Rivelando un pizzico di amarezza, avevo concluso un mio precedente post sull’argomento bollette energia elettrica e gas (2013) come segue:
“Ho esordito considerando questa notizia [riguardante l’obbligatorietà dell’avviso con raccomandata prima del distacco della luce] buona a metà non certo per ingratitudine o per spregio alla soprastante iniziativa, ma in quanto mi avrebbe fatto piacere che potessero essere rivisti anche i tempi, a mio avviso troppo risicati, per pagare l’insoluto (solamente 20 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione) e anche che potessero essere previste ulteriori forme e possibilità di rateizzazione che ad oggi, purtroppo, in presenza di una richiesta precedentemente avanzata e in corso, non vengono accordate. Tutto questo ritengo non abbia senso in quanto la fatturazione dei consumi è costante e ovviamente si sovrappone alle precedenti rate facendo divenire questo ciclo come il cane che si morde la coda così svilendo chi vorrebbe pagare ma, privo di mezzi finanziari, non riesce a farlo se non frazionando gli importi. Spero che questa decisione torni a garantire il diritto sacrosanto di potersi difendere, senza soccombere al volere e potere dei più forti.”
Ebbene, con Comunicato dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) del 5 giugno 2015, si è reso noto il contenuto della Delibera del 29 maggio 2015 n. 258/2015/R/com (vedi scheda tecnica). Un provvedimento che “modifica e integra la disciplina relativa alla morosità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e procede ad una revisione della procedura di switching nel settore del gas naturale al fine di ridurne le tempistiche”.
Cosa significa in pratica e cosa serve sapere a noi utenti/clienti?
Il fenomeno della morosità nel settore delle utenze domestiche, considerato il perdurare della situazione di crisi economica, sta assumendo dimensioni particolarmente rilevanti e, al fine di evitare la sospensione della fornitura, l’Autorità, adottando una nuova versione del Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE), ha ritenuto di tutelare maggiormente i clienti finali che si trovano nello stato di morosità. In tal senso si è allungato il tempo a disposizione del consumatore per rateizzare le bollette di elettricità e gas anche DOPO la scadenza di pagamento, consentendo così di recuperare del tempo prezioso.
Fermo restando che la rateazione dev’essere obbligatoriamente concessa al cliente se siamo in presenza di un conguaglio o di anomalie del contatore non imputabili al consumatore, precedentemente la rateizzazione bollette si poteva chiedere solo se l’utente non aveva già una dilazione in corso (o peggio una comunicazione di costituzione in mora) e se la fattura non era ancora scaduta.
Era dunque necessario inoltrare richiesta al fine entro 20 giorni dalla data di emissione. Ora, invece, i clienti serviti in regime di tutela potranno chiedere il pagamento a rate entro 10 giorni dopo la sua scadenza facendo diventare complessivamente 30 i giorni utili per avanzare domanda di rateizzazione, e non più 20.
Maggiore garanzia è stata anche prevista in favore di coloro che non possono provvedere regolarmente al pagamento delle bollette di luce e gas e sono già stati destinatari di una costituzione in mora. Essi, infatti, si vedrebbero sospendere la fornitura di luce e gas, ma, prima che ciò accada, è stato imposto alle società eroganti il servizio di attenersi alle seguenti condizioni:
• tutte le fatture non pagate, comprese quelle già oggetto di separata richiesta di pagamento, devono essere riepilogate in unica richiesta di messa in mora con riportata la nuova scadenza per pagare e la data in cui potrà essere sospesa la fornitura;
• l’Ente che provvede al servizio, se non rispetta le previste prescrizioni procedurali (cioè il mancato invio della comunicazione di messa in mora oppure, malgrado l’invio, il mancato rispetto delle tempistiche), non può sospendere la fornitura, per cui fa scattare degli indennizzi automatici (20 o 30 euro) nei confronti del cliente. Inoltre non può rivendicare somme per la sospensione o riattivazione del servizio e deve dare seguito ad ogni reclamo scritto del cliente.
Occhio, però: per i clienti con morosità reiterata, nel caso non abbiano diritto al bonus sociale, l’AEEGSI ha stabilito che si potrà invece prevedere la possibilità di un incremento del deposito cauzionale, con una riduzione dei tempi obbligatori per il pagamento delle bollette dalla costituzione in mora (10 giorni circa rispetto ai 20 previsti per tutti).
Purtroppo, a mio parere, i cosiddetti “indennizzi automatici” a favore dei clienti sono troppo esigui perché le Aziende di fornitura di energia e gas si facciano scoraggiare dal perpetrare condotte deplorevoli. D’altronde, è notorio che anche le milionarie multe applicate dall’Autorità Garante non mi pare abbiano arginato o interrotto comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori!