Canone TV tra esoneri, detrazioni e … disdette!

E’ tempo di scadenze e, tra queste, c’è anche quell’insopportabile pagamento del canone RAI entro il 31 gennaio di ogni anno.

Già dal mese di dicembre, con punte eccessive nel mese in corso e con moniti a tappeto nei successivi, qualcuno (?) si prende la briga di darci questa bella notizia, dunque chiunque si sia trovato o si trovi davanti al suo programma Rai preferito, non potrà mai lamentarsi di non essere stato adeguatamente informato sulla prossima scadenza del canone Rai, ma mentre si pubblicizza il suo esborso, poco o niente si dice sulla possibilità di esonero dello stesso per le persone di età pari o superiore a 75 anni.

Ebbene, eccovi l’informazione che attendete, ma non c’è da stare molto allegri, anche perché ai pochi (non so fino a che punto fortunati) che ne hanno diritto, si chiedono veramente dei requisiti che definirli restrittivi e proibitivi, oltre che non auspicabili, mi pare poco.

Spiego meglio la mia appena osservata perplessità.

Che per avere diritto all’esonero del canone TV si debba aver compiuto 75 anni di età prima della scadenza annuale del canone, può anche considerarsi un parametro ammissibile, ma che si chieda di essere soli e pure poveri, mi pare un’esagerazione, oltre che un’ingiusta limitazione. Infatti altra condizione essenziale per poter fruire di questo “abbuono” è:

a) di non convivere con altre persone, oltre al coniuge, titolari di redditi propri (scordatevi di poter colmare la vostra solitudine convivendo con figli e/o nipoti che hanno la fortuna di avere un proprio introito);

b) e di possedere un reddito che, udite udite, insieme eventualmente a quello del coniuge convivente, dunque complessivo, non deve superare (per entrambi) € 6.713,98, che corrispondono ad un introito mensile (ripeto per tutti e due i coniugi) di € 516,46, stante che si considera anche la tredicesima mensilità.

Per sapere a quali redditi si riferisce l’Amministrazione, puntuale nella loro identificazione e classificazione, è opportuno che ci si rivolga o al proprio Consulente di fiducia o anche ad un qualsiasi Centro Servizi Caaf della vostra città.

Pochi sanno che coloro che già per gli anni dal 2008 al 2010, pur avendone avuto i requisiti, hanno pagato inconsapevolmente, possono inoltrare domanda di rimborso, sempre per l’apparecchio televisivo presente nella propria residenza, di quanto già versato utilizzando un modulo accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva, dove sono anche indicate le modalità di invio, con l’indirizzo del destinatario, o di presentazione allo sportello dell’Agenzia delle Entrate di pertinenza.

Altra informazione per coloro che hanno un reddito di pensione inferiore ai 18.000,00 euro l’anno: si può chiedere all’Ente che eroga la pensione di trattenere a rate sulla stessa il canone in questione, ma per l’anno in corso, per chi non l’avesse già fatto, è troppo tardi in quanto la domanda andava presentata entro il 15 novembre del 2011, fermo restando che, scadenzando anche questo pagamento, si può provvedere per l’anno successivo inoltrando domanda entro il 15 novembre 2012.

A questo punto, mi sembra doveroso, per completezza, stante il difetto di comunicazione in merito a questo argomento sul sito ufficiale Rai, dare anche qualche indicazione su come disdire il canone Rai per chi ne avesse l’esigenza.

Chi non intende più utilizzare il suo apparecchio televisivo, vuoi perché si è stancato, vuoi perché si è danneggiato, vuoi perché ha deciso di regalarlo, vuoi perché ha deciso di rottamarlo, o anche  perché, come indica Rai, oggetto di furto o incendio, può decidere di procedere come segue:

1) chiedere la disdetta legale del canone Rai, previo pagamento di un importo di circa € 5,16, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate che provvederà, mediante personale preposto, a rendere inservibile il televisore. In questo modo però si ha la possibilità, in un qualsiasi momento, di rendere l’apparecchio televisivo (laddove fosse stato ancora efficiente!) nuovamente fruibile in quanto è stato solo sigillato. Questo presuppone che dopo la richiesta, in teoria, potrebbe presentarsi a casa un funzionario che materialmente dovrebbe fare questa operazione (?) sul o sugli apparecchi specificati;

2) rottamare l’apparecchio danneggiato rivolgendosi ad un servizio idoneo allo scopo che ne possa rilasciare ricevuta e, con questa, documentare con raccomandata a.r., che non si dispone più materialmente di quel televisore;

3) regalarlo, ovvero concederlo in comodato gratuito, a qualcuno (amici, parenti, conoscenti) che già è titolare di abbonamento Rai e che, in quanto già tassato, non deve alcuna imposta aggiuntiva, anche se dovesse metterlo in una seconda abitazione.

Per disdire l’abbonamento alla Rai, non è sempre necessario “mancare”, essere perseguitati da cattiva sorte (aver subito furti o incendi) o aver “migrato”! Le soluzioni sono anche meno drastiche, basta renderle note al pari di quanto già si fa con il richiesto pagamento. Sarebbe gradita identica martellante pubblicizzazione in video.

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Una risposta a “Canone TV tra esoneri, detrazioni e … disdette!”

  1. […] Rai 2013, per il quale ho già avuto modo di scrivere ampiamente e dettagliatamente anche sui suoi esoneri, detrazioni e disdette; ma per i pensionati, intestatari di un abbonamento Rai, che intendono avvalersi della […]