro una buona serata.
Grazie mille per la risposta e per l’aiuto.
Gent.ma Pina
sono un autista di autobus da turismo e camion, attualmente senza ingaggio, però con la possibilità di collaborare per alcune aziende di trasporto sia di persone che merci, in modo saltuario, cioè per dei viaggi da un giorno a qualche settimana. Desidererei sapere gentilmente, se queste aziende possono usufruire dei voucher lavoro per la retribuzione del lavoro da me effettuato. Grazie per la Sua gentile risposta, cortesi saluti, Nino
Ciao Nino, anche a te chiedo scusa per il ritardo nella mia risposta.
Così come ho già scritto a Luca, la cui risposta è poco sopra la tua domanda, “i voucher possono essere utilizzati in ogni settore lavorativo, da parte di qualsiasi committente e per ogni lavoratore, fatta eccezione nel settore agricolo; è stato ampliato l’ambito di applicazione ma sono stati fissati dei limiti di natura economica, ovvero il tetto di 5 mila euro annui riferito al compenso massimo che il lavoratore può ricevere a prescindere dal numero dei committenti. E’ stato previsto pure che i compensi erogati da imprenditori commerciali e professionisti non possono superare i 2 mila euro, tanto da suggerire ai committenti di farsi rilasciare un’autocertificazione dai lavoratori in ordine al non superamento dei limiti di legge che farebbero scattare delle sanzioni a carico dei committenti.”
Ti auguro una buona giornata.
Gent.ma Pina,
avrei bisogno, se possibile, di chiarirmi questo dubbio: mi è parso di capire che i voucher possono essere utilizzati in ogni settore lavorativo, quindi presumo, anche nell’edilizia. Dunque, se così fosse, mi viene da chiedermi quale dovrebbe essere il comportamento da seguire nei confronti della Cassa edile provinciale? E’ obbligatorio che l’azienda e il relativo lavoratore vengano iscritti anche al suddetto ente oppure no? Esistono dei chiarimenti in tal senso? Spero di essere riuscito a spiegare con chiarezza il mio dubbio e in attesa di una sua gentile risposta, cordialmente la saluto. Luca
Ciao Luca, intanto mi scuso per la tardiva risposta, purtroppo non è dipeso dalla mia volontà!
E’ vero, i voucher possono essere utilizzati in ogni settore lavorativo, da parte di qualsiasi committente e per ogni lavoratore, fatta eccezione nel settore agricolo; è stato ampliato l’ambito di applicazione ma sono stati fissati dei limiti di natura economica, ovvero il tetto di 5 mila euro annui riferito al compenso massimo che il lavoratore può ricevere a prescindere dal numero dei committenti. E’ stato previsto pure che i compensi erogati da imprenditori commerciali e professionisti non possono superare i 2 mila euro, tanto da suggerire ai committenti di farsi rilasciare un’autocertificazione dai lavoratori in ordine al non superamento dei limiti di legge che farebbero scattare delle sanzioni a carico dei committenti.
Ricordiamo pure che il valore del singolo voucher è di € 10,00 ed è comprensivo degli oneri previdenziali Inps (13%) e assicurativi Inail (7%), oltre a un aggio dovuto al rivenditore (5%), per cui il valore netto riscuotibile dal lavoratore è di € 7,50. Nulla dice in merito ad altre iscrizioni – nella fattispecie alla Cassa Edile – poiché il voucher non può essere utilizzato in casi di contratti di appalto.
Infatti, al riguardo, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), con comunicazione n. 519 del 19 giugno 2013, ha chiarito che l’utilizzo dei buoni lavoro è reso possibile esclusivamente nel rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore della prestazione stessa.
A tal proposito la CNCE, con la nota sopra detta, richiama il contenuto della circolare n. 4/2013 del 18 gennaio 2013 emanata dalla Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la quale “chiarisce che il ricorso ai buoni lavoro (o voucher) è possibile esclusivamente nel rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore della prestazione stessa, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto e della somministrazione”.
Spero di aver compreso il senso della tua domanda, laddove dovessi ritenere la mia risposta poco pertinente ti chiedo cortesemente di farmelo sapere. Grazie.
Un cordiale saluto anche a te.
Buona sera.
Gestisco una gelateria e ho formato i miei dipendenti con un corso di 8 ore secondo l’Accordo stato regioni. Nei weekend estivi ho fatto ricorso a lavoratori a voucher come commessi: che formazione devo impartirgli? Dalle risposte più o meno ufficiali sembrerebbe 8 ore anche a loro, ma non è un po’ troppo? (oltretutto li cambio spesso!)
Grazie
Ciao Francesco, in merito alla formazione dei prestatori di lavoro accessorio non mi pare si dica nulla.
Esistono senz’altro degli obblighi in capo ai committenti che gestiscono determinati settori lavorativi e, il primo novembre scorso, al riguardo ho dato una risposta che potrebbe esserti utile leggere.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/Lavoratori_autonoi_obblighi_sicurezza.pdf
Grazie per la risposta.
Purtroppo avevo trovato questa (la seconda) e speravo che mi potessi dire se sono stati forniti ulteriori aggiornamenti, perchè mi sembra una cosa assolutamente pazzesca!
Ciao Francesco, intanto ti chiedo scusa per la tardiva risposta, purtroppo non è dipeso dalla mia volontà!
Tornando al tuo quesito sui voucher: dopo la riforma Fornero e le modifiche apportate col Decreto Legge n. 76 del 28.06.2013, un quadro chiaro a tutt’oggi sembra non esserci e lo dimostra il fatto che, di volta in volta, i dubbi sorgono e necessitano di risposte certe.
In base alla norma è possibile attivare sempre e comunque il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico, salvo le discipline specifiche dettate in relazione al settore agricolo e al committente pubblico.
Ho avuto modo di confrontarmi con qualche collega che si occupa prevalentemente di questo argomento e questo è quanto emerso. Il comma 8 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 9.4.2008 recita:
Alla luce di quanto appena letto, che tra l’altro è anche riportato nel quesito da te evidenziato, sembra assolutamente chiaro che anche coloro che prestano lavoro accessorio debbano essere sottoposti alle cautele elencate nel decreto legislativo di cui sopra. Ma nulla di certo si legge né si ottiene alle domande formulate all’Istituto su tale argomento. Sembra che si debba seguire una prassi di equità tra i lavoratori che sono assunti con contratto di subordinazione e chi presta la sua attività accessoria.
Solo su alcuni vademecum vengono evidenziate da un lato le semplificazioni di carattere amministrativo per gli enti committenti ma dall’altro è richiesto il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo di cui sopra e fanno riferimento proprio al quesito posto al Ministero del Lavoro del 14.9.2012.
