Leggere e Studiare Alleggeriscono Dichiarazione dei Redditi

Ebbene sì: ancora una volta ci troviamo di fronte all’ennesima incongruenza e inconcludenza delle nostre leggi. Appena un anno fa capeggiava dappertutto la notizia innovativa dell’utilizzo dei testi scolastici digitali, degli e-book e degli e-reader a scuola (libri in formato digitale che si presentano come i nostri file su computer) in sostituzione degli ormai superati testi stampati su carta! I titoli erano avvincenti e accaparranti: rivoluzione digitale a scuola, tablet scolastico, zaini meno pesanti, risparmio per le famiglie sul caro libri, istruzione all’avanguardia, leggere in un click, rivoluzione digitale, ecc. ecc..

Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: IL VERO PINOCCHIO È IL GOVERNO: STRAVOLTE LE DETRAZIONI SUI LIBRI.

Era talmente verosimile come notizia che anche il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) si era premurato ad emanare una circolare, la n. 18 del 9 febbraio 2012 (Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013 – Indicazioni operative) con cui elargiva dettami e obblighi che, col senno del poi, non è un danno che solo una minima percentuale l’abbia presa sul serio precipitandosi ad acquistare il nuovo strumento di studio! In effetti, qui verrebbe da citare un modo di dire che io conosco in siciliano e che ho tratto da questa pagina “Prima ‘a zzotta e poi ‘u cavaddu” (prima il frustino e poi il cavallo: compri per prima la cosa inutile e poi quella utile). Come sempre le nostre leggi sono sempre fatue, le uniche che riescono bene e che permangono sono quelle che non contemplano diritti ma doveri in capo al cittadino.

D’altronde, dopo aver letto, nella sopracitata circolare:

“Adozioni in forma mista

1. Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013, presentano una novità di assoluto rilievo, in quanto, come è noto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei.

A tale proposito, in relazione alla cadenza pluriennale delle adozioni, si forniscono le  seguenti indicazioni:

1.1. I libri di testo in adozione dall’anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la prima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.

1.2. Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente una duplice scelta nel caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: il mantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet ovvero la scelta di un diverso testo nelle medesime forme.

1.3. I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale.”

Come non crederci!

Non hanno fatto i conti, però, con gli editori e le famiglie, visto che le belle promesse erano (e saranno) tutte a carico delle tasche delle famiglie degli studenti, stante che il tablet dev’essere acquistato; dell’eventuale intervento tecnico in caso di mal funzionamento o altro se ne deve occupare lo studente. Sembra che il risparmio rispetto all’acquisto del cartaceo (prima tra l’altro che si parlasse di questa detrazione del 19% introdotta con gli acquisti dei libri da quest’anno) sia talmente minimo da non rivelarsi così importante.

Un boato inutile, dunque, tanto che di lì a poco, con il decreto legge Sviluppo, è stata rinviata l’adozione dei testi scolastici digitali vanificando tutte le precedenti promesse e smorzando gli entusiasmi di chi già si vedeva sui banchi di scuola in tenuta e formato futuristico, immaginando lezioni “al tocco” (o touch); lavagne digitali, slider e altro e invece … ahimè … ancora banchi anteguerra; sedioline proibitive per stature giovanili; 6 attaccapanni ad estrazione (sì, avete capito bene, estrazione del fortunato che quel giorno ha la possibilità di utilizzarlo al pari di altri 5 compagni di classe); il tutto in aula 4 x 4 (non fuoristrada né a trazione integrale) ma fuori misura (sottodimensionata) per contenere 32 studenti che, manchevoli del riscaldamento o vittime del suo malfunzionamento, tendono a tenersi al caldo stando TROPPO vicini, ma anche questa è socializzazione, modernità insomma!

