Non è la prima volta che, appresa una notizia, appena il tempo di somatizzarla e a distanza di pochissimo cambia, così ingenerando confusione.
Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: ASSICURAZIONE AUTO 2015: CESTINEREMO IL CONTRASSEGNO?
Questo è quanto avvenuto in ordine alla Responsabilità Civile per le Auto (RCA). Tutto trae origine dall’articolo 22 del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, che ha previsto l’inserimento di un articolo 170-bis al Decreto Legislativo n. 209/2005, meglio conosciuto come Codice delle Assicurazioni Private e nello specifico riguardante l’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.
Al riguardo ho scritto l’8.11.2012 Ennesimo “pacco sorpresa”. L’RCA per l’auto va pagata entro la scadenza evidenziando che: “… mentre finora, quando avevamo la polizza auto in scadenza, con la clausola del suo tacito rinnovo poliennale, potevamo contare, grazie all’art. 1901 del codice civile, su una tolleranza di 15 giorni per la copertura e dunque, cosa non di poca importanza, anche per posticipare di qualche giorno il pagamento del premio, ora, per tutti i contratti stipulati prima e dopo il 20 ottobre 2012, alla scadenza e comunque a partire dal 1° gennaio 2013 non potremo più beneficiarne …”.
Trascorso circa un mese, sempre sullo stesso tema, è stata fatta marcia indietro nel Decreto Sviluppo Bis, di cui ho avuto modo di trattare nel mio post Dietrofront su tolleranza scadenza polizza assicurativa scrivendo appunto “… la copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza assicurativa dovrà continuare ad essere garantita anche se il consumatore decide di non rinnovarla con la vecchia compagnia per stipularla con una nuova”.
È pacifico che munirsi di assicurazione è indispensabile per tutelare se stessi e gli altri e, anche se è previsto il cosiddetto Fondo di Garanzia Vittime della Strada a difesa di chi subisce il danno, non è comunque giustificabile tale mancanza.
Nel frattempo di questo altalenare, però, rimaneva inalterato quanto previsto dal codice della strada in merito alle contravvenzioni per la mancata esposizione del nuovo tagliando assicurativo, condizione questa multabile ai sensi dell’art. 180 e 181 del Codice della Strada, Titolo V, aggiornato al 19.02.2013.
Recentemente è stata emanata la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013, all’oggetto “Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 – Tacito rinnovo delle polizze assicurative” che, tra le altre cose, dice:
“… Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all’operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell’illecito anche sull’applicazione dell’articolo 193 del C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.”
È chiaro che non può essere più multato colui che, in attesa di sottoscrivere un altro contratto assicurativo in tempo utile, per i 15 giorni successivi alla scadenza conduce un mezzo continuando ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti (sempre che l’assicurato non abbia espressamente richiesto la disdetta assicurativa).
Al riguardo, reputo esplicativi anche i seguenti due articoli che ho letto in rete. Uno è l’articolo sulle “Sanzioni per circolazione di veicolo senza assicurazione”, tratto dal sito dell’Associazione Foxpol, nella parte in cui si parla di:
“MANCANZA MOMENTANEA DEI DOCUMENTI ASSICURATIVI
Il conducente che circoli sprovvisto del certificato di assicurazione o che non espone in modo visibile il contrassegno non può essere punito, in modo automatico, con le sanzioni previste dall´art. 193 CDS per mancanza di copertura assicurativa.
Infatti, in questi casi, salvo che non sia provato, al momento dell´accertamento, che il veicolo era effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste:
• dall´art. 180 CDS per aver circolato sprovvisto del certificato di assicurazione, pur essendone in possesso;
• dall´art. 181 CDS per non aver esposto in modo visibile il contrassegno,
accompagnate dall´intimazione a presentare il documento entro un determinato tempo.”
L’altro si trova sul blog Assicuri.com, è del 25 febbraio scorso e reca il titolo “Mai più multa per mancata esposizione nei 15 giorni”. Si esprime così:
“Insomma, non è più necessario che la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani verifichino la continuità assicurativa, e per 15 giorni dopo la scadenza si può continuare ad esibire tranquillamente il contrassegno dell’anno precedente. Abolizione della sanzione per mancata esposizione tra il 5° e il 15° giorno: un vantaggio specialmente per le assicurazioni online.”