Che dire, potrebbe sembrare inaudito formare un lavoratore la cui attività potenzialmente potrebbe ricondursi a poche ore o a pochi giorni, ma è anche vero che per certe attività lavorative la tutela va garantita sempre e comunque. Cercherò di saperne di più, cercando di approfondire meglio questa tematica che, al momento, presenta non poche lacune. Sarei grata anche a te se nel frattempo dovessi avere tu stesso degli ulteriori elementi che potrebbero essere utili a me e a chi ci legge. Grazie.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Buongiorno,
ho dei dubbi sul discorso delle deducibilità dei costi: io committente titolare di impresa individuale acquisto i voucher dal tabaccaio e seguo tutta la procedura di comunicazione tramite il sito inps del periodo di attività lavorativa, e una volta finita la prestazione erogo i voucher che vengono regolarmente incassati dal prestatore. A questo punto basta che io consegni le matrici dei voucher al commercialista per poter scaricare i costi oppure è necessario qualche comunicazione all’inps al riguardo? Il tabaccaio sostiene che devo per forza iscrivermi al portale inps per poter detrarre i costi dei voucher, al call center inps addirittura mi hanno detto di compilare e presentare il modello SC53, ma io non ho trovato da nessuna parte delle istruzioni al riguardo. Grazie in anticipo
Ciao Cristina, in merito alla tua domanda, penso ti possano essere utili questi due link (“VOUCHER INPS Come si effettua la dichiarazione di prestazione lavoro” e “Il voucher dopo la riforma Fornero – bis“) che, a mio parere, spiegano benissimo tutti i passaggi necessari a far luce sui dubbi che al momento hai.
Se io non dovessi aver centrato l’argomento, fammi sapere che proverò a rivederlo con gli eventuali altri dettagli che cortesemente ti chiedo di fornirmi.
Ti auguro una buona domenica.
Ringrazio per i link, il mio dubbio riguarda però la deducibilità fiscale del costo dei voucher da parte del committente (impresa – ditta individuale): è sufficiente la matrice del voucher con il codice fiscale del titolare della ditta individuale per scaricare il costo sulla contabilità dell’impresa (ovviamente dopo aver seguito tutta la procedura indicata nei link da Lei indicati), oppure è necessario qualche altro passaggio? Perchè un’operatrice del call center Inps mi ha detto che per poter scaricare il costo la ditta individuale deve comunicare la partita iva all’inps tramite il modello SC53 (cosa che io non ho trovato scritta da nessuna parte..) Ringrazio in anticipo
Ciao Cristina, ora che mi è un po’ più chiara la tua domanda, insisto nei link suggerendoti questo dove potrai trovare la risposta che ti serve. Ripetere ciò che vedrai ampiamente trattato nella pagina che ti ho linkato, mi sembra un’inutile duplicazione da parte mia.
Spero ti sia utile.
Ti auguro una buona serata.
buona sera ,,, vorrei dei chiarimenti ,,,, io dovrei fare dei lavori in una facciata esterna di una abitazione di amici …. posso usufruire dei voucher ?
Ciao Alessio, immagino intanto che l’abitazione dei tuoi amici non si trovi in un Condominio ma sia singola e che si stia parlando di una manutenzione di edificio. Immagino pure, però, che inevitabilmente la facciata sia anche in altezza e, in merito, penso tu abbia la professionalità e qualificazione che il caso richiede.
E’ innegabile che la consapevolezza del rischio c’è e non so fino a che punto, fossi io nel committente (a meno, ripeto, che non si tratti di una semplice manutenzione), affiderei un lavoro per un prospetto ad un prestatore di lavoro occasionale e accessorio. Mi rivolgerei senz’altro ad un’impresa che garantisca assicurativamente sia i suoi operai che anche la realizzazione ad opera d’arte di un rifacimento di una certa importanza.
Inoltre, non conoscendo la tua attuale condizione lavorativa e/o se sei percettore di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito, suggerirei di tenere ben presenti i limiti economici previsti per il prestatore di questo tipo di attività lavorativa occasionale e accessoria che, con riferimento alla totalità dei committenti, non deve generare redditi superiori a 5.000 euro netti nel corso di un anno solare.
Che dire, come saprai già il lavoro accessorio, in quanto tale, non prevede tra le altre cose la sottoscrizione di un classico contratto di lavoro né di appalto ma assicura, per eventuali incidenti sul lavoro, la copertura infortunistica Inail che il committente (in questo caso il tuo amico) dovrà regolarizzare mediante la comunicazione all’Istituto prima dell’inizio della prestazione indicando l’intero periodo temporale di riferimento in cui si intende ricorrere al lavoro di cui trattasi. E’ altrettanto obbligo del committente effettuare la comunicazione di variazione se il periodo già indicato dovesse mutare per qualche motivo.
Visto che il committente è un privato e che il settore di attività è previsto, nulla vieta che tu possa prestare il lavoro occasionale che ti viene richiesto.
Ti auguro una buona giornata.
Buongiorno,
volevo sapere se il valore del vaucher varia in base al settore lavorativo oppure è uguale per tutti cioè di 10€ (netto 7.50€ al lavoratore).
Grazie e buona giornata
Ciao Cristina, il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, vale per tutti i settori lavorativi salvo che per quello agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
La quantificazione del compenso del lavoratore accessorio è di natura oraria e ancorato alla durata della prestazione stessa, così da evitare che un solo voucher del valore di 10 euro possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore. Resta salva la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore rispetto a quella prevista dal legislatore corrispondendo, ad esempio, per un’ora di lavoro anche più voucher.
Ti auguro una buona serata.
Salve, volevo chiedere, se io lavoro part-time(24h a settimana) posso fare anche un lavoro occasionale dove mi pagherebbero con i voucher?Grazie
Ciao Eda, assolutamente sì, puoi svolgere anche un lavoro occasionale.
A parte la specifica normativa riguardante il solo settore agricolo, le limitazioni che riguardano sia il committente (chi propone il lavoro) che il prestatore (lavoratore) sono solo del tipo economico.
Con riferimento al prestatore si prevede infatti che il compenso complessivamente percepito non possa essere superiore:
Ti auguro una buona domenica.
Mi sembra una buona soluzione,magari fino ad estinguere i debiti, per chi come me pur avendo la fortuna di avere il lavoro ha comunque grosse difficoltà a pagare un mutuo che stipulato alcuni anni fà pareva più abbordabile.
Ciao Giordano, premetto intanto che tra i prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio vi sono anche i lavoratori dipendenti privati e pubblici, in quest’ultimo caso occorre l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Inoltre, il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).