Questa la parte critica. Ora, invece, passiamo alla notizia che dovrebbe rallegrarci: dal 2014 (con dichiarazione dei redditi dell’anno successivo) e fino a tutto il 2016 si avrà la possibilità, nei termini e modi che esporrò di seguito, di portare in detrazione il costo dei libri scolastici e di altri testi di lettura che non siano e-book. Tempismo perfetto insomma: tra qualche anno i libri scolastici dovrebbero essere sostituiti proprio da quelli digitali.

Con Decreto Legge n. 145 del 23.12.2013 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 – in vigore dal 24 dicembre 2013), all’art. 9 sono state previste “Misure per favorire la diffusione della lettura”. L’appena citato articolo 9 così recita:

“1. Nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, è disposta l’istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d’imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell’ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell’anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.

3. L’acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del credito d’imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonchè ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.

5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

6. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al presente articolo, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all’entrata del bilancio dello Stato.”

Cosa significa?

Dal 2014 e fino al 2016 si potranno portare in detrazione sulla nostra dichiarazione dei redditi le spese effettuate per l’acquisto di libri scolastici, universitari e di lettura. Questo beneficio fiscale varrà sia per il contribuente cosiddetto “persona fisica” (dotato di codice fiscale) che per quello “persona giuridica” (in possesso di partita Iva).

La percentuale di detraibilità sarà del 19% su un tetto di spesa di massimo € 2.000, di cui € 1.000 per testi scolastici ed universitari ed € 1.000 per tutte le altre pubblicazioni identificate con il codice ISBN e EAN.

Al pari di altri documenti fiscali che servono per la loro detraibilità sulla dichiarazione dei redditi, anche l’acquisto dei libri dovrà essere documentato non certo con uno scontrino “generico” bensì con regolare fattura, che i negozianti dovranno formalizzare con tanto di codici identificativi come sopradetto, riportando i vari titoli e differenziando pure se si tratta di testi scolastici/universitari o di altre pubblicazioni. Anche se, in merito, c’è da dire che alcuni testi cosiddetti di lettura sono anche impiegati come libri scolastici ed universitari e, in quanto tali, dovrebbero (ma mi chiedo con quali modalità) rientrare nei 1000 euro corrispondenti alla fascia di studio e non anche di lettura.

Ridisegnare la didattica sostituendo il cartaceo con dei tablet o con altri sistemi informatici non cambierà certo le cose, quello che conta nel nostro ordinamento scolastico è ben altro; direi che, prima di passare allo studio “tecnologico”, sarebbe appena il caso di rottamare ciò che di veramente stantio c’è nella scuola e rimodernare, con la stessa gradualità che si prevede per il cambiamento di cui trattasi, gli ambienti e gli arredi in cui i nostri ragazzi passano metà della loro giornata, che si dia spazio all’edilizia scolastica, che si presti attenzione alla stabilità strutturale dei nostri istituti scolastici, alla salubrità degli stessi, alla loro messa in sicurezza e all’abbattimento delle ancora numerose esistenti barriere architettoniche, che si amplino e/o si dotino di palestre degne di essere chiamate tali e tanto altro ancora.

Si parla di dotazioni, supporti tecnologici e piattaforme che il Ministero dell’Istruzione dovrebbe mettere a diposizione degli istituti scolastici e degli editori, affinché i docenti possano consultare e scaricare online la demo illustrativa dei libri di testo in versione mista e digitale.

Come riuscire a credere in tanta solerzia, e io per prima che sono siciliana, se ancora nel 2014 esistono delle figure professionali con la qualifica di “commessi di piano“  o “camminatori” che altro non sono che delle persone che hanno il compito di spostarsi da una stanza all’altra del palazzo regionale siciliano per trasportare documenti, faldoni, pratiche, dossier, fascicoli e fogli di carta di ogni genere? Non sarebbe utile una piattaforma tecnologica in tal senso?

Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: IL VERO PINOCCHIO È IL GOVERNO: STRAVOLTE LE DETRAZIONI SUI LIBRI.


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