Sintetizzando, potrei concludere affermando che, se un automobilista circola con la propria vettura senza avere sul parabrezza il NUOVO tagliando assicurativo, non incorre nella multa per mancata esposizione.
Ma, considerato che i tempi di rodaggio della cosiddetta macchina burocratica sono ben lontani da quelli che, diversamente, sono pretesi dal cittadino sui tempi di adeguamento e soprattutto di adempimento, suggerirei per chi ha il tagliando assicurativo, scaduto o in corso di validità, di esporlo in bella vista sul parabrezza del proprio automezzo per evitare di correre il rischio contravvenzione.
Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: ASSICURAZIONE AUTO 2015: CESTINEREMO IL CONTRASSEGNO?
Commenti
28 risposte a “Mancata esposizione del NUOVO tagliando assicurativo. Multa sì, multa no!”
Avrei un paio di domande da fare in merito alle assicurazioni, la prima è
ho acquistato ina macchina alla quale ho passato l’assicurazione di quella che ho fermato e dovrei vendere, la macchina senza assicurazione si trova su proprietà privata e recintata, quanto tempo posso tenerla senza essere obbligato a fare una nuova assicurazione se non la vendo?
la seconda domanda è ho una macchina con l’assicurazione scaduta da due giorni, quando faccio la nuova assicurazione con altra compagnia devo pagare dalla data di scadenza della polizza? dato che questa macchina per ora e fino ad ottobre sta ferma.
Grazie per una sollecita risposta
distinti saluti Fabrizio
Ciao Fabrizio, che io sappia l’obbligo di assicurare un mezzo vige solo quando questo è in circolazione o, anche se fermo, si trova su una pubblica via. Non mi sembra questo sia il tuo caso poiché la tua macchina dici che si trova su proprietà privata e, soprattutto, recintata e non aperta alla circolazione.
In merito alla tua seconda domanda, mi pare di capire che tu l’assicurazione non intenda rinnovarla e nemmeno con la stessa Compagnia e dunque non conti nemmeno di sospenderla. Pertanto, fermo restando che anche quest’auto non potrà rimanere in sosta sulla pubblica via senza copertura assicurativa, sarai obbligato a fermare anche questa in luogo non pubblico e recintato.
Come saprai, sono state abolite le clausole del tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria RC auto, di conseguenza, se il contraente non consente al rinnovo, la Compagnia è tenuta solo per i quindici giorni successivi a mantenere attiva la copertura fino al pagamento del nuovo premio. Se questo non avviene, il contratto per quella Compagnia è chiuso e il mezzo, a meno che nel frattempo non sia stato assicurato con altra Compagnia, risulterà privo di assicurazione. E’ ovvio che se il tutto viene ripreso nell’arco di quei quindici giorni di copertura e con la medesima Compagnia, sei tenuto a pagare dall’ultima scadenza poiché è come se non vi fosse stata interruzione. Se deciderai di farti assicurare il mezzo da altra Compagnia, come mi pare tu stia prospettando, puoi iniziare il rapporto quando riterrai più opportuno e concordare con la stessa se ci sono i termini per una eventuale interruzione fintanto che non la rimetterai in circolazione.
Spero di aver compreso tutto ciò che hai chiesto, laddove mi fosse sfuggito qualcosa, rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito. Nel frattempo, ti auguro una buona giornata.
Grazie !!!!
Salve ho la mia assicurazione che scade il 27 agosto la devo rinnovare , ma la mia assicurazione riapre dalle ferie il 2 settembre , se vengo fermato dalla polizia cosa rischio ???
Ciao Gennaro, nella situazione che esponi – e comunque entro i 15 giorni seguenti la scadenza della tua assicurazione – se dovessi essere fermato da una pattuglia delle Forze dell’Ordine intanto non rischi la sanzione per la mancanza della copertura assicurativa (che sarebbe la più grave) e, se nel frattempo continuerai ad esporre sul parabrezza il VECCHIO tagliando assicurativo e a tenere tra i tuoi documenti di viaggio il certificato assicurativo SCADUTO, non rischi nemmeno la sanzione per mancata esposizione.
Almeno questo è quello che si legge nella circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013 che ho linkato nel mio post e che, nella parte che ci riguarda testualmente si esprime come segue:
Concludo con un passaggio già scritto nel mio post:
Ti auguro una buona giornata.
Salve, l’altro ieri sono stato fermato dai carabinieri con la mia nuova auto e visto che il mio assicuratore ha preso da poco una nuova compagnia assicurativa mi ha assicurato la mia vettura ma non mi ha rilasciato l’originale della polizza in quanto provvederà a farlo a giorni. L’assicuratore mi ha rassicurato dicendomi che non vi è più la multa per la mancata esposizione e pertanto anche una copia dell’assicurazione basta per essere a norma purché sia regolarmente pagata. Bene, i carabinieri volevano multarmi e sequestrare anche il veicolo, dopo una lunga diatriba, avendo capito la mia innocenza, fortunatamente hanno deciso di non multarmi ma mi hanno invitato a ritirare con estrema urgenza il ritiro dell’originale e ad esporrò regolarmente in quanto a loro giudizio nulla di quanto diceva l’assicuratore era vero. Quindi che dei due ha ragione? Come dovrei comportarmi? Grazie per la cortese risposta.
Ciao Giovanni, sappiamo che le leggi sono sempre vaghe e lasciano spesso spazio a diverse interpretazioni.
Mi sembra di capire che tu avessi con te una copia dell’assicurazione: di quale? Se parliamo di quella nuova, perché avresti dovuto avere una fotocopia piuttosto che l’originale? Da ciò che scrivi (o da ciò che sto interpretando) tu non avevi con te né il contrassegno né il contratto assicurativo, anche se scaduti, della precedente auto, ma immagino che tu abbia trasferito l’assicurazione vecchia sulla nuova vettura. In poche parole: il tuo assicuratore cosa ti ha fornito in fotocopia?
La pattuglia potrebbe avere ragione poiché, per non incorrere nella multa per mancata esposizione, bisogna avere comunque i precedenti documenti (in originale), anche se scaduti, sia sul parabrezza (contrassegno) che tra i documenti di viaggio (contratto assicurativo). Probabilmente non ti hanno multato poiché durante il tuo fermo hanno assunto delle informazioni sulla veridicità delle tue affermazioni, visto che tramite la loro centrale potrebbero sapere appunto se o meno il mezzo è coperto da assicurazione, ma sarebbe utile sapere che tipo di fotocopia ti ha fornito il tuo assicuratore per avere le idee più chiare.
Sicuramente è utile poter documentare il pagamento dell’assicurazione, ma non certo con una fotocopia che si può facilmente contraffare! Diciamo pure che il tuo assicuratore si sarà affidato alla comprensione di chiunque ti avesse fermato per un controllo!
Per mia curiosità personale mi piacerebbe sapere che tipo di fotocopia hai esibito e anche se l’invito della pattuglia era limitato ad esporre l’originale o anche a produrre loro copia presso la caserma. A presto.
Ringraziando anticipatamente per celere e gradita risposta, preciso che ho acquistato una nuova auto (aziendale) quindi ovviamente non ero in possesso del vecchio contrassegno. L’assicuratore mi ha fornito solo la fotocopia della prima pagina del contratto, cioè la pagina dove c’è il cedolino questo perché lui si appoggia su un’unaltra agenzia in paese diverso. Ho pagato l’assicurazione con bonifico ma quel giorno, essendo tranquillo per le rassicurazioni ricevute dall’assicuratore, non misi la copia del pagamento in auto per poter dimostrare quanto dichiaravo. I carabinieri mi fecero andar via sostenendo che sarei dovuto andare subito a prendere l’originale in quanto se altre pattuglie mi avrebbero fermato avrebbero sicuramente applicato la normativa sequestrando l’auto e multando i per la mancata esposizione. L’ assicuratore ancora oggi continua a sostenere che non è così e che io ero in regola anche con la fotocopia. Chi ha ragione? Chi è che interpreta male la norma? Grazie ancora.
Decisamente l’assicuratore! E’ lui che interpreta male la norma.
Hai trovato una pattuglia “tranquilla”; non avrebbero potuto di certo sequestrarti il mezzo poiché è consentito loro controllare tramite la Centrale se o meno quel mezzo risulta coperto di assicurazione e, da ciò che esponi, il pagamento perché la polizza andasse in copertura era stato effettuato, ma la mancanza del contrassegno (nemmeno esposto), così come dell’importante certificato di assicurazione (tenuto tra i documenti di viaggio), avrebbe legittimato la pattuglia a farti la multa per la mancata esposizione e a pretendere la consegna presso una qualsiasi caserma degli originali mancanti.
Se avrai modo di leggere alcune mie risposte precedenti, potrai tu stesso renderti conto che il tuo assicuratore ha … cercato di sanare un suo inadempimento a scapito tuo. La prossima volta saprai come comportarti.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Grazie mille e complimenti per il sito e soprattutto per la gestione.
Bravissima Pina
Ciao Fabio, è sempre bello e gratificante ricevere apprezzamenti; considerata la genericità del tuo … lo riterrò un complimento per i contenuti e l’utilità del mio sito!
Grazie ancora. Ti auguro una buona giornata.
Salve,
il mio problema è molto simile a quello di Sara.
In pratica non ho consegnato presso il comando dei vigili i documenti attestanti l’effettiva assicurazione.
La mia domanda è la seguente: l’invito a mostrare i documenti è scritto nel verbale o basta che sia detto a voce dal vigile del fermo?
Ringrazio per la gentil risposta,
Cordiali saluti.
Ciao Carlo, a dire il vero ci sono casi in cui l’invito da parte della pattuglia è stato formulato solo verbalmente e altri, questi ultimi più frequentemente, in cui è stato pure riportato a penna in calce al verbale. Raramente è accaduto che gli agenti abbiano omesso di riferire al conducente questa incombenza. Tra l’altro, è lo stesso articolo 180 del codice della strada che lo prevede e, visto che la legge è implacabile, la responsabilità di tale “dimenticanza” ricade interamente sull’interessato.
L’unica cosa che invece è il caso di attenzionare è la richiesta di attestazione dell’avvenuta presentazione dei documenti portati in visione presso il Comando che ha elevato la multa, o qualsiasi altro al quale ci si è rivolti per dare seguito a tale adempimento, poiché sono stati rilevati casi in cui, non avendo nulla che potesse dimostrare l’avvenuta presentazione, ci si è visti recapitare a distanza di tempo nuovi e più onerosi verbali ai quali, purtroppo, non ci si è potuti opporre per mancanza di cosiddette “pezze d’appoggio”.
Ti auguro un buon proseguimento di serata.
Salve sono antonio, l’assicurazione era scaduta da tre giorni circa , gli agenti non hanno fatto nessun tipo d accertamentomi hanno contestato l’art 180 cioè la mancata esposizione del nuovo tagliandino assicurativo. L’importo della multa e’ d 41€. Grazie x la sua disponibilità.
Buonasera Antonio, dall’importo della multa elevata mi pare di capire che si siano “appigliati” alla mancata esibizione del certificato assicurativo scaduto e non anche per l’esposizione del contrassegno.
Sai bene che oltre al contrassegno, tra i documenti necessari per la guida di un veicolo, è previsto il certificato assicurativo che, seppure non esposto, va esibito se richiesto (anche quando è scaduto).
Consigliarti di opporti alla multa, a questo punto, mi sembra un po’ azzardato, diversamente sarebbe stato se la contravvenzione l’avessero comminata sull’esibizione del contrassegno scaduto da appena tre giorni.
Io non posso certo impedirti di agire come riterrai più opportuno, ma anche rivolgendoti al Giudice di Pace, ora dovresti pagare un importo che si aggira intorno ai 40 euro e, per un risultato … molto incerto, non so fino a che punto convenga insistere.
Buon proseguimento di serata.
Buongiorno,ho prestato l’auto ed il mio amico ha dimenticato di esporre il nuovo contrassegno ed ha pagato la multa di 16,00 Euro.Successivamente mi arriva a casa nuovamente la multa da pagare, e sapendo di averlo già fatto la cestino senza accorgermi che nell’ultima riga mi chiedevano di esibire il mio contrassegno al Comando di Polizia. Oggi mi arrivano Euro 440,00 da pagare per non aver dimostrato di essere in possesso dell’assicurazione. Io l’assicurazione però l’ho pagata ed ho la documentazione comprovante, ho solo omesso di andare alla Polizia per dimostrarlo. Euro 440,00 sono tantissimi ! Non c’è modo di fare ricorso ?
