Dopo aver argomentato sul pagamento delle cartelle esattoriali, mi sembra giusto anche affrontare quello delle ipoteche giudiziali, che hanno un valore diverso poiché sono stabilite dal Giudice a fronte di situazioni di insolvenza o condanne.
Finora le società di riscossione crediti, avendone avuto il potere per legge, erano solite iscrivere queste ipoteche sui nostri beni immobili, indipendentemente dall’importanza del debito con gli enti creditori e, cosa ancora più grave, prima del 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della Legge n. 106/2011), potevano addirittura farlo senza alcuna comunicazione.
Non era insolito infatti che il contribuente venisse a sapere “per caso” di avere la propria abitazione gravata da ipoteca, avverso la quale, senza aver mai ricevuto alcun avviso, non aveva nemmeno la possibilità di ricorrere in giudizio nei termini di legge, dunque di poter esercitare un proprio diritto, non ultimo quello di poter impugnare il provvedimento di iscrizione ipotecaria.
Per chi si è visto iscrivere ipoteca sull’unica casa di proprietà a garanzia di un debito (a volte risultato anche inesistente o imputato troppo frettolosamente), finalmente ha posto un freno una sentenza di Cassazione, la n. 5771 del 12/04/2012, che intanto ha considerato illegittime tutte le ipoteche iscritte da Equitalia per debiti inferiori a euro 8.000.
Ha imposto altresì, all’Agenzia di riscossione più temuta d’Italia, il divieto ipotecario futuro, applicabile anche retroattivamente alle garanzie iscritte persino prima della riforma del DL n. 40/2010 (convertito in legge n. 73/2010, entrata in vigore il 23 maggio 2010), che aveva previsto che al di sotto di 8.000 euro non potesse esserci vincolo ipotecario sugli immobili del debitore. Ha restituito in parte, così, dignità morale e credibilità finanziaria al malcapitato che magari, per una simile azione, ha perso l’opportunità di chiedere un finanziamento, un prestito o qualsiasi cosa fosse inerente ai circuiti finanziari dal quale risultava bandito, ricevendo di fatto un danno ingiusto.
È senz’altro positivo il principio espresso dalla sentenza di cui sopra, ovverosia che l’ipoteca è illegittima se iscritta per somme inferiori alla soglia minima di 8.000 euro prevista dalla legge per l’esecuzione forzata. È giusto che quando si agisce nei confronti di un cittadino – anche se presunto moroso –, esercitando in suo danno un’azione così forte (quale l’iscrizione nei registri immobiliari di ipoteca, pignoramento e successiva esecuzione forzosa o espropriazione), l’agente di riscossione sia chiamato a rispondere delle sue responsabilità, al pari di come sarebbe ed è chiamato a fare un cittadino inadempiente.
Si legge da più parti, confermato nel decreto sulle “semplificazioni fiscali” del testo coordinato del decreto legge 2 marzo 2012 , n. 16, che è stato disposto che l’ipoteca Equitalia può essere iscritta solo per debiti fiscali di importo superiore a 20.000 euro; inoltre, quella registrata, non rispettando la soglia minima di 8.000 euro, dev’essere annullata e cancellata a cura dell’ufficio, senza alcun onere a carico del contribuente che comunque, avendo interesse a rendere libero il proprio immobile, ad abundantiam può inoltrare la richiesta di cancellazione su apposita domanda al fine.
In sintesi: dal 2 marzo 2012, su ogni tipo di immobile, anche se non adibito ad abitazione principale del contribuente, l’Agente della riscossione non può in nessun caso iscrivere ipoteca se l’importo del credito non supera 20.000 euro.
Per non generalizzare o dare adito ad interpretazioni fuorvianti, stante che l’argomento è piuttosto complesso e delicato (trattandosi di un bene come l’abitazione), il mio suggerimento è sempre quello di rivolgersi ad un proprio legale di fiducia, e ciò in quanto il susseguirsi di varie norme ha prodotto delle diverse tempistiche di attuazione; pertanto sarebbe comunque utile verificare la validità delle singole ipoteche in base al tempo in cui sono state iscritte.