Detto questo, però, non avendo bene inteso la natura del tuo lavoro che, mi pare di capire operi all’interno della pubblica amministrazione per la gestione di compiti ed espletamento di servizi comunali, ma non mi è chiaro se la sua gestione è affidata a un consiglio di amministrazione, un presidente e un direttore (al quale compete la responsabilità gestionale) e, in questo caso, avremmo un’azienda speciale che, a differenza di quella municipalizzata (che agisce all’interno della Pubblica amministrazione ed è una sua interna articolazione), è un un ente strumentale che ha un’autonomia giuridica ed imprenditoriale rispetto all’ente pubblico.
Comunque, non entrando nello specifico del tuo caso, che conoscerai meglio tu, nella genericità della norma, posso solo dirti che l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), dopo la legge n. 190/2012, ha previsto quanto segue:
Continua come segue:
Ti chiedevi, inoltre, sempre che anche per te valga il discorso dell’autorizzazione (per la quale chiederai dettagli specifici alla tua amministrazione di appartenenza), se ti può essere negata l’autorizzazione senza alcuna motivazione. Ebbene, in merito ti trascrivo quanto segue:
E’ chiaro che ai fini dell’autorizzazione il Dirigente dovrà valutare se o meno il lavoro che ti appresterai a svolgere, anche di natura occasionale, possa essere ritenuto conflittuale con la tua attuale attività lavorativa.
Spero di non averti confuso le idee. Ribadisco il suggerimento di verificare con la tua amministrazione di appartenenza se o meno sei soggetto a tale autorizzazione e, se dovessi rientrarvi per la natura dell’attività svolta, potrai attingere ad altre informazioni (che qui ho omesso per non tediarti) leggendo i riferimenti normativi che ho linkato in questa mia risposta.
Ti auguro una buona domenica.
Ciao Pina, anzitutto ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e la celerità con cui hai risposto. A causa di alcuni dati che non ti ho fornito, non son riuscito a capire bene alcune cose. ti fornisco altri dettagli per individuare correttamente la mia posizione lavorativa e cioè, sono un lavoratore pubblico o privato? l’azienda in cui lavoro appartiene rispettivamente al capoluogo per il 67%,ad un comune limitrofe per il 6 % ed il restante appartiene alla provincia.Essa si occupa di trasporto pubblico locale, è una S.P.A. ed il consiglio d’amministrazione e formato da politici. I vari settori sono a gestione manageriale con a capo il direttore generale.Riesci con questi dati a stabilire se sono un dipendente pubblico o privato? Altrimenti,dove posso trovare una risposta? Il lavoro occasionale,lo vorrei svolgere in un’autoscuola da un mio amico.Quando l’istruttore s’assenta e ci sono esami prenotati, vi sono grosse difficoltà a reperire un sostituto, e spesso salta l’esame. Essendo qualificato, lo vorrei aiutare, se non posso usare i voucer, lo farei anche a titolo gratuito, anche perche lui mi ha rinnovato patente e qualifica istruttore gratuitamente.Tornando alla domanda iniziale vorrei capire se posso collaborare occasionalmente con questo amico,se c’è bisogno dell’autorizzazione aziendale e se può essere negata con un semplice no! Ti ringrazio per l’ammirevole disponibilità. Buona Serata
Ciao Giordano, a dire il vero la tua specifica ha forse messo in luce che si tratta di una società partecipata ma, almeno per quanto riguarda le mie conoscenze in materia, non mi chiarisce la tua posizione all’interno della stessa. Svolgi sicuramente un servizio pubblico ma, dagli elementi forniti, non sono certa di poter escludere che tu possa essere un lavoratore inquadrato nel diritto privato.
Dall’attività che intenderesti svolgere nel tuo tempo libero dal lavoro, non mi pare possa sostenersi un conflitto di interessi, stante che le due attività non sono concorrenziali. Pertanto, per evitare errori di valutazione, ti suggerirei di chiedere direttamente alla tua amministrazione se o meno la tua posizione lavorativa necessita di autorizzazione al fine di poter esercitare un lavoro accessorio con voucher Inps e, laddove dovessi ricevere un diniego, valutare sulla base dei riferimenti normativi che ti verrebbero indicati quale motivo impeditivo.
Evitiamo così di fare una disquisizione alla cieca sulle partecipate per le quali la normativa è già abbastanza complessa, tanto che anche il legislatore ritiene sia utile un riordino della stessa.
Cordialmente.
Ciao Pina, il direttore mi ha detto che non mi autorizza perché sono un dipendente privato e non posso avere due lavori. Nello stesso colloquio mi ha detto che se volevo potevo farlo ma lui non mi rilascia autorizzazione, inoltre mi ha detto che comunque di queste cose se ne occupa il responsabile del personale. che mi dici? GRAZIE buona serata
Buongiorno Giordano, per questo benedetto lavoro – che non è certo da considerare un doppio lavoro ma solo accessorio – ti stiamo facendo tribolare! Tra l’altro, non è un mistero che, per cercare di sopravvivere, si cerchi il cosiddetto doppio lavoro e, quando si ha la fortuna di averlo, il più delle volte è appunto “in nero”. Questa norma dei voucher almeno, offrendo la possibilità di regolarizzarlo, ha cercato di arginare questo triste fenomeno.
Tra le tante cose che ti sono state dette in ultimo, e che tu hai riportato, sembra che tu sia un dipendente del settore privato e, se così fosse, non hai la necessità di alcuna autorizzazione. Visto però che ad occuparsi “di queste cose” sarebbe “il responsabile del personale”, un’altra verifica “ad abundantiam” non ci cambia la vita: potrai dire di aver chiesto veramente a tutti.
A parte tutto, torniamo a fare il punto della situazione.
L’Inps, nella sua circolare n. 49 del 29.03.2013, in merito al lavoro occasionale accessorio, tra le altre cose e in merito a ciò che riguarda la tua situazione, così scrive:
E con questo è evidente che tu, in qualità di lavoratore dipendente, puoi svolgere attività lavorativa con voucher Inps.
Resta inteso che bisogna rispettare quanto segue:
Altri aspetti in merito al voucher Inps, se avrai voglia di spulciare tra altre mie risposte, li troverai appunto tra queste ultime.
Rimango comunque a disposizione per qualsiasi altra informazione e, con l’occasione, ti auguro una buona giornata.
Ciao Pina, capisci perché molte persone svolgono il primo o il secondo lavoro in nero. OK, mi rivedo tutto e sento il mio amico, speriamo bene… Ti ringrazio ancora per la tua grande disponibilità, Buona Giornata.