Buongiorno Sara, l’art. 180 del codice della strada (Possesso dei documenti di circolazione e di guida), al suo comma 8, così recita:
Alla luce di questo e da ciò che riferisci non mi pare vi siano estremi di ricorso, anche se nessuno ti vieta di farlo o di consultare un professionista “più rassicurante”. In alcuni casi può valere la pena impugnare un verbale, in altri si può anche incorrere nel pagamento di maggiori somme, maggiormente se già a priori mancano i presupposti per un buon esito del ricorso stesso. Se dovessi decidere comunque di fare ricorso, al Prefetto o al Giudice di Pace che sia, segui bene i termini entro i quali agire, dovrebbe essere tutto riportato nell’atto che ti è stato notificato. Viceversa, per non incorrere nel doppio della sanzione, pagala entro la scadenza indicata.
Mi dispiace non essere riuscita a limitare questo tuo problema. Ti auguro una buona giornata.
Salve vorrei esporre il mio problema. Giorni fà sono stato contravvenzionato da una pattuglia delle Forze dell’Ordine in quanto avevo il tagliandino assicurativo esposto con validità scaduta. Spiegato che si trattava di una scadenza semestrale e che quindi attendevo l’altro tagliandino da parte dell’assicurazione per esplorlo nel parabrezza, l’agente non ha voluto sapere spiegazioni e pertanto sono stato contravvenzionato per la mancata esposizione.
La mia domanda è questa. Posso contestare il verbale in base alla nuova circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013.
Grazie a presto.
Ciao Antonino, non leggo nella tua esposizione dei fatti da quanto tempo avevi il tagliandino assicurativo scaduto, ma il tuo riferimento alla scadenza semestrale lascia spazio ad interpretazioni.
Prima di confermarti la fattibilità della contestazione del verbale, ai sensi della circolare da te indicata, mi soffermerei un attimo sull’importo della multa che ti hanno elevato, sui giorni trascorsi dalla scadenza della polizza assicurativa (anche se semestrale) e se la pattuglia ha omesso di effettuare indagini sulla reale copertura assicurativa della tua auto.
Fammi sapere. Grazie e a presto.
Scrivo per un problema simile, la mia assicurazione è scaduta il 2 giugno e l’ho rinnovata qualche giorno prima in modo da non incorrere nei problemi dovuti ai tempi tecnici della spedizione (directline rilascia una copertura urgente che dura 5 giorni, quindi fino al 7), attualmente ancora non ho ricevuto il contrassegno e il contratto per cui se mi dovessero fermare dal 17 in poi sarei passibile di multa?
Preciso che l’assicurazione è rimasta la stessa e che ho il tagliando della scadenza precedente, grazie mille, Andrea.
Buongiorno Andrea, quello che esponi tu è il tipico problema delle Compagnie assicurative online: si risparmia ma alcune non riescono a rispettare i tempi di invio dei contrassegni né dei contratti assicurativi.
Ad ogni buon conto, considerato che tu hai già provveduto al rinnovo della stessa, così come ho suggerito a Fortunato in una precedente risposta, continua a tenere esposto il tagliando scaduto e porta con te tutto ciò che potrebbe venirti utile per documentare l’avvenuto pagamento per il rinnovo della polizza (bonifico, bollettino, ecc.).
Sappi che incorrerai ugualmente nella multa per la cosiddetta mancata esposizione se non avrai sul parabrezza il contrassegno e se dovessi non avere con te il vecchio contratto assicurativo.
Cosa diversa e più grave – perché a quel punto saresti considerato privo di copertura assicurativa – sarebbe se tu dopo la scadenza della polizza precedente non avessi provveduto al rinnovo o avessi fatto la disdetta, in tal caso, previa indagine al fine presso le loro centrali operative, le Forze dell’Ordine che effettuano il controllo non avrebbero alcuna difficoltà a verificarlo.
Spero tu non ti imbatta in una pattuglia … rigida!
Ti auguro una buona giornata.
Quindi per chiarezza se io avessi l’assicurazione scaduta da meno di 15 giorni, ma non espongo il tagliandino scaduto sono comunque passibile della multa del 181 c.d.s.?
