Presi da una miriade di problemi, alcuni dei quali assumono inevitabilmente priorità nella nostra vita quotidiana, tendiamo qualche volta a trascurare o minimizzare quelle piccole cose che poi, col tempo, solo se ci vengono fatte notare, poniamo al centro della nostra attenzione.
Tra queste, le voci riportate nelle varie bollette relative alle utenze domestiche. Non lo si fa di certo per disinteresse o negligenza ma, nel tran tran, si cerca innanzitutto di rispettare la scadenza della fattura e poi, pensando di aver fatto fronte a quell’adempimento che altrimenti diventerebbe uno stress da aggiungere agli altri, riponiamo la bolletta e il relativo pagamento in un cassetto … e così fino alle successive e ancora alle altre.
Invece, se ci soffermassimo un attimo a leggere e sviscerare quelle voci elencate in perfetta simmetria, tali da non catturare nemmeno la nostra attenzione visiva, ci renderemmo conto che le varie compagnie, da quelle che forniscono energia elettrica e gas a quelle di telefonia mobile e fissa, tra le righe indicano e impongono il pagamento di alcuni titoli indebiti che necessiterebbero e necessitano di spiegazioni.
Ed è proprio alle bollette di telefonia fissa che mi riferisco in questo post in quanto ho letto che ancora oggi, malgrado la legge sulle liberalizzazioni del 2 aprile 2007, n. 40 – (recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 Supplemento ordinario n. 91) -, promulgata per favorire la competitività nel settore della telefonia abolendo le penali per il recesso anticipato, molte compagnie telefoniche, alcune solo minacciando la loro applicazione, altre invece addebitandole materialmente, hanno continuato e continuano ad imporle seppure con nomi diversi quali il cosiddetto “contributo di disattivazione”.
È innegabile che, come di solito, ma soprattutto in un periodo come questo di grave crisi economica, il consumatore/utente cerchi di cogliere al volo quelle offerte al risparmio che ritiene più consone alla propria condizione sociale e, anche per la telefonia, considerato che le proposte dei vari operatori oramai tendono al confronto concorrenziale, qualche volta si trovano delle promozioni vantaggiose, sebbene alcune regolate da piccoli passaggi che contemplano dei costi aggiuntivi circa la durata, la validità e il rinnovo del contratto, così come della sua anticipata rescissione (disdetta).
Per poter aderire alle numerose offerte sul mercato, è però necessario disdire il precedente contratto per stipularlo con il nuovo operatore e, mentre per la telefonia mobile (cellulari) questa operazione è assolutamente gratuita (a meno che non si è optato per un abbonamento comprensivo di telefonino) e si conclude di solito in pochissime ore, per la telefonia fissa, oltre ad essere un’odissea, continua ad essere applicata ancora oggi la penale per la disattivazione. In questa fase, per scoraggiare tale migrazione, ecco che viene fuori in bolletta qualcuna di quelle voci che noi non avevamo controllato e che, in base all’operatore telefonico, sono indicate con definizioni diverse, del tipo: “contributo disattivazione”, “costo per attività di migrazione”, “costo disattivazione linea”, “importo per dismissione”, “corrispettivo recesso anticipato” o ancora “disattivazioni anticipate”, ecc..
Dev’essere chiaro che, comunque vengano precisate, sono assolutamente illegittime, così come stabilito dalla norma sopra richiamata, che per opportunità ritrascrivo nella parte pertinente, e, in quanto tali, non possono essere chieste:
“Allo scopo di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe e di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio:
- è fatto divieto agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto;
- è vietato prevedere scadenze di utilizzo del traffico o del servizio acquistato;
- è obbligatorio per gli operatori della telefonia mobile garantire maggiore trasparenza nell’indicazione delle tariffe, evidenziando l’effettivo costo del traffico telefonico comprensivo di tutte le voci che lo compongono;
- è prevista per gli utenti la possibilità di recedere dal contratto stipulato con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, in qualsiasi momento e senza spese non giustificate. Gli operatori non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Gli utenti hanno altresì la possibilità di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati”
Se la pretesa dovesse essere avanzata, come soventemente accade, il consumatore può (deve) intanto contestare tempestivamente l’illegittima richiesta con una raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente alla Compagnia telefonica inosservante della legge e, in mancanza di esitazione, rivolgersi o alle Associazioni di Consumatori o direttamente all’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) territorialmente competente compilando online un formulario predisposto al fine.
Fermo restando che le dinamiche concorrenziali rappresentano sempre e comunque per il consumatore una possibilità di risparmio da non perdere, per mia esperienza personale devo dire che, quelle poche volte che ho cercato di cambiare operatore telefonico, non ho tanto temuto le complicazioni burocratiche e costi imprevisti ma, intrapreso l’iter, ho dovuto mio malgrado constatare che il passaggio non era per nulla scorrevole, ho dovuto sottostare a blackout del servizio per giorni e mesi, a tempi di attivazione proibitivi che, almeno per quanto riguarda il mio caso, non sono mai stati rispettati, costringendomi a costi aggiuntivi per la connessione Internet e a numerosissime telefonate, per alcuni gestori pure a pagamento, oltre che molteplici email e, in ultimo, anche qualche denuncia all’Agcom. Scoraggiante, lo ammetto!
Post correlati:
- Ancora su telefonia fissa: aumenta il canone dall’1 aprile 2013 20 gen 2013
- Dacci un taglio! 5 gen 2012
Commenti
3 risposte a “Le penali “camaleontiche” delle compagnie telefoniche”
[…] Le penali “camaleontiche” delle compagnie telefoniche 19 gen 2013 […]
[…] Le penali “camaleontiche” delle compagnie telefoniche 19 gen 2013 […]
[…] Le penali “camaleontiche” delle compagnie telefoniche 19 gen 2013 […]