Salve, io sono dipendente di una s.p.a. e svolgo un servizio pubblico, la mia azienda è una municipalizzata diretta da un manager. Volevo chiedervi se anch’io posso usufruire dei voucher e quindi prestare lavoro occasionale in altra ditta e se il direttore generale può negarmi l’autorizzazione senza alcuna motivazione? Grazie,
CORDIALI SALUTI
Buonasera,lavoro presso una panineria facciamo solo panini, usando il metodo voucher per brevi periodi “quando serve mi chiamano” serve la visita medica aziendale per l’idoneità del lavoratore?
facendo il lavoro saltuario volevo sapere se è d’obbligo o meno.
grazie mille
Ciao, le imprese alimentari hanno diverse fasce di rischio e, in base a questo, vengono sottoposte a diverse modalità e frequenza di controlli, pertanto, non conoscendo l’esatta categoria di rischio specifico dell’azienda a cui ti riferisci, cercherò di fornirti alcune linee guida che potrebbero esserti utili.
Contrattualmente parlando, esiste una cosiddetta visita medica preassuntiva (diversa da quella preventiva più complessa e riferita alla mansione che si andrà a rivestire) che viene richiesta al lavoratore prima di procedere all’assunzione ed ha lo scopo di accertare la generale idoneità al lavoro. Questa visita sarà effettuata a scelta del datore di lavoro, dal medico competente, dal medico specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, ed è a carico del datore e non del lavoratore (accade pure che la facciano pagare all’interessato, ma spero che siano le cosiddette rare eccezioni).
Hai detto di occuparti solo della preparazione di panini e, in merito a questo c’è da dire che anche tu sei sottoposta a rischi propri di questa mansione (ferite da taglio alle mani, scivolamento, ustioni, ecc.) e dovresti quanto meno avere una sorta di formazione. Se questa di fatto non viene fornita, la responsabilità rimane in capo al tuo datore di lavoro che dovrebbe adottare tutti gli accorgimenti che il caso richiede; tu fai pure il tuo lavoro e poni la massima attenzione (ti potrebbe essere utile questa scheda riepilogativa), rispetto ad un controllo non sei tu a dover dare spiegazioni sulla tua posizione in quella sede, ma il datore di lavoro, indipendentemente dal ricorso ai voucher che, per quanto ti diano la copertura assicurativa, non lo esonererebbero da responsabilità omissive sulle norme della sicurezza sul lavoro.
Ti avevo accennato prima ad una sorveglianza sanitaria, finalizzata a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali e, in merito, ci sono dei lavori che la prevedono obbligatoria ed altri no. L’attività a cui ti riferisci non dovrebbe essere esposta a rischi particolari per quanto concerne l’igiene del lavoro e pertanto non dovrebbe essere sottoposta a sorveglianza sanitaria, a meno che non rientri in qualche categoria di rischio che da ciò che scrivi non si evince.
Concludendo: se dovessero chiederti la visita medica e il rifiuto a questa dovesse essere motivo di non avviamento al lavoro (seppure con voucher), non vedo il motivo per cui non farla, l’importante è che gli oneri siano a carico del datore di lavoro e non tuoi.
Ti auguro una buona giornata.
Gentil Pina una domanda: ho acquistato e usato dei voucher in agricoltura,usato il modulo di comunicazione preventiva all’inail,chi deve fare l’attivazione dei voucher ?
Grazie mille
Ciao Barbara, scusa ma non comprendo la tua domanda, cosa intendi dire per attivazione? Dalle operazioni che hai indicato, non ultima la comunicazione preventiva all’Inail, che immagino tu abbia fatto prima dell’inizio della prestazione di lavoro, l’attivazione del buono lavoro è già stata assolta, tranne che non mi stia sfuggendo il senso del tuo quesito.
Se ritieni opportuno potrai darmi qualche elemento ulteriore perché io possa comprendere meglio. Ti ringrazio e, con l’occasione, ti auguro una buona domenica.
Solo un chiarimento.
La prestazione lavorativa può superare i 30 giorni come disciplinato dal rapporto di lavoro occasionale?
Ciao Paolo, in merito al lavoro occasionale accessorio (se sto afferrando correttamente la tua domanda) gli unici limiti previsti dalla norma, al momento, sono i diversi compensi da corrispondere al prestatore (5.000/3.000/2.000), che vanno calcolati avuto riguardo al totale dei committenti e il limite di questi da non superare. Se questo dovesse accadere si darebbe luogo alla trasformazione del contratto di prestazione occasionale accessoria in un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con le relative sanzioni.
Altra prescrizione è sull’ora di lavoro che non può essere pagata con meno di un buono lavoro, pertanto non potrebbe considerarsi mai inferiore al suo valore nominale di 10 euro lordi; il prestatore ha diritto ad almeno un buono lavoro del valore di 10 euro, ferma restando una maggiore (e mai una minore) quantificazione del valore della prestazione.
In merito ai 30 giorni da te indicati, il problema non è la durata della prestazione lavorativa ma lo era l’utilizzo da parte dei committenti dei voucher al di fuori del periodo consentito, ovvero 30 giorni dopo averli acquistati. Così come ho già avuto modo di rispondere precedentemente, in merito all’arco temporale di utilizzo dei voucher dalla data di acquisto, quella che era stata la precisazione del Ministero del Lavoro con circolare n. 4 del 18.01.2013, è stata poi sospesa, dallo stesso Ministero, con nota prot. n. 37/0003439 del 18.02.2013 nelle more delle modifiche delle procedure telematiche per il rilascio del voucher, lasciando invariato e senza limitazione di tempo, l’utilizzazione dei voucher.
Spero di aver colto il senso della tua domanda, se così non fosse ti chiedo cortesemente di riproporla in modo per me più chiaro. Grazie.
Ti auguro una buona giornata.
Salve, è possibile usare i voucher con persone che in passato hanno avuto un contratto di lavoro dipendente (per esempio a tempo determinato, o a chiamata) con la stessa azienda? C’è un limite di pagamento nei confronti di persone che percepiscono una pensione di invalidità/inabilità?
Saluti
Ciao Marco, i voucher o i buoni lavoro Inps possono essere utilizzati in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori. Regole diverse valgono per il settore agricolo che tiene conto del volume d’affari dell’azienda in questione in base al fatto che sia o meno superiore a 7.000 euro.
In merito alla tua prima domanda è stato lo stesso Inps a chiarire che il ricorso al lavoro occasionale accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale) se impiegato presso lo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro dipendente. Pertanto, se è stato dipendente di quell’azienda in passato ma non lo è ancora nel momento della prestazione con voucher, nulla vieta che possa svolgere la sua attività con i buoni lavoro Inps.