Ciao Armando, sì, se dovessi trovarti nella condizione da te esposta, saresti passibile della multa e ciò in quanto saresti tenuto a lasciare esposto quello già scaduto che, ovviamente, dovrebbe essere in fase di rinnovo.
Buon pomeriggio.
Nel caso di cambio moto per vendita, per quanti giorni si può circolare con la moto nuova mostrando una fotocopia del nuovo talgiando che arriverà per posta? In questo caso la polizza è già stata emessa da 6 mesi sulla vecchia moto e si tratta di aggiornare la targa ed i dati della moto ma il contratto resta identico. GRazie.
Ciao Fortunato, in merito al tuo quesito, che io sappia, dovrebbe essere sufficiente che tu ti munisca, oltre che della fotocopia del nuovo tagliando assicurativo (che arriverà per posta e che sarebbe il caso di sollecitare comunque), anche e soprattutto della dimostrazione dell’avvenuto pagamento della polizza in questione, documentato con copia del bonifico e/o del bollettino e/o altro sistema di pagamento “tracciabile”.
In questo caso, se durante la circolazione del mezzo si dovesse incorrere in un controllo da parte degli Organi preposti, si potrebbe evitare la multa esibendo anche l’attestazione di pagamento. Uso il condizionale in quanto non è detto che ci si imbatta nell’agente disponibile a “passarci sopra”; si potrebbe anche trovare quello più ligio e incorrere in un problema che mi pare sia “prassi consolidata” di alcune Compagnie assicurative online che, pur offrendo un certo risparmio, alla fine lo vanificano con simili comportamenti omissivi mettendo in crisi l’automobilista che, malgrado il pagamento, non può disporre ed esporre l’indispensabile contrassegno.
Ad abundantiam porterei con me anche la copia del contratto di vendita della moto e ogni altro documento idoneo a dimostrare il momentaneo disagio dovuto alla mancata tempestiva consegna del contrassegno dell’assicurazione (così come del necessario certificato di assicurazione – ben diverso dal contrassegno), utile a dimostrare l’avvenuta stipula del contratto e la regolarità dei pagamenti da parte tua; irregolarità tra l’altro non dipendente dalla tua volontà o da tua inerzia ma, probabilmente, da problemi organizzativi della tua Assicurazione.
Ti ringrazio per la possibilità di chiarimento apportato col tuo prezioso contributo e, con l’occasione, ti auguro una buona giornata.
Occorrebbe modificare l’ultima frase a chiosa dell’articolo dal momento che se gli agenti vedono un contrassegno scaduto da oltre quindici giorni sono legittimati a contestare le sanzioni al Cds:
Ciao Matteo, ho letto il tuo suggerimento e, correggimi se sbaglio, la tua affermazione sembra collimare con la mia.
Infatti, in quella frase a cui penso ti stia riferendo tu, ho scritto che sarebbe il caso di esporre in bella vista il tagliando, anche se scaduto, ma era riferito al VECCHIO talloncino che, se scaduto da MENO di 15 giorni scongiura (o scongiurerebbe da ciò che adesso stai sollevando tu) l’elevazione della multa per mancata esposizione, stante la possibilità di poter disporre ed esporre il NUOVO non da subito ma anche dopo qualche tempo che, in ogni caso, non dev’essere oltre i 15 giorni dalla precedente ultima scadenza.
Non mi pare di aver mai scritto di non esporre affatto il tagliando, ma il mio riferimento era ed è a quello NUOVO.
Ero convinta di aver chiarito il concetto linkando la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013 della quale ne ho riportato i passaggi più importanti e, tra l’altro, continuando nella mia esposizione avevo anche espresso: “È chiaro che non può essere più multato colui che, in attesa di sottoscrivere un altro contratto assicurativo in tempo utile, per i 15 giorni successivi alla scadenza conduce un mezzo continuando ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti (sempre che l’assicurato non abbia espressamente richiesto la disdetta assicurativa)”.
Se dopo questa mia puntualizzazione ritieni ancora che sia il caso di apportare qualche ulteriore modifica al contenuto, che magari risulta poco chiaro e/o fuorviante, ti chiedo cortesemente di farmelo sapere, sarà mia premura cercare di renderlo più lineare.
Vorrei al riguardo ringraziarti per l’attenzione che hai posto al mio articolo e, con l’occasione, augurarti una buona giornata.