Riguardo alla tua seconda domanda, in caso di percettori di misure di sostegno al reddito, il limite economico è sempre di 3.000 € nette (4.000 € lorde) per prestatore, complessive per anno solare, per la totalità dei committenti.
Seppur vero che il percettore di assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità civile può beneficiare del lavoro accessorio, resta escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.
Ti auguro una buona serata.
Salve,
Ho letto che i voucher scadono dopo un mese, io in effetti li ho acquistati ed utilizzati dopo circa 40 gg. Ma il call center me li ha attivati cmq. Sarà tutto ok?
Ho letto inoltre che chiunque può essere assunto con voucher, io ho un impresa artigiana nel regime dei minimi ed ho assunto la mia amica che lavora full time in ospedale x aiutarmi in un mercatino, stessa cosa x un altra signora che lavora in banca ho letto che lavoratori full time sono compatibili con qs tipo di assunzione.
È tutto corretto?
Saluti
Gioia
Ciao Gioia, in merito all’arco temporale di utilizzo dei voucher dalla data di acquisto, quella che era stata la precisazione del Ministero del Lavoro con circolare n. 4 del 18.01.2013, è stata poi sospesa, dallo stesso Ministero, con nota prot. n. 37/0003439 del 18.02.2013 nelle more delle modifiche delle procedure telematiche per il rilascio del voucher, lasciando invariato e senza limitazione di tempo, l’utilizzazione dei voucher. Ecco perché l’Inps te li ha attivati comunque.
Giustamente come tu stessa fai rilevare, tra i prestatori di lavoro accessorio, secondo la nuova configurazione decorrente dal 18.07.2012, sono previsti anche i lavoratori full-time.
Spero di esserti stata utile. Ti auguro una buona domenica.
Salve volevo se possibile fare una domanda, vorrei capire bene l’utilizzo dei voucher nelle pulizie in particolare.
Mi spiego meglio come ditta individuale di pulizia ho l’obbligo di sottopormi e sottooporre i dipendenti (anche se solo uno) a visita medica, corsi primo soccorso, antingendio, formazione sicurezza eccc. in piu devo certificare i detergenti, avrere le scede informative quindi essere in regola al 1000% questo per pulire le scale di condomini una/due volte a settimana.
Ultimamente però accade spesso che i condomini disdicono il contratto e acquistano i voucher e li da ad una persona che fa sostanzialmente le mie stesse mansioni senza però ne corsi ne certificazioni .
la mia domanda è : è una cosa regolare? si può fare o c’è una qualche normativa che lo vieta? anche perche a questo punto vale la pena chiudere le ditte e lavorare con i vaucher no? grazie mille per l’attenzione
saluti Giosuè
Ciao Giosuè, comprendo il tuo malcontento e capisco il senso di oppressione che stai lamentando e che vivono le imprese, le piccole maggiormente, nei confronti delle quali, nell’intento ufficiale di tutelare il lavoratore sempre e comunque (meritevole sicuramente di attenzione ma che non deve diventare motivo di ricatto sociale), si inaspriscono talmente tanto i rapporti fino a distruggere l’equilibrio che invece dovrebbe esserci tra impresa e lavoratore che, il più delle volte, viene “usato” al solo scopo di mantenere un vero e proprio indotto di sprechi (formazioni che tali non sono, aggiornamenti che di nuovo hanno solo le sigle, sicurezza solo teorica, ecc. ecc.).
La suesposta premessa porta inesorabilmente ad un’unica risposta: è possibile tutto questo poiché sono le leggi che lo consentono. Leggi emanate senza un minimo di coerenza che alla fine, così come concepite, non tutelano il lavoratore (che con queste forme di assunzione viene anche pagato insufficientemente e lo priva di una stabilità lavorativa che gli consenta una progettualità di vita) e distruggono le piccole imprese che, quando rispettano e applicano i contratti, andrebbero invece garantite e difese proprio ed anche a tutela del lavoro che, non a caso, sta venendo sempre meno a scapito proprio dei lavoratori.
I voucher, anche per lavori di pulizia nei Condomini, dopo la riforma Fornero (Legge n. 92 del 28 giugno 2012 che ha riorganizzato il mercato del lavoro) sono utilizzabili senza le limitazioni previste precedentemente. Il vantaggio per i committenti è la copertura assicurativa Inail e la legalizzazione di un rapporto che finora, in molteplici casi, era reso “in nero”; per il prestatore/lavoratore può essere utile, se pagato correttamente e se già in prestatore di un’altra attività lavorativa, poiché il compenso gli permetterebbe di arrotondare, è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
Si riferiscono comunque a prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. Prima era possibile usarli solo per lavori occasionali e accessori e non potevano sostituire il tipico contratto di lavoro tra datore e lavoratore, ora invece, la possibilità di utilizzare i voucher anche nell’ambito dell’attività di pulizia e altro (art. 70, comma 1, lett. b), è liberalizzata a condizione che il limite economico sia di 5.000 € netti nell’anno per prestatore per singolo committente, corrispondenti a 6.660 € lordi per committente.
La tua considerazione finale, purtroppo, credo riassuma il tutto.
Ti auguro una buona giornata.
Cara Pina ti ringrazio anticipatamente per le risposte che ci dai.
Vorrei farti una domanda secca a scanso di equivoci per tutti quelli come me.
I cassaintegrati in deroga possono usufruire dei voucer in agricoltura stagionale?
Ciao Andrea, l’ambito di attività agricola in merito ai voucher segue delle regole ben più restrittive rispetto agli altri settori. Infatti, così come scrivo nel mio post: “… i pensionati e gli studenti di età compresa tra i 16 e 25 anni sono le uniche due categorie di soggetti che possono essere impiegati per le attività agricole stagionali a meno che l’azienda agricola non abbia un volume di affari inferiore a 7000 euro: in tal caso può chiedere la manodopera di chiunque …”.
Ebbene, per quanto attiene alle attività agricole di carattere stagionale (es. vendemmia, raccolta delle olive, etc. ), lo stesso Inps riferisce che la categoria dei prestatori è la seguente:
Spero di aver chiarito i tuoi dubbi. Ti auguro una buona giornata.
Gentilissima Pina , sono un lavoratore agricolo a tempo determinato (OTD) , posso svolgere un secondo lavoro accasionale come cameriere utilizzando i vaucher ?
Ciao Giuseppe, in merito al lavoro occasionale di tipo accessorio per tutte le attività e/o settori, che non siano agricoli (sia stagionali che di qualunque altro tipo), le categorie di prestatori possono essere tutte: disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, full-time o part-time, pensionati, studenti, percettore di prestazioni a sostegno del reddito, ecc., pertanto, è concesso anche a te.
Tra l’altro, in merito ai prestatori, questo è quanto scrive l’Inps direttamente sul suo sito Web:
Ti auguro una buona giornata.
Gentilissima Pina
ti ringrazio molto per i chiarimenti e per avermi “sollevato” sul fatto di non essere l’unico ad avere tanti dubbi derivanti dalle notizie fornite dalle “fonti ufficiali”.
Buona giornata e buon fine settimana.
Gentilissima Pina, innanzitutto grazie per la tempestività della risposta, il mio dubbio sul dilemma “arco temporale” e “periodo effettivo..” è emerso da quanto riportato sul sito INPS alla seguente pagina
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b5481%3b6533%3b&lastMenu=6533&iMenu=1
ove si scrive che
“Modalità di comunicazione all’INPS Prima dell’inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purchè prima dell’inizio dell’attività lavorativa), il Committente, o il delegato, deve comunicare il proprio codice fiscale (riportato sul voucher), tipologia di committente/tipologia di attività, il dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione.
Questa comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL.
Devono essere indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l’arco temporale in cui le prestazioni si collocano.
In particolare il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS, tenendo presente che:
•le prestazioni svolte dallo stesso prestatore, vanno inserite senza sovrapposizione di periodi;
•le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più d’uno;
•in caso di più acquisti di voucher presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso committente, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell’operazione con la quale sono stati acquistati i voucher per remunerarla.
Che cosa ne pensi in merito?
Grazie di nuovo.
Buonasera Andrea, la pagina dell’Inps da te indicata è specifica per la distribuzione voucher tabaccai (punto PEA) e, a conferma del fatto che ingenerare confusione sembra sia una prerogativa dell’Istituto, anche questa volta si naviga a vista.
Ciò che riporti è innegabile poiché scritto sul sito dell’Inps, stesso dicasi per la pagina relativa all’Informativa generale in cui si legge chiaramente quando segue:
Mi sembra di capire che il canale da te individuato per l’acquisto dei voucher sia quello delle tabaccherie. Pertanto, in merito si trovano tutte le indicazioni alla pagina da te indicata e specifica per questo metodo di distribuzione.
Perché tu possa avere ulteriori elementi normativi, ti fornisco anche questo link dove, ancora una volta, testualmente è scritto:
Per non sbagliare, visto che le loro stesse informazioni sono incongruenti, nel corso della telefonata ai numeri soprastanti chiedi all’operatore e preparati ad un’altra versione dei fatti, ma almeno potremo sempre dire che le informazioni ci sono state fornite direttamente alla fonte. Fossi in te non dimenticherei di scrivere il numero dell’operatrice con cui hai parlato, nonché l’ora e il giorno in cui hai contattato l’Istituto: sarebbero capacissimi di smentire le loro stesse affermazioni.
Ti suggerisco, comunque, di rivedere la circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 (linkata nel mio post), ponendo particolare attenzione a quanto è specificato a pagina 5.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Gentilissima Pina, ti scrivo come possibile “committente”. Sono titolare di un bar/gelateria stagionale (periodo giugno-settembre) con annesso un parcheggio; nei giorni di sabato e domenica e dal 5 al 20 agosto ho necessità di un aiuto per “gestire” il parcheggio nelle ore serali (3 ore circa). Ho pensato di utilizzare i voucher ed ho trovato una persona pensionata interessata. Nelle istruzioni per la comunicazione all’INAIL (sul modello predisposto) ho notato che va indicato non l’arco temporale ma il periodo di prestazione. Posso ugualmente indicare il periodo 01/08 – 30/09 anche se la persona incaricata sarà presente solo nei giorni suddetti, e naturalmente salvo maltempo? E’ altimenti quasi impossibile dover comunicare “giorno per giorno”….
Grazie
Ciao Andrea, in merito alle comunicazioni obbligatorie, i committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL/INPS, prima dell’inizio della prestazione:
In merito si è espressa la nota n. 6464 del 2010 dell’Inail che ti ho linkato perché tu ne prenda ampia visione.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Gentilissima Pina, sono un ingegnere, iscritto all’albo, ma da sempre dipendente di una s.p.a., ad oggi in concordato preventivo; per questo da qualche mese sono in CIGS. Mi è stato offerto di revisionare le tabelle millesimali del condominio in cui vivo ed ora, a mandato conferito, brancolo nel buio. Ho chiesto aiuto all’INPS, ma mi hanno comodamente rimandato alla attenta lettura della normativa vigente. Come faccio a rispettare la legge senza vedere limitato o azzerato il mio minimo ammortizzatore sociale? In fase di preventivo, avevo pensato ad una ricevuta con ritenuta d’acconto, ma cosa succede con l’INPS? Devo comunicare qualcosa? oppure devo chiedere al committente di essere pagato in voucher? ed in questo caso la ritennuta d’acconto, si considera? Non ho la più pallida idea. Ti sarei infinitamente grato se riuscissi a darmi delle linee guide, sapendo che l’importo lordo del mio preventivo è di 931,50 € che, al netto della ritenuta, chiudeva a 750 netti. Ti prego, anche solo un consiglio. Grazie. Gennaro
Ciao Gennaro, di solito le tabelle millesimali vengono redatte e/o revisionate da un professionista del settore (geometra, architetto, ingegnere) ma, avendone le conoscenze – anche per poter dare eventuali spiegazioni sui criteri seguiti, coefficienti, ecc. – chiunque può redigerle.
Posto che non è necessario che in questa fase tu vesta i panni del professionista (anche se lo sei e questo per il Condominio è una garanzia), io lascerei perdere ritenute di acconto e similari e sfrutterei i voucher lavoro. Questi non incidono sulla redditualità poiché esenti da imposizione fiscale ed inoltre la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Forse l’unica problema per te potrebbe essere l’importo da rivedere poichè, avendo già presentato preventivo di spesa, modificarlo adesso potrebbe risultare “fastidioso”. A questo punto dovrai fare una scelta: o abbassare il tuo compenso netto o alzare quello lordo per raggiungere la cifra che vorresti percepire.
Mi spiego meglio: il Condominio dovrebbe acquistare voucher per un importo lordo di € 1000 perché tu possa riscuoterne 750 netti. O li agevoli tu per la differenza, anche per mantenere il rigore di una persona corretta, o spieghi loro la situazione. Non conosco la complessità del tuo Condominio ma ti assicuro che € 1000 per la revisione delle tabelle non è affatto un prezzo eccessivo. Dovrebbero comprendere anche la tua disponibilità e ciò in quanto ti assumi comunque una responsabilità nella stesura che, se dovesse non soddisfare il solito “pignolo” del Condominio, pur se approvata con il consenso dei condòmini, non è escluso che la delibera possa essere impugnata costringendoti a spiegare nelle sedi opportune i criteri seguiti per la loro formazione, ecc.
Non so se sono riuscita a fugare i tuoi dubbi ma, se ritieni di dover approfondire qualche altro dettaglio, mi trovi disponibile. A presto.
Ciao Pina, io e mio ti ringraziamo di tutto ti facciamo sapere come andrà a finire…
Buon fine settimana …
Gentile Pina,
avrei bisogno di alcune delucidazioni inerente i voucher, mia moglie ha lavorato presso un Outlet per 10 giorno quindi per un totale di 60 ore, Quindi gli verrà corrisposto al netto della trattenute 450 €? Ho letto sul sito dell’Inps che un’ora di lavoro è pari a 7,50€. , invece sul ex datore gli vuole dare 37,50 al giorno (cioè 6,25€ l’ora).
Grazie di tutto
Ciao Bartolo, il valore nominale di ogni voucher è di € 10,00 (anche se esistono dei voucher multipli per valori superiori se la prestazione è più articolata e presuppone un pagamento maggiore). Quando il datore di lavoro acquista i voucher li paga comprensivi delle somme dovute a titolo di contribuzioni varie che poi verranno trattenute al lavoratore così come segue.
Di questi 10 euro, che sono considerati al lordo, nel momento in cui si va a riscuotere il voucher, al prestatore (lavoratore) vengono pagati solo 7,50 euro (che corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, ma nulla vieta che possa essere anche superiore), poiché il resto della somma è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata per il 13%, di quella a favore dell’Inail per il 7% e per la gestione del servizio per il restante 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Probabilmente il datore di lavoro ha considerato una giornata lavorativa di tua moglie pari ad un voucher multiplo da 50 euro con un netto della prestazione di € 37,50 e questo potrebbe andare bene se l’accordo tra le parti fosse stato di prestare per tot ore di lavoro giornaliero la propria attività per € 37,50 netti. Ma se l’accordo era quello di coprire 6 ore al giorno, allora l’importo netto corrispondente avrebbe dovuto essere di € 45,00 che, per 10 giorni lavorativi fanno € 450,00 netti. Tua moglie dovrà avere un o più voucher per un complessivo valore nominale (lordo) di € 600,00 che il datore di lavoro potrà decidere di acquistare come ritiene più opportuno, l’importate è che raggiunga questa soglia.
E’ implicito che nel momento in cui si contratta un importo di retribuzione per una prestazione lavorativa, non si faccia riferimento al singolo importo del voucher ma al complessivo da retribuire per quella determinata attività lavorativa (l’importo orario varia in base al tipo di prestazione e non al voucher che può essere anche multiplo), al massimo è giusto che si chiarisca preventivamente tra le parti (committente e prestatore) se la somma retribuita sarà al loro o al netto e, dopo questa premessa, il datore di lavoro acquisterà un numero necessario di voucher per il corrispondente da erogare.
Se ritieni opportuno, dammi notizie in merito all’esito di questa vicenda. Grazie. Ti auguro un buon fine settimana.
Gentile Pina, vorrei chiederle gentilmente di chiarire un mio dubbio.
Il “lavoro autonomo occasionale” – diverso dal “lavoro occasionale accessorio”, e diverso da una terza tipologia, ossia la “collaborazione occasionale” – esiste ancora?
Quali sono le differenze fra le 3 tipologie?
So che il lavoro autonomo occasionale ha come unico limite il fatto che nel caso il compenso percepito annualmente dal collaboratore superi i 5.000 € lordi, è obbligatorio il versamento dei contributi alla gestione separata INPS.
C’è molta confusione e poca chiarezza su vari fonti d’informazione, e si fa un po’ fatica a capire (in qualità di piccola impresa):
– quali categorie di lavoratori (occupati, disoccupati, tutti….) si può far lavorare in maniera occasionale
– con quale tipologia contrattuale
– con quali limiti
Grazie
Ciao Stefano, la tua “curiosità” è sorprendente e a dir poco disarmante!
Mi poni una domanda che meriterebbe un trattato di diritto del lavoro e che non si può certo sintetizzarlo con delle semplici definizioni, almeno non è quello che piace fare a me.
Io preferirei, se tu sei d’accordo, rispondere ad un quesito certo, sarebbe opportuno che tu mi dica qual è il tuo dubbio e cosa riguarda te specificatamente (che mi pare stia scrivendo come potenziale committente in quanto piccola impresa), sono certa che ottenere una risposta sicura è sempre meglio che averne una aleatoria e che lascia spazio a diverse interpretazioni.
Aspetto tue notizie. Buon pomeriggio.
Buona Sera Pina,
ma questi buoni possono essere utili in senso ampio anche per “inquadrare” la persona che ti aiuta con le pulizie di casa?
Grazie per la Sua cortese risposta.
Buongiorno Lorena, seppure vero che l’art. 70 del Decreto Legislativo n. 276/2003, successivamente riformato dal Decreto Legge 112/2008, prevede la possibilità di svolgere attività lavorativa temporanea, tra gli altri, anche nel campo del settore domestico, questo non consente di sostituire il tipico “inquadramento” di un domestico in quanto le prestazioni retribuite con i voucher devono essere saltuarie e non continuative, devono configurare rapporti di natura meramente occasionale e accessoria.
Queste attività, non potendosi considerare delle categorie lavorative specifiche, non danno luogo alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari e, come più volte detto, hanno anche dei limiti reddituali da rispettare tra l’altro pure esenti da qualsiasi imposizione fiscale.
Potrai fare ricorso saltuariamente a qualcuno che ti aiuti per le pulizie di casa o per delle prestazioni occasionali (pulizie di stagione, giardinaggio, ecc.), ma non potrai sostituire il tipico “inquadramento” previsto dal contratto di lavoro di categoria.
Ti auguro un buon fine settimana.
Salve,
vorrei utilizzare i voucher per il periodo estivo, nella mia attività di bar, ho letto del limite reddituale e dei 30 giorni. Ora, posso acquistare buoni per 30 giorni e poi riacquistarne altri utilizzando la stessa persona?
Grazie
Ciao Antonella, mi sembra di capire che tu sia il committente.
Saprai già che il compenso che potrai erogare, essendo tu un imprenditore commerciale, non potrà essere superiore ai 2000 euro rivalutati annualmente a lavoratore. I nuovi voucher nel complesso non possono dare luogo a compensi (per il lavoratore) superiori a euro 5.000 e, quelli provenienti dallo stesso committente (in questo caso tu), non possono superare i 2.000 euro. Questo sta ad indicare che tu potrai nel corso dell’anno avere diversi lavoratori ai quali, singolarmente, non potrai corrispondere più di 2000 euro, pertanto, anche se successivamente alla scadenza dei primi voucher acquistati tu dovessi prenderne altri, dovrà essere diverso il lavoratore ai quali destinarli.
Spero di non averti ingenerato confusione. Buonanotte.
buongiorno,
la mia condizione è la seguente: sono in cassa integrazione in deroga fino al 7 luglio, ma avrei trovato un lavoro per queste 3 settimane rimanenti. Quale è la procedura da seguire per poter utilizzare questo sistema vaucher? devono essere fatte delle comunicazioni?
grazie e arrivederci.
Ciao Claudio, iniziamo subito col dire che è possibile continuare a percepire l’indennità di cassa integrazione solo effettuando prestazioni lavorative di tipo accessorio occasionale (quello dei voucher) e per un massimo di € 3.000 all’anno: in questo caso le due indennità sono cumulabili.
Il lavoratore, con questa tipologia lavorativa, non è tenuto ad alcuna comunicazione, a differenza del committente (datore di lavoro) che dovrà provvedere a munirsi dei buoni lavoro e ad effettuare la comunicazione preventiva all’Inail/Inps.
Non si sottoscrive il classico contratto di lavoro né si segue alcun riferimento a Contratti Collettivi, non si maturano ferie e altro, insomma, è un tipico rapporto di lavoro accessorio e occasionale, tanto che può essere espletato anche da chi, come te, è in Cassa integrazione in deroga.
Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale ed inoltre la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. La contribuzione previdenziale versata all’Inps, è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità ed assegno al nucleo familiare.
Spero di esserti stata utile e, con l’occasione, ti auguro una buona giornata.
Buongiorno Pina, io ho 16 anni di contributi all’inps versati regolarmente durante la mia attività di commerciante. Ora, ho chiuso l’attività, ma sto versando, da ormai 2 anni i contributi volontari all’Inps. Se dovessi effettuare dei lavori occasionali, retribuiti con dei voucher, posso continuare a pagare i miei contributi volontari integrandoli con i contributi versati attraverso i voucher, o sono costretta a interrompere il versamento dei contributi volontari? In sostanza, arrivata ormai a quasi 19 anni di contributi versati all’Inps con vorrei rischiare di compromettere il rendimento della mia futura pensione. La ringrazio anticipatamente dell’eventuale risposta.
Ciao Simona, la tua domanda, così come quella che mi ha posto Luciano, merita un diverso approfondimento e, non essendo mia intenzione millantare informazioni che potrebbero rivelarsi infondate o peggio fuorvianti, preferirei documentarmi prima con i colleghi che si occupano di materia pensionistica e solo dopo darvi la risposta.
Spero che nell’attesa continuiate a darmi la medesima fiducia.
A presto e buonanotte.
Pina, la ringrazio per la Sua cortese risposta e continuerò a seguirLa.
Buona serata
Ciao Pina,
riguardo all’utilizzo dei voucher, vorrei un chiarimento: sono compatibili con l’indennità di disoccupazione? Ovvero, posso essere pagata con i voucher (fino a 3000 euro netti – 2000 per committente) continuando a percepire l’indennità di disoccupazione? Quando dovrò compilare il modulo DS56 non dovrò inserire alcun dato occupazionale, vero? Grazie!
Ciao Patrizia, mi fa piacere che spazi da un argomento all’altro, ormai ti sento parte attiva di questo sito!
In merito all’Indennità di disoccupazione ASpI e alla sua incompatibilità con il lavoro occasionale accessorio, sul suo sito l’Inps scrive che se nel corso della prestazione si dovesse avere una nuova occupazione:
E’ anche assodato che “Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato”.
La circolare Inps n. 17 del 3.2.2010 specifica che:
“Le categorie di destinazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 70 del d.lgs. 276 possono essere individuate nei:
– percettori di prestazioni di integrazione salariale;
– percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili)”.
In tali casi la norma prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è, per singolo percettore, di complessivi 3.000 euro per anno solare, limite, quindi, diverso e inferiore rispetto a quello di 5.000 euro per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai fini dell’individuazione delle prestazioni occasionali.
In sintesi: coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione Aspi o Mini Aspi possono ricorrere al lavoro accessorio fino a 3.000 euro annui senza rischiare di perdere l’indennità.
Per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite di euro 3.000,00, l’interessato non è tenuto a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Che dire, spero di rileggerti presto! Buona serata.
Ottimo l’articolo però vorrei fare una domanda ed eventualmente ricevere una risposta da qualcuno (cosa incredibile INPS e sindacati brancolano nel buio pesto): a un pensionato che arrotonda il magro reddito con i voucher QUANDO Verrà corrisposta la parte spettante come ulteriore integrazione pensionistica? Considerando che si asserisce che queste prestazioni sono pensionabili forse sperano nel decesso prematuro del prestatore d’opera. Grazie a tutti Luciano
Ciao Luciano, seppure poco allegra come rappresentazione, ritenendola anch’io una considerazione affatto peregrina, mi hai strappato un sorriso.
Che dire, la tua è veramente una bella domanda. Diciamo che la mia posizione, rispetto a quella dell’Inps e dei Sindacati (del quale ultimo faccio parte), non è del tutto illuminata ma, se ci ragioniamo sopra, forse riusciremo a venirne a capo!
È pacifico che possono beneficiare del lavoro accessorio i pensionati titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.
L’Inps sul suo sito “precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione” e, tra i vantaggi per il prestatore, indica “Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari”.
A questo punto, pur non trattando materia pensionistica, posso azzardare che, raggiunto un certo importo (tieni presente che il limite reddituale è pur sempre limitato e ancor più la percentuale imputabile a contributi previdenziali), nulla vieta al pensionato (prima di accusare disturbi tali da renderlo “vulnerabile” rispetto alle congetture dell’Inps) di cumulare con i trattamenti pensionistici di cui già “gode” anche quelli derivanti dal lavoro occasionale accessorio mediante domanda di ricongiunzione.
Comunque, mi documenterò con qualche collega che tratta la materia e che non brancoli nel buio e, non appena in possesso di dati certi, renderò pubblica l’eventuale soluzione.
Spero di esserti stata utile. Buona notte.